Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22148 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22148

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14966/2013 proposto da:

P.R., S.M.C.D., domiciliate in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dagli Avvocati VALERIO BARONE, MAURIZIO

NAPOLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che S.M.C.D. e P.R., proponevano ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate per la tassazione (con imposta proporzionale) della registrazione della sentenza n. 8258/2006 del Tribunale di Napoli, che, definendo parzialmente il giudizio divisorio pendente tra le parti, si era pronunciata sulle questioni concernenti la natura di alcune disposizioni ereditarie, la individuazione della massa da dividere, e dei lotti da assegnare alle stirpi dei condividenti, e l’adita CTP di Napoli, accogliendo le ragioni di merito esposte dalle predette contribuenti, dichiarava che il provvedimento giudiziario andava registrato a tassa fissa;

che l’Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, le contribuenti, appellavano la decisione innanzi alla CTR della Campania, la quale, con sentenza n. 86/31/12, depositata il 23/4/2012, accoglieva il gravame principale e respingeva quello incidentale, ritenendo, per un verso, l’avviso impugnato adeguatamente motivato e, per altro verso, che il provvedimento giudiziale de quo contiene “un accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, consistente nella individuazione della massa da dividere e delle quote dei condividenti, con conseguente ricorrenza non già del disposto di cui alla lett. d) dell’art. 8, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma del disposto di cui alla lett. c) della norma citata;

che per la cassazione della sentenza le contribuenti propongono due motivi di

ricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che le ricorrenti deducono, con il primo mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 41, 51 e 52, L. n. 212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3 e dei principi generali in materia di imposta di registro, giacchè la CTR ha erroneamente respinto l’appello incidentale da esse proposto in punto di carenza assoluta di motivazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, quanto a indicazione del valore dei beni o diritti oggetto di liquidazione ed alle modalità di determinazione (Tariffa ed aliquota applicata) dell’imposta, essendosi l’Ufficio limitato ad indicare l’oggetto (“scioglimento comunione ereditaria”) della sentenza del Tribunale di Napoli sottoposta a registrazione;

che deducono, con il secondo mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 8, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986, giacchè la CTR non ha considerato che la sentenza del Tribunale di Napoli non ha prodotto alcun effetto traslativo, riconducibile semmai al sorteggio tra i condividenti dei lotti individuati dal consulente tecnico d’ufficio, per cui è atto che deve scontare l’imposta in misura fissa (Euro 168,00) e non in misura proporzionale (1%);

che la censura contenuta nel primo motivo di ricorso va disattesa perchè ripropone, sia pure sotto il profilo della dedotta violazione di norme di legge e del vizio motivazionale, una completa rivisitazione delle risultanze processuali e delle questioni dibattute nel doppio grado del giudizio di merito, e ciò appare sufficiente a dare conto dell’inammissibilità del ricorso;

che, infatti, è principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, in materia di procedimento civile, che “nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione” (Cass. 287/2016; n. 25419/2014; n. 16038/2013; n. 3010/2012; n. 16132/2005);

che, quindi, risulta formulata inidoneamente la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola indicazione di norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia;

che le doglianze delle contribuenti, invece, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, il cui controllo costituisce l’oggetto del giudizio di legittimità, nei limiti delle questioni prospettate con i motivi di ricorso, sicchè non risulta adeguatamente confutata dalle impugnanti l’affermata infondatezza del gravame incidentale derivante dal fatto che “l’avviso contiene tutti gli elementi richiesti dalla Legge ed è di agevole comprensione anche riguardo alla base imponibile e della imposta, consentendo – come del resto dimostrato anche dalle difese di primo grado di parte contribuente – di individuare l’applicazione della imposta proporzionale sul valore complessivo della massa ereditaria dividendi”, avendo in tal modo il Giudice di appello escluso l’illegittima compressione del diritti di difesa della contribuente cui erano ben noti, ancorchè non riprodotti nell’avviso impugnato, tutti gli elementi concorrenti alla formazione della base imponibile, facoltà difensive peraltro esercitate pienamente dalle impugnanti;

che, dunque, la motivazione della decisione della CTR è conforme al principio, affermato da questa Corte in tema di accertamento tributario, secondo cui “la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, (nella specie, relativo all’ imposta di registro sulla cessione di azienda), senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni date dal cedente (l’azienda) ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento” (Cass. n. 25153/2013; n. 14027/2012);

che va disattesa anche la censura contenuta nel secondo motivo di ricorso;

che, secondo quanto riferito dalle stesse contribuenti, la sentenza del Tribunale di Napoli non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo di diritti reali, effetto eventualmente ricollegabile all’assegnazione per sorteggio delle porzioni (art. 729 c.p.c.), e che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, neppure conterrebbe alcun “accertamento di diritti a contenuto patrimoniale dei condividenti in relazione alla massa”, non essendosi prodotto con il provvedimento giudiziario un mutamento patrimoniale nella sfera giuridica dei condividenti, mancando una pronuncia di scioglimento della comunione ereditaria;

che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, e l’art. 8 Tariffa allegata, Parte Prima, assoggettano alla imposta proporzionale gli atti della autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunione, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, sia che rechino trasferimenti o costituzione di diritti reali sui beni immobili o su unità di porto ovvero su altri beni e diritti, sia che rechino condanne al pagamento di somme o valori, sia che accertino diritti a contenuto patrimoniale.

che, inoltre, l’art. 37 specifica che gli atti dell’autorità giudiziaria predetti sono soggetti alla imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato, sicchè sotto tale profilo l’Ufficio ha provveduto legittimamente alla liquidazione dell’imposta di registro emettendo il corrispondente avviso (Cass. n. 1273G/2014);

che, dunque, è sufficiente la natura degli atti elencati, in relazione agli effetti giuridici prodotti, a costituire la ragione della tassazione proporzionale (Cass. n. 17607/2010) e, nella specie, la CTR ha evidenziato che tali effetti giuridici, quanto alla sentenza del Tribunale di Napoli, vanno ricercati nel decisum del giudice civile che, nel definire parzialmente il giudizio divisorio, ha risolto il contrasto dei condividenti sulla natura di alcune disposizioni testamentarie (istituzione di erede o soltanto attribuzione di legati), sulla individuazione della massa ereditaria da dividere, e sulla formazione dei lotti da assegnare ai condividenti, anche se in tale ipotesi la sentenza che decide le contestazioni non esaurisce la materia del contendere, ma è destinata solo a dare impulso alle successive operazioni divisionali, rendendo possibile, nella successiva fase, la concreta determinazione e l’attribuzione delle quote;

che siffatta pronuncia, la quale non esaurisce la materia del contendere, nella sua oggettiva portata, “si pone quale accertamento di diritti a contenuto patrimoniale dei condividenti in relazione alla massa”, e ciò equivale ad affermare, come correttamente ritenuto dal Giudice di appello, che si tratta di provvedimento giudiziale sussumibile nella previsione di cui alla lett. c), dell’art. 8, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986 (“di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”), e non già nella previsione di cui alla lett. d), del citato art. 8 (“non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”);

che, del resto, neppure appare pertinente il riferimento delle ricorrenti alla

mancanza, nella pronuncia del giudice civile, di un immediato effetto traslativo di diritti reali, considerato che lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, all’art. 34, recita che “La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”, per cui in caso di scioglimento della comunione ereditaria per divisione giudiziale, mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione, e non l’aliquota degli atti traslativi, atteso che quest’ultima è applicabile, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, richiamato art. 34, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza (Cass. n. 20119/2012);

che non v’è luogo a pronuncia selle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre

2017

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