Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22151 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 83/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositato il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO IN DIRITTO

1.- S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della corte di appello di Cagliari del 2 luglio 2009 con il quale è stata dichiarata improcedibile la sua domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo.

Resiste con controricorso il Ministero dell’economia delle finanze.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Il ricorso, notificato in data 20 luglio 2010 all’amministrazione intimata, non è stato depositato nei termini, così come risulta dalla certificazione in merito della cancelleria.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro novecento/00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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