Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22145 del 20/10/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 22145 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 11645-2008 proposto da:
MANTOVAN

MARISA

C.F.

MNTMRS59S43A952D,

già

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36,
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’,
rappresentata e difesa dagli avvocati DANIELE
SIMONATO, PAOLO FAVA, giusta delega in atti e da
2014
2050

ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO C.F. 00390090215,in

Data pubblicazione: 20/10/2014

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL
GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA
MICHELE, rappresentata e difesa dagli avvocati VON
GUGGENBERG RENATE, FADANELLI LAURA, BEIKIRCHER

– controricorrente

avverso la sentenza n. CMg/200g della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il
04/02/2008 R.G.N. 43/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato GRAZIANI LUCA per delega COSTA
MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

STEPHAN, giusta delega in atti;

Udienza del 10.6.2014, causa n. 8

R.G. 11645/08

La Corte di appello di Bolzano con sentenza del 4.2.2008, in riforma della sentenza di primo
grado, rigettava la domanda proposta dal Mantovan Marisa di restituzione delle somme
trattenute sulla retribuzione corrente dalla Provincia di Bolzano a titolo di restituzione
dell’assegno ad personam in precedenza percepito dalla lavoratrice, maggiorazione ritenuta
non dovuta in quanto abolita dal compenso incentivante previsto dall’art. 7 del contratto di
comparto del personale provinciale dell’8.5.1997. Il giudice di prime cure riteneva che
l’assegno in parola avesse finito con il far parte della retribuzione e che, in quanto ”
retribuzione” non potesse ritenersi abrogato né eliminato dalla contrattazione collettiva. La
Corte territoriale, invece, osservava che il compenso incentivante era stata introdotto con la
legge provinciale n. 14 del 1984 e che la ” maggiorazione” del compenso stesso risaliva al
decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 16.4.1991 con cui in particolare era stata
attribuita una maggiorazione del 75% a favore del personale addetto ai servizi di recupero ed
assistenza di portatori di handicap e similiari, disciplina poi confermata dai contratti di
comparto. Il contratto di comparto, però, del 1997 aveva previsto che le maggiorazioni in
parola rimanessero attribuite al personale cui competevano all’entrata in vigore dello stesso
contratto come assegno ad personam salva la sostituzione con l’indennità di rischio ai sensi
dell’art. 3 del detto contratto. Il contratto ricordato era stato poi abrogato e sostituito dal
contratto di comparto del 4.7.2002 che aveva nuovamente disciplinato l’intera materia degli
emolumenti accessori della retribuzione e che aveva distinto tra indennità esistenti e nuove
indennità di istituto e nel novero di queste ultime aveva previsto anche una indennità a favore
del personale addetto a persone portatrici di handicap in percentuale rispetto alla retribuzione
percepita, che era stata corrisposta alla Mantovan- per mero errore della ragioneriaunitamente all’assegno ad personam

