Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2215 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12866-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 878/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONA dell’ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

20/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 20 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in accoglimento dell’appello proposto da B.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti, annullava il provvedimento di diniego di autotutela emesso dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di Chieti – a seguito di istanza con la quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento parziale di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA, relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. Premesso che l’Ufficio aveva accertato in relazione ad altre annualità che il contribuente non svolgeva attività d’impresa soggetta a tassazione, escludendo la debenza di IRAP ed IVA, rilevava la CTR che l’unico argomento posto a fondamento del provvedimento di diniego di autotutela concerneva l’effetto preclusivo dell’annullamento derivante dall’applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, mentre la richiesta di pagamento rateale per le annualità in contestazione non poteva costituire acquiescenza e rinuncia alla possibilità di fruire della medesima disciplina applicata per le altre annualità. Avendo l’Ufficio per tali ultime annualità escluso la tassazione del reddito d’impresa, evidenziava altresì il giudice di appello la contraddittorietà degli atti impositivi di cui era chiesto l’annullamento in autotutela.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 20 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.M. 11 febbraio 1997 n. 37, art. 2, per avere la CTR ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di annullamento in autotutela avanzata dal contribuente sull’erroneo unico presupposto dell’intervenuta acquiescenza D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 15.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, per avere il giudice di appello esercito un sindacato sulla fondatezza della pretesa tributaria, dovendosi invece limitare a valutare la legittimità del rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Come risulta dal provvedimento trascritto in ricorso dalla ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza, l’Agenzia delle entrate ha motivato il diniego di autotutela nei seguenti termini: “Questo Ufficio, visto il contenuto della predetta istanza, considerato che non vengono esposte motivazioni puntuali, precise e legittime ai fini della emanazione di un provvedimento di autotutela, ritenuto quindi che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti di illegittimità o infondatezza relativi ai provvedimenti emessi e divenuti definitivi, rigetta la suddetta istanza”.

Dal tenore della motivazione dell’atto impugnato si evince come si palesi errata l’affermazione della CTR secondo cui l’unico argomento posto a fondamento del provvedimento di diniego di autotutela concerneva l’effetto preclusivo dell’annullamento derivante dall’applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, a seguito della richiesta di pagamento rateale per le annualità in contestazione avanzata dal ricorrente, avendo per contro l’Ufficio evidenziato la carenza delle ragioni esposte nell’istanza del contribuente ai fini dell’adozione del provvedimento di autotutela.

Del pari censurabili sono le valutazioni espresse nella sentenza impugnata che involgono la fondatezza della pretesa tributaria, posto che, in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass. n. 7616 del 2018, Cass. n. 3442 del 2015).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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