Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22149 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 12/09/2018), n.22149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21371-2016 proposto da:

P.I. 2000 S.R.L., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA CANCELLERIA, n. 85, presso lo studio dell’avvocato

NICOLA ZANIN, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA SPADARO;

– ricorrente –

contro

COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO S.P.A., Cf/P.I. (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliato in

ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BENOZZATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1381/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Treviso, con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., accogliendo la domanda proposta dalla Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo S.p.a., condannava la convenuta P.I. 2000 S.r.l. al pagamento di Euro 81.140,40 e di Euro 2.067,72 a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e difetti riscontrati nella pavimentazione del parcheggio realizzata dalla stessa convenuta, su incarico dell’attrice, presso il cantiere di (OMISSIS).

A seguito di appello interposto dalla P.I. 2000 S.r.l., con sentenza n. 1381/16, la Corte di appello di Venezia rigettava il gravame, confermando quanto statuito dal giudice di primo grado, e condannava l’appellante al pagamento delle spese di appello.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, la P.I. 2000 S.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

La Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo S.p.a. resiste con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale sono state depositate memorie illustrative dalla ricorrente.

Atteso che:

con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. per avere la Corte di merito riconosciuto come gravi i difetti dell’opera senza argomentarne le ragioni, con ciò variando i termini della decadenza e della prescrizione per la denuncia.

Occorre preliminarmente osservare, come chiarito da questa Corte, che in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi debbano essere inquadrati nella disciplina dell’art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità dell’appaltatore, ovvero debbano essere considerati come vizi dell’opera, che danno luogo alla obbligazione di garanzia o alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., rientra nei compiti tipici del giudice di merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto che connotano la fattispecie concreta. Spetta, altresì, al giudice di merito stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti (cfr. Cass. n. 8577 del 2005; più di recente, Cass. n. 20644 del 2013).

Ne deriva che tali aspetti della pronuncia sono censurabili in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Risulta, dunque, erronea la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge, anzichè ai sensi del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In ogni caso, la sussistenza del grave difetto di costruzione, ex art. 1669 c.c., è stata valutata dalla Corte d’appello in modo esauriente, sotto ogni profilo rilevante del fatto. Invero, il giudice del gravame ha espressamente ritenuto il vizio della pavimentazione a uso parcheggio “progressivo”, in quanto aggravatosi nel tempo, e incidente sulla stabilità strutturale dell’opera, facendo proprie le risultanze della CID, oltrechè esaminando le foto allegate alla perizia.

La Corte territoriale ha, poi, spinto il suo esame alla incidenza dei difetti sulla funzionalità e il godimento del bene, ritenendo che questi realizzino un costante pregiudizio al normale godimento dell’immobile, soprattutto tenendo conto della sua “destinazione” che impegna i responsabili della gestione a garantire all’utenza una normale fruibilità del parcheggio senza rischi per l’incolumità.

Così inquadrata la censura, appare opportuno osservare che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la corte distrettuale ha preso in esame tutti gli elementi di giudizio, nè, di conseguenza, raggiunto il proprio convincimento, era tenuta a disporre nuovi accertamenti.

Inoltre la motivazione è più che adeguata ai canoni di cui all’art. 132 c.p.c. novellalo e l’art. 118 disp. att. c.p.c. illustrando chiaramente la ratio decidendi, attraverso le considerazioni del c.t.u., richiamate, cui ha fatto seguire anche proprie argomentazioni.

In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e logica, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (alfine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007 e Cass. n. 14084 del 2007).

In conclusione, si deve ritenere che la Corte abbia chiaramente indicato quali erano gli elementi di prova posti a fondamento dell’accertata gravità dei difetti dell’opera, con motivazione esente da censure.

Le critiche sono rivolte a ridiscutere la ricostruzione della vicenda fatta propria dal Giudice di appello, e mirano a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie – già esaminate dal Giudice di appello – secondo la diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente.

Le censure si pongono, pertanto, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c..

Rimane, infatti, estranea al vizio di legittimità denunciato, come ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, soprattutto dopo la modifica disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 (che per giurisprudenza consolidata presuppone che l’esame della questione oggetto di doglianza sia affetto dalla totale preteermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione., qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento”: cfr Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053), il convincimento che il Giudice si è formato in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità, che verrebbe ad integrare assenti errori di “convincimento” attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Cass. n. 21152 del 2014), e rimanendo in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori (cfr. Cass. n. 21439 del 2015).

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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