Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22149 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CORBO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2116/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.U., elettivamente domiciliato in ROMA L. G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza depositata il 24.11.2010, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma (OMISSIS), nei confronti della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 5.11.2007, con la quale era stato accolto il ricorso presentato da D.G.U., avverso il preavviso di fermo emesso dalla Gerit spa, ritenendo fondata sia l’eccezione di omessa notifica degli atti presupposti sia la prova sulla tardività della notifica della cartella, ai sensi della L. n. 156 del 2005;

che, avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi;

che D.G.U. ha resistito con controricorso;

che il PG non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione Tributaria Regionale, pur senza trarne la conclusione di inammissibilità, affermato l’illegittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate che solo in grado di appello aveva prodotto la avvenuta notifica della cartella, quando invece la produzione di nuovi documenti in appello era perfettamente legittima; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR ritenuto che costituiva domanda nuova, inammissibile in appello, l’argomentazione dell’Ufficio circa l’avvenuta notifica, ai sensi dell’art. 41 bis, dell’avviso di accertamento, quando, invece, da parte dell’Ufficio era stata già sollevata in primo grado l’eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata sulla legittimità del proprio operato con riferimento agli atti assunti “a monte” dell’atto impugnato; 3) l’erronea indicazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la CTR, con riferimento alla notifica della cartella (atto presupposto al preavviso di fermo), aveva affermato che il procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c., era viziato per omesso invio della raccomandata, contenente l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale quando, invece, la copia della suddetta raccomandata, contenente l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, era stato depositato in grado di appello;

che il Collegio ritiene che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: invero, il decisum della CTR si fonda su tre rationes decidendi: la prima, attinente alla tardiva produzione della prova dell’avvenuta notifica della cartella; la seconda, riguardante la tardività dell’argomentazione dell’Ufficio circa l’avvenuta notifica, ai sensi dell’art. 41 bis, dell’avviso di accertamento; la terza, relativa comunque alla mancata prova sull’effettiva notifica dell’avviso; tutte le suddette rationes sono idonee autonomamente a sorreggere la decisione;

che la ricorrente Agenzia delle Entrate non ha formulato uno specifico motivo di impugnazione sulla rilevata mancanza della notifica dell’avviso di accertamento quale atto presupposto della validità dell’intero procedimento tributario avviato in danno del contribuente; che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dall’altro, e ciascuno di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. ex multis Cass. n. 4349/2001; Cass. n. 4424/2001; Cass. n. 24540/2009);

che, nel caso di specie, l’indicata ragione della decisione “resiste” all’impugnazione proposta con i tre motivi per cui è del tutto ultronea la verifica delle relative censure perchè l’eventuale accoglimento di esse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

che l’omessa impugnazione di una delle rationes decidendi rende, quindi, inammissibili, per carenza di interesse, le censure relative alle altre (cfr. Cass. n. 2108/2012; Cass. n. 9752/2017); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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