Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22152 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. I, 13/10/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Grazia – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C., rappresentata e difesa dall’avvocato Chiaramonte

Ivan (che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria

presso il seguente indirizzo di posta elettronica:

(OMISSIS), ovvero al n. (OMISSIS)), giusta procura

a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

T.F., S.M., B.M., C.

C. e M.R., avvocato M.L.R., tutore della

minore Mi.Ch.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, sezione per i

minorenni, emessa il 17 febbraio 2010, depositata il 11 marzo 2010,

R.G. n. 414/09;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 19 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– B.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe che ha confermato lo stato di adottabilità della figlia Mi.Ch. e i provvedimenti relativi al divieto di contatti con i parenti e l’inserimento della minore all’interno della famiglia affidataria;

– Non svolgono difese gli intimati.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, e della L. 8 maggio 1983, n. 184, art. 8, commi 1 e 3. Secondo la ricorrente nella vicenda all’esame della Corte non sembra potersi ravvisare una mancanza di affetto o di cure nei confronti delle figlie quanto piuttosto una limitata capacità genitoriale suscettibile di miglioramento e di positiva evoluzione attraverso un forte progetto di sostegno. Rileva la ricorrente di essere stata per anni oggetto di violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, il quale l’ha allontanata dalla famiglia di origine e l’ha ridotta ad una situazione di sudditanza psicologica. Rileva inoltre che sia la madre che gli zii materni, i coniugi B. – C. e S. – T., si sono mostrati disponibili, intervenendo anche in giudizio, a coadiuvare la madre nel difficile compito di ricostituire l’unità familiare lontano dalle minacce e dalle violenze paterne. Analoga volontà e disponibilità è stata espressa dalla figlia R. appena maggiorenne. La ricorrente ha invocato anche l’aiuto e il controllo dei servizi sociali al fine di rendere possibile e sostenere questo reinserimento e la ricostituzione del legame familiare che porterebbe alla tutela del diritto della minore Ch. a crescere nell’ambito della propria famiglia biologica in conformità alla finalità fondamentale della L. n. 149 del 2001;

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 8 maggio 1983, n. 184, art. 14. Rileva la ricorrente che per dichiarare lo stato di adottabilità del minore occorre accertare, in base a quanto previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 14 il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi e lamenta che, nella vicenda in esame, nessun ulteriore accertamento in ordine alla idoneità della madre, supportata dalla famiglia di origine in un nuovo contesto al di fuori dell’influenza del marito e del suo isolamento, è stato effettuato;

Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente ritiene apparente la motivazione su un fatto decisivo quale la inadeguatezza irreversibile della sua capacità genitoriale. La carenza di indagine in ordine al suo riacquistato equilibrio, una volta liberata dall’influenza negativa e dall’oppressione del marito, ha comportato un vizio nel percorso logico che ha condotto la Corte di appello a confermare lo stato di adottabilità e una omissione di valutazione in merito al danno grave e irreparabile che deriverebbe alla minore Ch. dall’essere separata non solo dalla madre ma anche e soprattutto dalle sorelle R. e A..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e devono considerarsi inammissibili;

Infatti quanto ai primi due motivi di ricorso si rileva la mancanza di una qualsiasi illustrazione della pretesa violazione di legge sicchè i due motivi altro non sono che una ulteriore contestazione di merito alla sentenza di appello, volta a dimostrare la responsabilità esclusiva del marito nella causazione dei gravissimi danni esistenziali provocati alle figlie che ne hanno riportato profonde perturbazioni nella personalità e nella crescita affettiva e psichica, nonchè intesa a dichiarare la volontà di dedicarsi a una corretta educazione della figlia più piccola se sorretta da un forte progetto di sostegno;

Tali deduzioni sono peraltro smentite dalla approfondita motivazione della Corte di appello che riprende analiticamente le considerazioni svolte dal consulente all’esito dell’ascolto della minore Ch. e delle sorelle R. e A. ed esamina tutte le numerose emergenze processuali. Il quadro descritto è quello di una incapacità genitoriale irreversibile e di uno stato di abbandono della figlia Ch. dipendente da una carenza cronicizzata di energie e potenzialità atte a proteggere e sostenere l’equilibrio psico-fisico della prole e da una estrema povertà di risorse educative, assistenziali e affettive. Da questo quadro la Corte di appello ha tratto il convincimento motivato della necessità di far crescere la minore in una famiglia capace di farle acquisire la serenità e la stabilità emotiva necessaria per il suo recupero laddove invece il reinserimento nella famiglia di origine potrebbe provocare ulteriori pregiudizi. Il terzo motivo di ricorso censura la motivazione senza prendere in esame le dettagliate e approfondite valutazioni compiute dalla Corte di appello a sostegno della prognosi negativa espressa sulle possibilità di recupero della capacità genitoriale da parte di B.C., una prognosi che ha portato, come si è visto, la Corte a ritenere del tutto preferibile il definitivo inserimento di Ch. in una famiglia affidataria all’altezza del difficile compito educativo. La perdita di contatto dalla madre è stata valutata dalla Corte di appello che l’ha ritenuta comunque necessaria al recupero di una condizione di serenità ed equilibrio della minore, indispensabile per il suo recupero e la sua crescita.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e nessuna statuizione deve essere adottata quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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