Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22146 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 03/08/2021), n.22146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8834 – 2020 R.G. proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA s.p.a. (già “Avis Autonoleggio” s.p.a.) –

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cola di

Rienzo, n. 92, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo De Nisco che

la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

e

PREFETTURA di BOLOGNA, in persona del Prefetto pro tempore.

– intimata –

e

AGENZIA dell’ENTRATE – RISCOSSIONE (già “Equitalia Servizi di

Riscossione”), in persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Bologna;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021

dal consigliere Dott. Abete Luigi.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato l'”Avis Autonoleggio” s.p.a. proponeva opposizione avverso cartella di pagamento emessa da “Equitalia Sud” s.p.a., con cui le veniva intimato il pagamento della somma di Euro 503,83.

Chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento.

2. Il Giudice di Pace di Bologna con sentenza n. 1499/2013 accoglieva l’opposizione e compensava le spese di lite.

3. L'”Avis Budget Italia” s.p.a. (già “Avis Autonoleggio” s.p.a.) proponeva appello limitatamente alla disposta compensazione delle spese.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

Venivano dichiarate contumaci “Equitalia Servizi di Riscossione” (già “Equitalia Sud”) e la Prefettura di Bologna.

4. Con sentenza n. 1671/2019 il Tribunale di Bologna rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Dava atto il tribunale che il giudice di pace non aveva per nulla motivato la disposta compensazione delle spese di primo grado.

Esponeva nondimeno che la compensazione delle spese rientrava nella discrezionalità del primo giudice; che al contempo il giudice del gravame non era abilitato a pronunciarsi in ordine alle spese, siccome non era stato investito anche della delibazione del merito.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'”Avis Budget Italia” s.p.a. (già “Avis Autonoleggio” s.p.a.); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Bologna e l'”Agenzia delle Entrate – Riscossione” non hanno svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la falsa, apparente ed illogica motivazione.

Deduce che la motivazione dell’impugnata statuizione in punto di compensazione delle spese di lite è illegittima ed illogica; che la compensazione delle spese di prime cure era senz’altro sindacabile in appello.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014

Deduce che il quantum – Euro 1.384,00, oltre accessori – delle spese di secondo grado, al cui pagamento il tribunale l’ha condannata, è ben superiore ai massimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis.

9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il primo motivo di ricorso è dunque fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo.

10. Il regime positivo in tema di compensazione delle spese di lite operante ratione temporis nel caso di specie è quello espresso dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo susseguente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009 – applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 4.7.2009 (e’ il caso di specie: la cartella di pagamento è stata notificata il 21.3.2012) – ed antecedente alla novella di cui al D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162.

Il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, cui occorre far riferimento è quindi il seguente: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

11. In questo quadro, in relazione al parametro “concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” (e’ da escludere evidentemente che possa soccorrere nel caso de quo l’ulteriore parametro della “soccombenza reciproca”, siccome con la sentenza n. 1499/2013 il Giudice di Pace di Bologna ha accolto integralmente l’opposizione), va ovviamente ribadita l’elaborazione di questa Corte, a tenor della quale le “gravi ed eccezionali ragioni” – da indicare esplicitamente nella motivazione – devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. (ord.) 14.7.2016, n. 14411).

12. Su tale base si reputa quanto segue.

Del tutto illegittimamente il giudice di pace aveva in prime cure con la sentenza n. 1499/2013 compensato le spese di primo grado alla stregua tout court di non meglio specificati “giusti motivi”.

Del tutto illegittimamente il tribunale ha ritenuto in seconde cure (l’appello ha avuto riguardo unicamente alla compensazione delle spese di primo grado) che la illegittima ed immotivata compensazione delle spese di prime cure rientrasse nella “discrezionalità” del giudice di pace.

Ovviamente non esplicano alcuna valenza gli ulteriori rilievi del tribunale (circa la modifica della statuizione sulle spese, qualora il giudice d’appello sia investito anche del merito).

13. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Bologna va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

14. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente s.p.a. sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 1671/2019 del Tribunale di Bologna; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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