Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22149 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 04/09/2019), n.22149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7904-2018 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA,

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUROLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 791/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI del

19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Tivoli, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con la sentenza n. 791/2017, aveva dichiarato che N.C. a decorrere dalla domanda amministrativa si trovava nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell’assegno di invalidità civile ed aveva condannato l’Inps a pagare al procuratore antistatario la complessiva somma di “Euro 2.251” (,00) per compensi di avvocato oltre spese forfettarie iva e cpa come per legge.

Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, la N. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito in L. n. 27 del 2012, della L.n. 247 del 2012, art. 13 e D.M. n. 55 del 2014 con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Rilevava il ricorrente che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere se il Giudice avesse liquidato anche quelle relative alla prima fase dell’accertamento tecnico preventivo oppure no. Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia (Euro 7273,00 pari a due annualità dell’assegno mensile di assistenza), indicando in complessivi Euro 4.199,00 l’importo invece dovuto per le due fasi del giudizio.

Il motivo risulta fondato.

Preliminarmente deve darsi seguito al principio già enunciato da questa Corte secondo cui “in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci”(Cass. n. 18905/2017).

Con riguardo al quantum liquidato, si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 cit.).

Con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase. Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della domanda e della consequenziale sussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca (cfr. in tal senso Cass. n. 21684 del 2013), le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti;

In considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 3.162,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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