Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22152 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 12/09/2018), n.22152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8624-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA, 116,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO NANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DARIO RISTORI;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1174/2016 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata

il 28/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

il sig. P.A. chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Livorno che, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Piombino, lo ha condannato a rimborsare a V.L. la somma di Euro 3.021,99, oltre interessi legali, da quest’ultimo versate ad Equitalia a titolo di ritardato mancato pagamento dei bolli auto 2005-2009 per l’autovettura GOLF 19 E TG (OMISSIS), telaio (OMISSIS); secondo il tribunale il sig. V. aveva diritto alla restituzione di detta somma in quanto egli, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. P., non si era mai reso acquirente del suddetto veicolo, che il medesimo P., concessionario di automobili, aveva acquistata nel 1999 dal sig. C. al fine di rivenderlo a terzi.

Il sig. V. non ha spiegato attività difensive in questa sede.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di camera di consiglio del 10 aprile 2018, per la quale non sono state depositate memorie illustrative.

Il ricorso si articola in unico promiscuo motivo per vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo, travisamento di prove e nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. In sostanza, con tale mezzo di gravame il ricorrente sostiene che la valutazione di non attendibilità delle testimonianze rese dalla sorella e dalla madre dell’originario proprietario C. discenderebbe dall’erroneo presupposto che tali testi fossero parenti del P., invece che di C.N..

Il ricorso denuncia il duplice travisamento delle risultanze testimoniali in cui il tribunale labronico sarebbe incorso:

– ritenendo le testi C.S. e L.R.C., sorella e, rispettivamente, madre del commerciante di autoveicoli P.A., invece che di C.N. (che al P. aveva venduto l’autovettura per cui è causa) come emergente dal verbale della prova testimoniale;

affermando che l’incontro tra dette testimoni e V.L. (che dal P. avrebbe acquistato tale autovettura, secondo la tesi del medesimo P., disattesa nella sentenza gravata) sarebbe avvenuto in casa del P., invece che del C., come emergente dal verbale della prova testimoniale.

Osserva al riguardo il Collegio che il duplice errore denunciato dal ricorrente è effettivamente sussistente ma che, tuttavia, esso difetta del requisito della decisività necessario perchè possa condurre alla cassazione della gravata sentenza. Si tratta, infatti, di mero lapsus calami, privo di efficienza decisoria, come emerge dal rilievo che nella sentenza gravata, ancorchè le testi vengano erroneamente indicate come congiunte del P. e il luogo dell’incontro venga erroneamente indicato come casa del P. (pag. 4, penultimo capoverso), si dà comunque atto (pag. 4, ultimo capoverso) che il V. nel 2010 andò dal C. (non dal P.). D’altra parte, il giudizio di maggiore attendibilità delle testimonianze rese dalle testi indotte dal V. rispetto alle testimonianze rese da C.S. e L.R.C. non si fonda sul rilievo dei vincoli di parentela di queste ultime con il P. (nè con C.) sul duplice rilievo della genericità delle loro deposizione e della inverosimiglianza del relativo contenuto (pag. 4, penultimo capoverso, della sentenza).

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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