Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22146 del 02/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 02/11/2016), n.22146
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7005/2015 proposto da:
G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 142, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO FORTI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ATHENA
LORIZIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 16/2015 del TRIBUNALE di VERONA del
20/01/2015, depositata il 11/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Fatto
PREMESSO
Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
“1. – Il Tribunale di Verona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) proposta dal sig. G.R., ritenendo che la pretesa restitutoria di Euro 88.652,95, versati dall’opponente a titolo di anticipazione del prezzo in esecuzione di un contratto preliminare di vendita di quote di multiproprietà intercorso con la società fallita nel (OMISSIS), fosse prescritta, essendo stata la domanda di ammissione al passivo presentata dal G. soltanto nell'(OMISSIS).
2. – Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. La curatela intimata non ha resistito.
3. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta che la Corte, pur avendo ammesso l’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avente ad oggetto la promessa di vendita immobiliare, non ne abbia poi tratto le dovute conseguenze quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, che doveva farsi risalire al momento in cui il curatore del fallimento, dichiarato il (OMISSIS), aveva (implicitamente) dichiarato di sciogliersi dal contratto preliminare.
3.1. – Il motivo è inammissibile perchè il Tribunale non ha affatto affermato quanto preteso dal ricorrente. Quest’ultimo, invece, dà espressamente atto del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l’inesistenza del contratto preliminare di cui trattasi. Posta, secondo le stesse ammissioni del ricorrente, l’insussistenza del contratto preliminare (addirittura per sentenza passata in giudicato), non vi è alcuno spazio per l’applicazione dell’istituto dello scioglimento contrattuale di cui alla L. Fall., art. 72, mentre, d’altra parte, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’accertata nullità (e dunque, per quanto rileva, anche l’inesistenza) del titolo di un pagamento dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, bensì da quella del pagamento stesso (Cass. 24628/2015, 15669/2011, 7651/2005);
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
che la difesa del ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate da quelle svolte nella memoria di parte ricorrente;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che in difetto di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016