Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22150 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2360/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDIFICATRICE NUOVA BENVENUTA COOPERATIVA SOCIETA’,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMINE FARACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 138/14/10 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 313/19/2008 affermando che le obbiettive condizioni di incertezza normativa, circa la questione relativa al calcolo dell’aliquota media sulle vendite, da parte delle cooperative edilizie ai fini della richiesta di rimborso Iva – in particolare se dovesse tenersi in considerazione anche l’importo degli acconti, ancorchè fuori del campo Iva, oppure se dovessero essere considerate solo le operazioni riportate nel modello Iva – comportavano ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,la non applicabilità delle sanzioni tributarie;

che, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;

che la Cooperativa Edificatrice La Nuova Benvenuta Soc. Coop. ha resistito con controricorso;

che il PG non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30,comma 3, lett. a) e art. 6, comma 2, lett. d) bis, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, perchè erroneamente la CTR aveva ritenuto la sussistenza di obbiettive condizioni di incertezza quando, invece, era pacifico che tutti gli acconti versati dai soci durante la costruzione, e prima del rogito notarile, fossero irrilevanti ai fini Iva e, di conseguenza, non potessero rientrare nel calcolo dell’aliquota media sulle operazioni di vendita effettuate ai fini di ottenere il rimborso dell’imposta; 2) l’omessa o quanto meno insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio individuato nella presenza o meno di prassi o riferimenti giurisprudenziali tra loro contrastanti quando, invece, l’unico elemento evidenziato era costituito dalla risalente circolare n. 5/91 del Ministero delle Finanze che, peraltro, riguardava il tema, diverso da quello in esame, della legittimità dell’istanza di rimborso di eccedenza detraibile Iva avanzata dal contribuente che non avesse registrato operazioni attive ancorchè ad aliquota zero;

che i motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati;

che, come rilevato correttamente dalla CTR, il contrasto interpretativo riguarda appunto l’eventuale calcolo degli acconti, versati dai soci della cooperativa prima del rogito relativo alla assegnazione dell’immobile (nel regime previgente la novella legislativa del 2009), ai fini del calcolo dell’aliquota media sulle vendite onde potere richiedere il rimborso Iva;

che, in modo condivisibile, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che si versasse in un caso di incertezza interpretativa perchè la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, lett. a), ai fini della sussistenza del requisito, non esclude espressamente l’inserimento delle operazioni ad “aliquota zero” mentre la Circolare n. 5/91, affrontando un problema connotato dalla stessa specificità, precisa che ai fini del rimborso di eccedenza detraibile Iva debbano essere considerati anche le operazioni ancorchè non soggette ad imposta: ciò perchè le cooperative edificatrici sono da considerarsi contribuenti che si trovano in una situazione cronica di differenze tra aliquote medie (acquisto di aree edificabili soggette ad Iva del 20%; conclusione di appalti al 4%, fruizione di prestazioni di servizi al 20%; assegnazione di case ai soggetti all’aliquota del 4%) per cui la condizione prevista dal richiamato art. 30 può ritenersi verificata, in relazione alle suddette cooperative, anche in assenza di operazioni imponibili nel periodo di imposta;

che il problema esegetico non è, pertanto, come paventa la ricorrente, quella di ritenere quando l’operazione di vendita degli alloggi debba essere considerata perfezionata (pacificamente all’atto del rogito notarile prima del 2009) ma se nel calcolo dell’aliquota media sulle vendite debbano essere computati anche gli acconti medio tempore versati e sul punto realmente sono ravvisabili obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della disposizione, determinato, come si è detto, da una incompleta ed esplicita previsione legislativa sulla problematica, dalla mancanza di pronunzie giurisprudenziali sulla questione nonchè dalle indicazioni contrarie ricavabili in sede amministrativa causate dalla singolarità della tipologie del contribuente;

che, quindi, dall’insieme di tutte le valutazioni sopra indicate, a parere del Collegio, la CTR non è incorsa nelle denunziate violazioni di legge ritenendo applicabile, nel caso concreto, la causa di esenzione, stante appunto l’impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie sia sussumibile (cfr. Cass. n. 12301/2017);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della società.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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