Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22150 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 02/11/2016), n.22150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27164/2014 proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DALLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 635/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

27/01/2014, depositato il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Relatore Don. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Claudio Misiani (delega verbale avvocato Noschese)

difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con plurimi ricorsi alla Corte di appello di Perugia, depositati il 20 gennaio 2011, poi riuniti, i ricorrenti A.A., + ALTRI OMESSI

La Corte d’appello, con decreto depositato il 10 aprile 2014, ha rigettato la domanda, ritenendo di poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata ragionevole, in considerazione della presumibile consapevolezza circa la infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto, in base all’univoco orientamento giurisprudenziale, scrutinato con le pronunce n. 331/1999 e n. 296/2000 dalla Corte Costituzionale.

Avverso tale decreto è stato proposto ricorso a questa Corte dagli originari ricorrenti, articolato su quattro motivi, cui ha replicato l’Amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

I ricorrenti censurano con i quattro motivi (il terzo, peraltro, formulato in via alternativa), sotto il profilo della violazione di norme di diritto (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 par. 1 CEDU, artt. 96 e 112 c.p.c.), che la corte di merito abbia escluso la esistenza del danno non patrimoniale presumendo la insussistenza del paterna d’animo per essere la pronuncia della Corte Costituzionale, con esito negativo dell’iniziativa giudiziale, intervenuta a soli tre anni di distanza dall’introduzione del giudizio presupposto, oltre ad avere ravvisato ipotesi di lite temeraria. Sostengono i ricorrenti che detta pronuncia contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui la configurabilità del danno per la durata irragionevole di un processo non può essere esclusa sulla base dell’esito sfavorevole per la parte istante, salvo l’ipotesi di lite temeraria. Pertanto, la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria sarebbe irrilevante al fine di escludere il diritto alla percezione di un equo indennizzo, potendo semmai rilevare ai fini della quantificazione di esso. Aggiungono che quanto alla temerarietà della lite l’affermazione della stessa sarebbe confliggente con il giudicato formatosi nel giudizio presupposto, nel quale oltre a non essere stata riconosciuta, era stata disposta la compensazione delle spese processuali.

Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.

Sebbene sia consolidato il principio secondo cui il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, compete a tutte le parti del processo, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, deve tuttavia osservarsi che il patema da ritardo nella definizione del processo è da escludersi allorchè la parte rimasta soccombente, consapevole dell’inconsistenza delle proprie istanze, abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza e, dunque, elidendosi il presupposto dello stato di disagio e sofferenza (da ultimo, Cass. n. 21315 del 2015; ma v. anche Cass. n. 10500 del 2011; Cass. n. 25595 del 2008 e Cass. n. 17650 del 2002).

Una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall’incertezza dell’esito della lite può essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell’attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest’ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l’iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all’equa riparazione ai sensi della legge c.d. Pinto è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all’indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa.

E’ stato di recente osservato da questa Corte, infatti, che non può reputarsi ab origine pretestuoso il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo, che solo a far data da un certo momento, per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, abbia perso ogni possibilità di successo, con la correlata cessazione del patema d’animo derivante dalla situazione d’incertezza per l’esito della causa (cfr. Cass. n. 18654 del 2014) e ciò già prima delle modifiche introdotte alla L. n. 89 del 2001, D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito dalla L. n. 134 del 2012.

L quanto nel caso in esame ha verificato la Corte territoriale, la quale ha osservato che a seguito delle sentenze n. 331 del 1999 e n. 296 del 2000 della Corte costituzionale, che hanno ritenuto la legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 198 del 1995, la domanda proposta dagli odierni ricorrenti innanzi al T.A.R. Lazio nell’aprile del 1996, diretta all’accertamento del diritto all’avanzamento di carriera dei ricorrenti – carabinieri in servizio – a prescindere da una prova di esame, era palesemente infondata. Con la conseguenza che dall’anno 1999 quindi ben prima che il tempo processuale divenisse irragionevole – non potessero i ricorrenti subire alcun patema d’animo per il procrastinarsi della decisione del loro ricorso.

