Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22152 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15004/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MF COMPONENTI SRL IN LIQUIDAZIONE CONCORDATO PREVENTIVO,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA D’ARACOELI 1, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO PICCONE FERRAROTTI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

A.I., R.P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 65/45/11, depositata il 2.5.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale (OMISSIS) di Milano avverso la pronuncia n. 35/24/2010 della CTP di Milano, affermando che per i contribuenti l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i costi relativi ad acquisti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sussisteva, ai sensi degli artt. 110 e 10 T.U.I.R., unicamente se detti costi non fossero deducibili dal reddito per cui, nel caso de quo, l’avviso di accertamento notificato alla MF Componenti srl in liquidazione, che non era conforme al suddetto principio, era illegittimo;

che, avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un solo motivo;

che la società in liquidazione ha resistito con controricorso illustrato con memoria;

che il PG non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) ovvero l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) e la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4) perchè la questione controversa nel giudizio era l’assoggettibilità a ritenuta alla fonte del compenso corrisposto alla società inglese Whitehats Limited, quale corrispettivo delle prestazioni fornite, e non quella posta a base della decisione da parte della Commissione Tributaria Regionale riguardante altra problematica;

che il ricorso è fondato essendo stati, in questa sede, specificati: a) l’effettivo thema decidendum del giudizio di merito e, cioè, l’assoggettabilità a ritenuta alla fonte del compenso corrisposto alla società inglese sopra indicata, quale corrispettivo delle prestazioni fornite; b) la inconferenza delle argomentazioni poste a base del decisum da parte della CTR; c) la omissione di qualsiasi decisione sul capo della domanda, intendendosi per essa ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene dell’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa una pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. tra le altre Cass. n. 7653/2012);

che si verte, quindi, in una ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della fattispecie, provvedendo, altrèsì, alla determinazione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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