Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22152 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 02/11/2016), n.22152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13855-2014 proposto da:

Q.P., in persona del Curatore Fallimentare, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio

dell’avvocato ATTILIO SEBASTIO, che lo rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 182/2013 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO del 01/03/2014, depositata il

15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICI MANNA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Q.P., promissario acquirente giusta contratto preliminare di vendita datato (OMISSIS), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto i coniugi A.A. e G.V., promittenti venditori, per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., previa declaratoria d’inefficacia dell’atto con il quale detti convenuti avevano conferito in un fondo patrimoniale l’immobile promesso.

1.1. – Resistendo i convenuti, il Tribunale con sentenza del 9.3.2009 rigettava la domanda.

1.2. – L’appello proposto da Q.P. era respinto dalla Corte distrettuale di Lecce, con sentenza n. 182/13. In particolare e limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte d’appello leccese osservava che nessuna conseguenza poteva derivare dalla dichiarazione di fallimento dell’appellante, in quanto sopravvenuta (in data 5.12.2012: v. pag. 5 del ricorso) alla precisazione delle conclusioni e ad ogni modo non notificata all’altra parte.

2. – Per la cassazione di tale sentenza la curatela del fallimento di Q.P. propone ricorso affidato ad un solo motivo.

2.1. – A.A. e G.V. sono rimasti intimati.

3. – Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 281-quinquies, 352, 300 e 301 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata, in quanto emessa nonostante l’effetto interruttivo del processo per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento operi di diritto ai sensi del nuovo testo della L. Fall., art. 43.

4. – Il motivo è fondato.

Ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, aggiunto D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, comma 1, a decorrere dal 16.7.2006, l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. Tale norma è stata unanimemente interpretata dalla dottrina nel senso che detta interruzione è automatica e, pertanto, opera di diritto, così restando esclusa in radice l’applicabilità dell’art. 300 c.p.c. (e con essa quella della giurisprudenza di questa Corte precedente alla ridetta modifica legislativa).

Non conferenti, pertanto, i richiami giurisprudenziali contenuti a pag. 3 della sentenza impugnata (Cass. nn. 15669/07 e 23042/09, rispetIlvamente in tema di fusione societaria ante D.Lgs. n. 6 del 2003 e d’interruzione del processo per morte della parte costituita in giudizio).

4.1. – L’accoglimento del motivo determinerà la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, in applicazione della norma generale di cui all’art. 383 c.p.c., nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell’evento interruttivo (cfr. per fattispecie analoghe di mancato rilievo di una causa d’interruzione automatica, Cass. nn. 8720/98, 7339/02 e 3459/07).

5. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra in base all’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2. – La Corte condivide la relazione, cui non ha fatto seguito il deposito di memorie.

3. – Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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