Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22152 del 03/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 03/08/2021), n.22152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19902-2019 proposto da:
STICCA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,
presso lo studio dell’Avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e
difeso dall’Avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI;
– ricorrente –
contro
ANAS SPA – AZIENDA NAZ. AUT.DELLE STRADE (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 32879/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
LUCIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
La Corte d’Appello di Campobasso confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da Sticca Giuseppe nei confronti di Anas s.p.a. al fine di ottenere la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta attraverso plurimi contratti a tempo determinato;
di seguito, questa Corte, con decisione n. 32879/2018, dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Sticca Giuseppe avverso la sentenza d’appello;
per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione propone ricorso Sticca Giuseppe, sulla base di unico, articolato motivo, illustrato con memoria;
ANAS s.p.a. si costituisce in giudizio ai soli fini di partecipare all’udienza di discussione;
la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata per revocazione abbia dichiarato inammissibile per difetto di specificità il primo motivo di ricorso per cassazione, con il quale egli aveva lamentato che il giudice del gravame avesse dichiarato inammissibile, perché formulata solo in appello, la domanda di accertamento dell’inadempimento della transazione;
la Corte di Cassazione aveva posto a fondamento della decisione il rilievo secondo cui “il motivo difetta della trascrizione (integrale o comunque nei passaggi significativi) del ricorso inttroduttivo di primo grado e dell’atto di appello, all’evidenza necessari per apprezzare e valutare la fondatezza della questione”;
il motivo è inammissibile;
va premesso che l’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (ex multis Cass. 17179/2020);
ne consegue l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello (ex multis Cass. n. 20635 del 31/08/2017): la censura, invero, investe l’apprezzamento del motivo da parte del Giudice di legittimità, sulla base di considerazioni di ordine logico e giuridico rispetto alle quali non è prospettabile alcun errore percettivo (Cass. n. 8615 del 3/4/2017);
in base alle svolte argomentazioni in ricorso va dichiarato inammissibile;
nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese, per mancanza di controricorso tempestivo;
in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021