Per completezza motivazionale si osserva che in base al comma 2-quinquies, aggiunto della L. n. 89 del 2001, all’art. 2,dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), le conclusioni non cambiano, nel senso che l’abuso del processo per effetto della temerarietà della lite osta al riconoscimento dell’equo indennizzo anche in mancanza di un provvedimento di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in quanto l’elencazione contenuta in detto comma 2-quinquies, non ha carattere tassativo. Milita a favore di tale affermazione, innanzi tutto, l’assenza di elementi d’indole letterale idonei a supporre che l’indennizzo, fermo il danno (presunto o accertato), sia ammesso in ogni altra ipotesi diversa da quelle elencate dalla norma; in secondo luogo, la lett. f) del comma 2-quinquies cit. lascia intendere che il legislatore, tipizzate alcune ipotesi di abuso (nelle lett. da a) ad e)), abbia voluto lasciare aperta la possibilità di individuarne altre di pari livello.

La tipizzazione delle ipotesi di cui al comma 2 quinquies cit. reagisce sulla fattispecie concreta attraverso il vincolo che pone all’interprete: in particolare, va osservato che detta norma sottrae al giudice, in presenza di una condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ogni possibilità di apprezzare il caso specifico, di guisa che il diritto all’indennizzo è senz’altro escluso; correlativamente, l’assenza di un provvedimento di condanna per responsabilità aggravata restituisce al giudice il potere di valutare la condotta tenuta dalla parte nel processo presupposto e di pervenire se del caso ad un giudizio di temerarietà della lite non formulato dal giudice di quella causa. L’inesistenza nel giudizio presupposto di una condanna per responsabilità aggravata ben può dipendere, infatti, da fattori del tutto accidentali, quali l’assenza di domanda o il difetto di prova del danno, nelle ipotesi dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c., ovvero il mancato esercizio del potere officioso ma discrezionale che il comma 3 di detta norma assegna al giudice.

In questi casi nulla autorizza a ritenere che la parte soccombente non abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto: semplicemente, non vi è stato alcun accertamento al riguardo.

Del resto sarebbe del tutto illogico sopprimere nel procedimento d’equa riparazione ogni altro rilievo della mala fede processuale (non già esclusa, ma) non valutata nel giudizio presupposto, vincolando il giudice ad un giudizio di non temerarietà della lite non altrimenti motivato e motivabile.

Se ne deve, quindi, concludere che l’ipotesi di abuso del processo di cui alla lett. a) e b) del comma 2- quinquies della L. n. 89 del 2001, art. 2, non esaurisce l’incidenza della temerarietà della lite sul diritto all’equa riparazione, essendo consentito al giudice di pervenire a tale giudizio in base al proprio apprezzamento e, pertanto, il giudice del procedimento ex lege n. 89 del 2001, può valutare – e poteva farlo anche nella previgente disciplina applicabile catione temporis – anche ipotesi di temerarietà che per qualunque ragione nel processo presupposto non abbiano condotto ad una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

D’altra parte, il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato sostanzialmente recepito dal legislatore il quale, con la L. n. 208 del 2015, ha modificato della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies prevedendo che “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c.; (…)”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello, prendendo in esame la sentenza del TAR Lazio che ha definito il giudizio presupposto, ha autonomamente apprezzato profili di temerarietà nella proposizione della domanda, apprezzamento, questo, che come rilevato non è certamente precluso dal fatto che nel giudizio presupposto non vi è stata condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Del tutto inammissibili sono, inoltre, le censure mosse con il quarto mezzo, circa l’affermazione della natura sindacale della lite, trattandosi di motivazione svolta ad abundatiam che, in quanto tale, non costituisce ratio della decisione, avendo il giudice di merito consumato la propria potestas iudicandi attraverso la statuizione di cui ai primi tre motivi (cfr. sul punto, Cass. S.U. n. 3840 del 2007). Infine, il decreto impugnato non risulta censurabile ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che tale decreto è stato depositato il 10 aprile 2014 e ad esso si applica, appunto, l’art. 360, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012(sui limiti di deducibilità dei vizi di motivazione, Cass., SS.UU., n. 8053 del 2014).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo. Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore del Ministero dell’economia e delle finanze delle spese processuali del giudizio di Cassazione, che liquida in complessi Euro 500,00, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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