che, invece, doveva ritenersi assorbito dalle nuove

indennità e comunque soppresso insieme al contratto di comparto che lo aveva contemplato e
disciplinato.
Per la cassazione di tale decisone propone ricorso la Mantovan con sei motivi corredati da
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. ; resiste la Provincia di Bolzano con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli art. 2099 e 1362 c.c. in
relazione all’art. 7 del Contratto collettivo del Comparto dell’Amministrazione della Provincia
autonoma di Bolzano dell’8.5.1997 nonché in relazione all’art. 9 della parte 2 dell’Allegato 1
del Contratto collettivo di Comparto per il personale della Provincia autonoma di Bolzano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1999-2000 del 4.7.2002, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. lnassorbibilità degli emolumenti ad personam. L’assegno
ad personam di cui è processo non era riassorbibile e si trattava di un compenso speciale
collegato alla peculiare qualità e maggior onerosità delle mansioni svolte dalla ricorrente e
delle sue colleghe; alla luce della giurisprudenza di legittimità, stante tali caratteristiche, non
era riassorbibile.
Il motivo presenta profili di inammissibilità in quanto il quesito formulato a pag. 12 del ricorso
contratti collettivi di comporto del 1997 e del 1999, non indica chiaramente il canone
interpretativo che si assume violato e la sua decisività (specificazione necessaria in quanto non
si tratta di contrattazione collettiva nazionale). Comunque il motivo appare infondato avendo il
Giudice di appello seguito l’orientamento che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di
legittimità (cass. n. 2265/2007; cass. n. 2265/2008, cass. n. 3191/2009, cass. n. 5959/ 2012)
dell’assorbimento degli assegni ad personam, salvo ipotesi specifiche e cioè che l’emolumento
riguardi un titolo diverso rispetto a quello che lo sostituisce o che sia la stessa contrattazione
collettiva a stabilire diversamente. La Corte di appello premette alla propria ricostruzione
l’accertamento ( pag. 10 della sentenza impugnata) che la ratio della maggiorazione del
compenso incentivante ( la prestazione ritenuta non dovuta) e quella della ” indennità di
istituto” che l’appellata effettivamente percepisce è la medesima : pertanto appare innegabile
che la seconda abbia sostituita la prima riassorbendo la prestazione prima corrisposto alla
steso titolo, che non si versi in quelle ipotesi particolari che ostano al principio della
riassorbibilità. Appare non rilevante che il compenso di cui si chiede la restituzione sia
collegato a specifiche mansioni in quanto anche il secondo emolumento poi introdotto dalla
successiva contrattazione di comparto ( più favorevole si accerta in sentenza) è specificamente
correlato alla medesima, particolare, attività professionale. Altrimenti interpretando
sussisterebbe una irrazionale ed ingiustificabile duplicazione del trattamento contrattualmente
previsto in relazione alla particolarità della prestazione. Pertanto la motivazione seguita nella
sentenza impugnata appare congrua, conforme alle fonti collettive, immune da vizi logici e
coerente con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 1362 c.c. in
relazione all’art. 7 del Contratto collettivo di Comparto dell’ Amministrazione della Provincia
autonoma di Bolzano nonché in relazione all’art. 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del Contratto
collettivo di Comparto per il personale della Provincia autonoma di Bolzano 1999-2000 del
4.7.2002, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio. lnassorbibilità degli emolumenti ad personam. La locuzione ” rimangono
assegnate” contenuta nell’art. 7 del Contratto collettivo dell’8.5.1997 doveva essere
interpretata nel senso che l’assegno ad personam avrebbe dovuto essere corrisposto in via
definitiva e non solo nel periodo di vigenza del contratto.
Il motivo presenta profili di inammissibilità non indicando parte ricorrente come la questione
dell’interpretazione della locuzione prima ricordata sia stata posta nei giudizi di merito e non
spiega neppure le ragioni per cui tale locuzione dovrebbe portare a ritenere che, quanto
previsto, dovesse operare oltre la sfera di durata del contratto; in ogni caso appare infondato
in quanto seguendo il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam la Corte
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è redatto in forma interrogativa e, pur lamentando una non corretta interpretazione dei

di appello ha ritenuto l’emolumento di cui è processo riassorbito una volta stabiliti nuovi e più
favorevoli compensi spettanti per lo stesso titolo e con le medesime finalità. La Corte di
appello ha peraltro espressamente motivato in ordine all’avvenuta abrogazione del Contratto
del 1997 da parte di quello successivo; non si vedono quindi ragioni ( peraltro non esposte al
motivo) per attribuire alla locuzione un’ efficacia ultrattiva che trascenda l’efficacia temporale
delle disposizioni contrattuali del 97.
Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’ art. 1362 c.c. in relazione
di Bolzano dell’8.5.1997 nonché in relazione all’art. 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del Contratto
collettivo di Comparto per il personale della Provincia autonoma di Bolzano 1999-2000 del
4.7.2002, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio. lnassorbibilità degli emolumenti ad personam. L’emolumento non era stato in
realtà mai assorbito per oltre otto anni, né nella vigenza del contratto del 1997, né in quella
della successiva contrattazione collettiva.
Il motivo appare infondato in quanto la mera corresponsione dell’emolumento non comprova
la rinuncia del datore di lavoro ad operare il riassorbimento imposto dalle norme contrattuali
ed anche da criteri di equità e razionalità trattandosi di una duplicazione di una maggiorazione
stipendiale per il medesimo titolo ed in relazione alle medesime caratteristiche della
prestazione svolta. Parte oggi resistente ha peraltro allegato un errore della Ragioneria, ipotesi
certamente non inverosimile, e sul punto controparte nulla ha dedotto.

