Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2215 del 30/01/2010

Cassazione civile sez. III, 30/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 30/01/2010), n.2215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 46-2009 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato GIACCHI CORRADO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE FRANCESCO ELISEO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA

21, presso lo studio dell’avvocato FIUMARA ANGELO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARDINALE ANTONIO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3895/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2.10.07, depositata il 30/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Cardinale che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 dicembre 2008 C.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 30 ottobre 2007 dalla Corte d’Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, l’aveva condannato a restituire Euro 4.198,20 a P.S., indebitamente percepite con riferimento al contratto di locazione inter partes.

La P. ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115, 416 e 447 bis c.p.c. e formula un quesito che non postula l’enunciazione di una regola juris decisiva per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma sostanzialmente chiede alla Corte di verificare se la sentenza impugnata sia corretta nel merito, tenuto conto delle prove offerte dalla controparte.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 191 c.p.c.. Anche in questo caso il quesito non postula l’enunciazione di un principio di diritto, difforme da quello applicato dalla Corte territoriale, che dia conto della denunciata violazione e falsa applicazione (che non sono sinonimi e che, quindi, non possono essere menzionate genericamente, ma debbono essere specificate) delle norme indicate, ma si incentra sui temi della prova offerta dalla controparte e della portata probatoria della C.T.U., espletata in primo grado, senza attaccare specificamente la ratio decidendi adottata dalla Corte d’Appello.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorar, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2010

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