Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2215 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 31/01/2011), n.2215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze Agenzia delle Entrate

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 2, sono domiciliati;

– ricorrente –

contro

B.E. – M.A., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Catalani, n. 31, nello studio dell’Avv. VERDACCHI Umberto, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 33/38/2004, depositata in data 23.11.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data

23 settembre 2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito l’Avv. Gen. dello Stato M. Letizia Guida;

Udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

del Ministero dell’Economia e per il rigetto del ricorso

dell’Agenzia.

Fatto

1 – B.E. e M.A. proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito d’impresa e dei fabbricati per l’anno 1995, rilevandosi, quanto al primo, che da una verifica generale eseguita dalla Guardia di Finanza era emersa la continuazione effettiva dell’attività di restauro e di compravendita di mobili e oggetti antichi, già dichiarata cessata nell’anno 1993, desunta dalla presenza di mobili di vario genere, dall’assenza di altre fonti di reddito e dalla movimentazione, non altrimenti giustificata, di conti correnti bancari.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso, ritenendo che gli elementi posti alla base dell’accertamento fossero insufficienti ai fini della dimostrazione dello svolgimento dell’indicata attività.

1.2 – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Ufficio, osservando che l’accertamento si fondava su presunzioni che generavano ulteriori presunzioni e che i movimenti bancari non potevano essere ricondotti a elementi di costo o di ricavo, mentre le giacenze di magazzino non erano state rapportate a quelle risultanti dalla dichiarazione di cessazione dell’attività. Si rilevava, poi, che il complessivo ammontare dei prelevamenti era superiore a quello dei versamenti.

1.2 Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’Agenzia delle Entrate, deducendo due motivi.

Resistono con controricorso i contribuenti, i quali in via pregiudiziale eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato.

Diritto

2 – In via preliminare va rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, avendo i controresistenti sostenuto che il termine per la notificazione, effettuata il giorno 9 gennaio 2008, scadeva il giorno precedente, senza considerare che, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, poichè il giorno dagli stessi indicato come ultimo utile per la tempestività della notificazione cadeva di domenica, il termine stesso era prorogato di diritto a quello seguente.

2.1 – Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato dalla sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico de Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006).

Il rilievo ufficioso dell’inammissibilità e l’assenza di qualsiasi aggravio nei riguardi dell’attività difensiva dei controricorrenti giustificano l’integrale compensazione – in parte qua – delle spese processuali.

2.3 – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che la Commissione tributaria regionale, nell’affermare che l’onere della prova della pretesa incombeva all’Ufficio, avrebbe tuttavia negato validità alla prova per presunzioni, consistenti nel rinvenimento di molteplici e preziosi oggetti di antiquariato, nell’insussistenza di ulteriori fonti di reddito e nella movimentazione bancaria per oltre L. duecento milioni.

2.4 – Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendosi che la decisione impugnata, valorizzando il dato inerente al superiore ammontare dei prelievi da conto correnti bancari rispetto ai depositi, avrebbe violato il principio secondo cui le risultanze degli accertamenti bancari possono essere poste a fondamento degli accertamenti nei confronti del contribuente, dovendosi tener conto, a tal fine, anche de i prelievi.

2.5 – I due motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente la stessa questione o comunque profili di censura fondati sul comune presupposto della insufficienza degli probatori addotti dall’Amministrazione a sostegno della presunta attività di impresa continuata nel 1995 anche dopo la formale cessazione dell’attività (per un caso analogo, cfr. Cass., 9 ottobre 2009, n. 21453).

A tale riguardo si deve premettere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di versamenti operati sul conto corrente bancario, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 pone a carico del contribuente una presunzione, di natura legale, ancorchè iuris tantum, in virtù della quale i versamenti vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, presumendosi rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa.

Inoltre, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, “nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (Cass. 4589/09; Cass. n. 1739/07).

2.6 – Per quanto attiene ai prelevamenti, che la sentenza impugnata sembra valutare come elementi negativi, e sufficiente richiamare la pronuncia n. 225 del 2005 della Corte costituzionale, secondo cui non è fondata la q.l.c. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell’ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell’amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili. La disposizione censurata, interpretata nel senso che, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati, non viola l’art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi “iuris tantum”, suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi, non lesiva del canone di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi cesti, considerati in termini di reddito imponibile, mentre deve escludersi la violazione del principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme.

2.7 – Tanto premesso, va osservato che la prova liberatoria ai fini di cui trattasi non può essere generica – così, il vago riferimento nel controricorso a un’attività di collezionismo, senza fornire certezza nè sull’an nè sul quantum – ma deve essere specifica – rectius analitica – in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate, nello stesso tempo, sia riconducibile alla fonte di reddito dichiarata e sia estranea a fatti imponibili, in considerazione del rapporto di proporzione che deve necessariamente intercorrere tra somme percepite, minimo tenore di vita da sostenere e somme versate sul conto corrente.

E ciò, a maggior ragione, quando la presunzione di cui all’art. 32 citato sia sorretta, come nella specie, da ulteriori elementi indiziar quale il rinvenimento presso il ricorrente, privo per altro di ulteriori fonti di reddito tali da giustificare una così vasta movimentazione bancaria, di mobili e preziosi di antiquariato.

2.8 – Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con rinvii ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e provvederà in merito alle spese processuali, anche in relazione al presente giudizio ai legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economìa e delle Finanze, e compensa le relative spese.

Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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