Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22148 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17919-2018 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADLER

53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, LUIGI CALIULO,

EMANUELA CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 465/2018 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.P. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 per cassazione contro l’INPS, avverso la sentenza n. 465/2018, emessa dal Tribunale di Trani il 26.2.2018, con la quale si accoglieva il suo ricorso avverso una ordinanza di estinzione della procedura esecutiva.

Il ricorrente promuoveva una espropriazione nei confronti dell’INPS con le forme del pignoramento presso terzi, a cui l’inps faceva opposizione e, completata la fase cautelare, il g.e. dichiarava l’estinzione del giudizio non essendo mai stata introdotta la fase di merito nel termine indicato. Avverso il provvedimento di estinzione il D. proponeva reclamo, che veniva accolto ma con compensazione delle spese.

Il ricorso è proposto avverso la decisione adottata dal Tribunale di Trani in composizione collegiale che decide sul reclamo del D. avverso il procedimento di estinzione della procedura esecutiva, accogliendo il reclamo stesso e revocando il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.

2. L’Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio non condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso dell’accoglimento del ricorso, in quanto, preliminarmente all’esame nel merito del ricorso si pone la verifica della ammissibilità del ricorso stesso in relazione alla corretta individuazione del mezzo di impugnazione.

Tale individuazione non risulta essere stata correttamente effettuata, e ciò preclude l’esame della fondatezza o meno del motivo di ricorso.

Ciò in quanto la statuizione collegiale del tribunale, adottata in sede di reclamo avverso il provvedimento di estinzione emesso dal g.e., avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello, e non con il ricorso per cassazione, in conformità ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte: “In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, contro l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 630 c.p.c. è ammesso reclamo, con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 c.p.c., dinanzi al collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie e, pertanto, non ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.” (Cass. n. 2500 del 2003); “In tema di esecuzione forzata, l’ordinanza con cui il collegio del tribunale, in sede di reclamo ex art. 630 c.p.c., decide sul provvedimento del giudice dell’esecuzione relativo all’estinzione del processo esecutivo ha sostanza di sentenza, soggetta ad appello secondo le regole ordinarie e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.” (Cass. n. 2185 del 2018).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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