Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22150 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M. (OMISSIS), DE.BL.AN.GI.

(OMISSIS) P.L. (OMISSIS), R.G.

(OMISSIS), M.S. (OMISSIS) elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 48, presso lo studio

dell’avvocato MASTROIANNI GIULIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CIUFFARELLA LETIZIA giuste procure speciali in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– Intimato –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti nn. 51125, 51126, 51127,

51128, 51129/07 RGV della CORTE D’APPELLO di ROMA del 9/03/09,

depositato il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per il rigetto e l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da De.Bl.An. e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe in riferimento al giudizio promosso nel 1995 innanzi al TAR Lazio nel quali gli istanti erano intervenuti il 14.10.1997 e ancora pendente nel 2007, epoca della presentazione della domanda di equa riparazione.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni cinque, tenuto conto della presentazione solo nel 2005 dell’istanza di prelievo, ha liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (circa anni 4), Euro 1.000,00 per anno di ritardo, quindi complessivi Euro 4.000,00, oltre le spese.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso gli attori formulando tre motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il P.G. ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i primi motivi di ricorso le parti ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando, in estrema sintesi, a) l’erronea determinazione del periodo di ragionevole durata del processo presupposto; b) il discostamento dai criteri CEDU quanto alla liquidazione dell’indennizzo; c) l’erronea decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata.

3.- Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato (nei limiti infrascritti) e dal suo accoglimento discende l’assorbimento delle rimanenti censure, occorrendo procedere a nuova determinazione dell’indennizzo sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte.

Correttamente la Corte di merito ha tenuto conto del lasso di tempo intercorso dall’intervento delle parti nel giudizio presupposto, già pendente tra altre parti, poichè prima di tale momento i ricorrenti non erano parti nel predetto processo. Ciascuno di loro non può, dunque, che riferire conseguentemente la pretesa indennitaria da violazione del termine di durata ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel processo presupposto, non essendogli consentito di avvalersi dell’altrui diritto all’indennizzo, sommando i periodi di rispettiva competenza (argomenta da Sez. 1, n. 8515/2006). Nel resto la censura è fondata perchè il provvedimento impugnato contrasta con il principio affermato dalle Sezioni unite secondo il quale la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (Sez. U, Sentenza n. 28507 del 23/12/2005). Dal momento dell’intervento nel processo presupposto sono decorsi circa 9 anni e 5 mesi. Detratta la durata ragionevole per un grado, pari a tre anni, il ritardo è pari a 6 anni e 5 mesi. La Corte, dunque, cassato il decreto impugnato può decidere la causa nel merito alla luce dei criteri CEDU e della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6-1, Ordinanza n. 17922 del 30/07/2010) liquidando a ciascun ricorrente a titolo di danno non patrimoniale la somma di Euro 5.666,00, oltre interessi dalla domanda e le spese liquidate in dispositivo. Spese distratte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 5.666,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 988,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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