Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22151 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. III, 05/09/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 05/09/2019), n.22151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26114-2016 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratrice della Castello

Finance srl, in persona del suo Amministratore Delegato e Legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO

95, presso lo studio dell’avvocato TEODORO CARSILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Vicepresidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso lo studio

dell’avvocato SONIA SAU, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRA CAMBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto 175/2013 il Tribunale di Cagliari ingiunse alla Regione Autonoma Sardegna il pagamento della somma di Euro 35.754,67, oltre interessi, in favore di Italfondiario Spa, nella sua qualità di procuratore di Castello Finance srl; somma originariamente dovuta da C.S. alla Banca CIS (allora Credito Industriale Sardo) per mancata restituzione di un finanziamento assistito da garanzia della Regione ai sensi della L.R. n. 51 del 1993; credito asseritamente oggetto di una cessione in blocco dalla Banca CIS alla Intesa Gestione Crediti e da quest’ultima alla Castello Finance srl; cessione di cui era stata dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58.

La Regione Autonoma Sardegna propose opposizione a detto decreto ingiuntivo, eccependo, per quanto ancora interessa, la carenza di titolarità, in capo alla Italfondiario Spa, del diritto azionato.

Con sentenza 14-10-2014 il Tribunale di Cagliari accolse l’opposizione, ritenendo non fornita la prova della cessione del credito in questione da Intesa Gestione Crediti SpA a Castello Finance srl; a tale riguardo evidenziò che, benchè il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 prescrivesse che della cessione di crediti in blocco venisse data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ciò comunque non esimeva il cessionario, in caso di contestazione, dal fornire la prova della sua qualità in relazione allo specifico credito in contestazione.

Con sentenza 17-3-2016 la Corte d’Appello di Cagliari ha rigettato il gravame di Italfondiario Spa; in particolare la Corte ha ribadito che il cessionario, cui incombeva il relativo onere, non aveva provato, neanche per presunzioni, il trasferimento a Castello Finance del credito vantato da Intesa San Paolo; al riguardo ha evidenziato che era stata omessa la produzione del titolo contrattuale e che l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l’indicazione del credito in questione ma solo di tipologie di crediti.

Avverso detta sentenza l’Italfondiario SpA, nella sua qualità, propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi.

La Regione Autonoma della Sardegna resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e L. n. 130 del 1999, artt. 1-4 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale, nel ritenere carente la prova sul trasferimento dello specifico credito, non si sia preoccupata della verifica della corrispondenza tra le caratteristiche dello stesso e quelle indicate, sub specie di criterio di identificazione in blocco, nell’atto di cessione e nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1189,1260 e 1264 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale non abbia in alcun modo considerato la condotta della Regione Sardegna che, nonostante plurimi elementi indiziari attestassero la legittimazione della Castello Finance srl, si era limitata a rifiutare di eseguire la prestazione, senza invece previamente indicare il creditore effettivo, interpellarlo sull’effettività del negozio traslativo del credito ed eventualmente (al fine di costituire la mora accipiendi) presentare offerta di adempimento all’originario contitolare del relativo diritto.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1262 e 2697 c.c., 115 c.p.c., si duole che la Corte territoriale, nonostante il possesso, da parte della Castello Finance srl di specifica documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione, non abbia ritenuto onere ex art. 2697 c.c. della Regione Sardegna provare l’esistenza di altre fonti giustificative del possesso della detta documentazione.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1262,1264,1333,1362,2733 e 2735 c.c. e art. 221 c.p.c., si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto che la prodotta dichiarazione del 7-10-2013 di Intesa Sanpaolo Spa ad “Italfondiario SpA (in base alla quale la prima aveva confermato che tra i credi ceduti in favore di Castello Finance srl di cui alla cessione del 6-12-2005 vi era quello nei confronti di C.S.) attestasse pienamente l’intervenuta cessione anche dello specifico credito a favore di Castello Finance, relegando in tal modo la detta dichiarazione al rango di prova atipica.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di fatto decisivo della controversia, si duole che la Corte territoriale nella parte motiva non abbia dedicato alcuna attenzione alla predetta dichiarazione, decisiva in ordine al fatto storico dell’intervenuta cessione.

Con il sesto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto generici i molteplici elementi indiziari (in particolare l’esibita documentazione), tutti invece chiaramente convergenti rispetto all’effettività della cessione del credito.

I motivi, da valutare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.

Ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la Banca cessionaria dà notizia dell’avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (commi 1 e 2); siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall’art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione (comma 4).

Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione (costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive) e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.

Come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017); al riguardo è stato evidenziato che siffatta possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, ma sempre a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. 31188/2017 cfr. Cass. 5385/2011; 1836172004); a tal fine, è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).

In altre parole, quindi, come è stato anche precisato da Cass. 22268/2018, in giudizio peraltro avente oggetto analogo e vertente tra le stesse parti, “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione -, un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima; in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione (conf. Cass. 4116/2016).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere correttamente evidenziato che pacificamente non era stato prodotto il contratto di cessione e che sul cessionario incombeva l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto (cioè di essere divenuto creditore per essergli stato trasferito il credito), si è attenuta aì criteri di cui sopra, accertando in fatto, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, che siffatto onere non era stato soddisfatto, atteso che l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l’indicazione del credito in questione ma solo “tipologie di crediti”, e che le coordinate, cioè le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nel Foglio Inserzioni n. 300 della G.U. 27-12-2005, non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione; nè a tale conclusione poteva giungersi attraverso altri documenti (in particolare la menzionata dichiarazione di Intesa Sanpaolo) o attraverso l’applicazione della prova presuntiva.

Le denunziate violazioni di legge si risolvono, pertanto, in una critica, non consentita in sede di legittimità, alla detta valutazione operata dalla Corte territoriale; in ogni modo, in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato da Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo ha compiuto una valutazione complessiva del prodotto materiale istruttorio; nè è rispettato il canone fissato da Cass. sez. unite 1785/2018 per la deduzione della violazione in iure dei paradigmi normativi sulle presunzioni semplici, essendosi il ricorrente, anche in tal caso, limitato a prospettare una diversa ricostruzione in fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

Nello specifico, infine, il denunziato vizio motivazionale è inammissibile, posto che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il fatto storico dell’intervenuta cessione è stato ampiamente trattato dalla Corte territoriale, sia pur per affermare, in ordine alla stesso, la carenza probatoria.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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