Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22147 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/08/2021), n.22147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1974 – 2021 R.G. di correzione ex

officio dell’ordinanza di questa Corte n. 22426/2020, pronunciata

sul ricorso iscritto al n. 15110/2019 R.G. proposto da:

V.N., quale titolare dell’omonima ditta individuale;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– controricorrente –

e

L.B.;

– intimata –

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da V.N. nei confronti, tra gli altri, di M.C., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 604/2019 ed ha condannato la ricorrente a rimborsare alla controricorrente, M.C., le spese del giudizio di legittimità.

2. Con istanza in data 19.11.2020 il difensore della controricorrente ha rappresentato che nella pendenza del ricorso per cassazione la ricorrente aveva domandato alla Corte d’Appello di Firenze la sospensione ex art. 373 c.p.c. dell’esecuzione della sentenza n. 604/2019 della medesima Corte d’Appello, che la Corte di Firenze con decreto n. 7/2020 ha respinto l’istanza di sospensione, istanza alla quale M.C. aveva resistito, e che questa Corte non ha provveduto alla liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c..

Con l’istanza anzidetta il difensore della controricorrente, M.C., ha dunque sollecitato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, la correzione ex officio dell’ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte, nella parte in cui non reca liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c..

3. Va disposta la correzione dell’ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte, nella parte in cui non ha liquidato le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c..

4. Invero le sezioni unite di questa Corte, con pronuncia n. 16415 del 21.6.2018, hanno chiarito che, a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e s.s. c.p.c. per ottenerne la quantificazione (peraltro nella motivazione della sentenza delle sezioni unite si legge testualmente: “la tesi del ricorso ai normali mezzi di impugnazione per emendare l’omissione in dispositivo della liquidazione delle spese (…) mal si concilia con le pronunzie di legittimità, che non sono impugnabili, dato che i rimedi ammessi (…) avverso le sentenze di legittimità sono la revocazione per errore di fatto, l’opposizione di terzo e la correzione degli errori materiali”).

5. Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).

6. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte così provvede:

dispone correggersi, così come corregge, l’ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte, nel senso che, nel dispositivo, dopo le parole “ed agli accessori di legge” deve aggiungersi “altresì condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, M.C., delle spese, liquidate in Euro 700,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge, del procedimento ex art. 373 c.p.c. definito dalla Corte d’Appello di Firenze con decreto n. 7/2020”;

dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale dell’ordinanza n. 22426 dei 3.6/16.10.2020 di questa Corte.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

 

 

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