Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22147 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14753/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVALIER

D’ARPINO 8, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.F., M.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 346/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che Equitalia Sud s.p.a., con un unico motivo di ricorso, censura la sentenza n. 346/01712, della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12/7/12, che ha respinto l’appello, cui era stato riunito quello autonomamente proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di B.F. e M.M.A., avverso la cartella di pagamento emessa a carico dei contribuenti dal Concessionario, in data 13/9/2007, nonostante la sospensione del ruolo disposta dall’Ufficio il 6/9/2007, comunicata solo il 7/10/2007, ed ha altresì confermato il capo di condanna solidale alle spese processuali di primo grado per entrambe le parti soccombenti, in ragione del “disguido” cagionato ai contribuenti medesimi, costretti a difendersi “già in sede amministrativa con l’istanza di autotutela” dall’iniziativa impositiva;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che il Giudice di appello ha confermato la decisione di accoglimento del ricorso della parte privata, la quale si era vista revocare le agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, sul rilievo che nelle more del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione del maggior imponibile accertato dall’Agenzia delle Entrate (ente impositore), l’adita CTP aveva disposto, in data 6/9/2007, la sospensione della riscossione provvisoria del credito tributario, e comunicato il provvedimento al Concessionario in data 7/10/2007, circostanza che non aveva consentito di evitare l’emissione, da parte di quest’ultimo, della cartella di pagamento della somma iscritta a titolo provvisorio nei ruoli, donde l’interesse dei contribuenti ad ottenerne l’annullamento, con affermazione della solidale responsabilità dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud s.p.a. ai finì della rifusione delle spese del giudizio (di primo grado) dai medesimi sostenute per difendersi;

che la sentenza d’appello ha deciso la questione di diritto sulle spese processuali in conformità del principio di causalità processuale egt.’ com’è stato ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 7371/2017; n. 23459/2011; n. 27154/2007), atteso che, se è vero che il concessionario agisce su richiesta dell’ente creditore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni, mentre rispetto all’opponente vige appunto il principio di causalità, che giustifica la condanna in solido delle parti soccombenti che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata o azionando una pretesa accertata come infondata, abbiano dato causa alla lite (Cass. n. 8496/2016 e n. 17052/2016);

che, pertanto, i motivo di ricorso, basato sulla dedotta violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., è infondato e va disatteso, senza alcuna conseguenza in punto di ulteriori spese processuali mancando l’attività difensiva delle controparti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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