Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22147 del 02/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 02/11/2016), n.22147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13629/2015 proposto da:

INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA SCRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato VIERI ROMAGNOLI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EURIALO 9, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO TURCHETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMILIANO ANNETTA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5731/2015 del TRIBUNALE di RIMINI del

02/04/2015, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato VIERI ROMAGNOLI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato STEFANO TURCHETTI, per delega dell’avvocato

MASSIMILIANO ANNETTA, difensore del controricorrente, che si riporta

agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dalla società cooperativa Industria Plastica Toscana s.c.r.l., la quale invocava il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 5, sul suo credito per forniture di Euro 123.727,57, ammesso invece in chirografo.

Il Tribunale ha ritenuto infatti necessaria, ai fini del riconoscimento del privilegio, la prevalenza – nella specie insussistente – del fattore lavoro rispetto agli altri fattori produttivi, quali il capitale e l’attivo immobilizzato.

2. – L’Industria Plastica Toscana S.c.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di censura, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.

3. – La ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5.

3.1. – Il motivo è fondato.

Come correttamente osservato dalla ricorrente, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che i requisiti essenziali perchè una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al passivo fallimentare con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 5, sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è legittimo il ricorso a parametri diversi da quelli indicati e collegati, invece, a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito (Cass. 12136/2014, 9186/2004, 2984/1997);

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al capoverso del p. 3.1 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rimini in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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