Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22148 del 02/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 02/11/2016), n.22148
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2272/2016 proposto da:
D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO
GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato ADRIANA ROMOLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ZANNA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE SPECIALE MINORI P.M., P.A.,
P.N., P.F., V.C.;
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 29/12/2015,
depositata il 29/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/06/2016 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che il Consigliere relatore ha depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il presidente della Corte d’appello dell’Aquila ha rigettato l’opposizione proposta dalla sig.ra D.P. avverso il decreto della medesima Corte, col quale era stato revocato il riconoscimento del patrocinio a spese dello stato in favore della opponente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
2. – La sig.ra D. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui la parte intimata non ha resistito.
3. – Il ricorso è inammissibile.
Come questa Corte ha avuto occasione di precisare, in tema di patrocinio a spese dello Stato tanto l’opposizione avverso il decreto di revoca, quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione, devono essere proposti secondo le regole generali del codice di procedura civile, e perciò devono essere notificati, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, alla controparte legittimata, identificata nel Ministero della Giustizia (Cass. 21700/2015). La sig.ra D., invece, a tanto non ha provveduto, essendosi limitata ad intimare la controparte del giudizio al quale si riferisce il patrocinio, priva di legittimazione sulle questioni relative al patrocinio a spese dello Stato;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che in mancanza di attività difensiva di controparte non occorre provvedere sulle spese processuali;
che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, onde non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016