Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22150 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 10/04/2018, dep. 12/09/2018), n.22150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 27743/2017
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza dell’8/11/2017
nel procedimento vertente tra:
V.D.;
contro
EQUITALIA SUD SPA e PREFETTURA DI ROMA;
ed iscritto al n. 63668/2016 di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI, che chiede
che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, dichiari la
competenza del Giudice di Pace di Roma a conoscere della
controversia descritta in premessa ed emetta le pronunzie
conseguenti per legge.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte, letta l’istanza di regolamento di competenza formulata di ufficio dal tribunale di Roma con ordinanza 8.11.17 nella causa pendente tra V.D. e Equitalia Sud s.p.a. (ora Agenzia delle entrate – Riscossioni) e Prefettura di Roma, avente ad oggetto l’opposizione del primo a preavviso di fermo amministrativo, unitamente alle cartelle ad esso sottese ed agli atti pregressi (verbali di accertamento di violazioni al codice della strada);
rilevato che il tribunale, davanti al quale le parti avevano riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per materia del giudice di pace di Roma, ha sollevato conflitto assumendo che la causa sarebbe di competenza di quest’ultimo giudice;
considerato che la competenza appartiene al giudice di pace, avendo questa Corte già chiarito che “Il giudizio di opposizione a fermo amministrativo conseguente a violazioni del codice della strada rientra nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, e della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, attributivi allo stesso della cognizione, senza limiti di valore, sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, giacchè il fermo, che consiste in una misura puramente afflittiva, volta ad indurre il debitore all’adempimento, ha natura alternativa all’esecuzione e, dunque, la sua impugnativa si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.”
(Cass. 23564/16);
rilevato che non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo alcuna delle parti spiegato difese in questa sede.
PQM
Dichiara la competenza del giudice di pace di Roma e assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa davanti a tale giudice.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018