Con il quarto motivo si allega si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 1363
c.c. in relazione all’art. 7 del Contratto collettivo del Comparto dell’Amministrazione della
Provincia autonoma di Bolzano dell’8.5.1997, nonché in relazione all’art. 9 della parte 2
dell’Allegato 1 del Contratto collettivo di Comparto per il personale della Provincia autonoma
di Bolzano 1999-2000 del 4.7.2002, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio. lnassorbibilità degli emolumenti ad personam. Si
era trattato di un consolidamento del trattamento retributivo, tenuto conto anche della
pensionabilità dell’assegno ad personam ; gli emolumenti attribuiti avevano nomi diversi.
Il motivo appare infondato per quanto sopra già detto: si tratta di emolumenti aventi la
medesima

ratio e riferiti alle medesime caratteristiche lavorative; in coerenza con

l’orientamento di questa Corte i Giudici di appello hanno ritenuto che la previsione del nuovo
compenso da parte di una contrattazione collettiva, che peraltro aveva abrogato la
precedente, necessariamente dovesse comportare il riassorbimento dell’emolumento di cui è
causa, anche per evitare una duplicazione di trattamento senza alcuna giustificazione che
chiaramente le parti collettive avevano inteso evitare. La motivazione, come detto, appare
congrua, logicamente coerente e conforme ai principi fissati in questa materia dalla
giurisprudenza di legittimità.
Con il quinto motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli art. 2099, 2103 , 1363 e
1367 c.c. in relazione all’art. 7 del Contratto collettivo del Comparto dell’Amministrazione
della Provincia autonoma di Bolzano dell’8.5.1997 nonché in relazione all’art. 9 della parte 2
3

all’art. 7 del Contratto collettivo del Comparto dell’Amministrazione della Provincia autonoma

dell’Allegato 1 del Contratto collettivo di Comparto per il personale della Provincia autonoma
di Bolzano 1999-2000 del 4.7.2002, nonché l’omessa ed insufficiente motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio. lnassorbibilità degli emolumenti ad personam. Il
Contratto del 2002 aveva disciplinato in via generale le modalità di corresponsione degli
assegni personali, ma senza prevedere specificamente l’erogazione di tali assegni. Si voleva,
quindi, conservare l’operatività di quelli precedentemente introdotti.
Il motivo appare infondato in quanto non può sussistere alcun dubbio (cfr. pagg. 15 e 16 della
comparto e non emergono disposizioni di sorta in quello del 2002 volte a salvare “l’assegno
ad personam” sostituito con un emolumento che già la Corte di appello ha accertato essere più
favorevole e per le stesse caratteristiche della prestazione.
Con l’ultimo motivo si allega l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. L’errore in cui era incorsa la Provincia autonoma di Bolzano non era essenziale e
riconoscibile.
Il motivo appare inammissibile in quanto non ricostruisce come la questione della non
essenzialità e non riconoscibilità dell’errore sia stata dedotta nei precedenti gradi del giudizio,
a quale fine ed in correlazione con quali norme si propone tale questione. La sentenza
impugnata peraltro non esamina tale profilo ( che appare allo stato una mera argomentazione
della Provincia per spiegare il proprio comportamento), ma si limita ad affermare che
l’emolumento era riassorbibile e che legittimamente la Provincia aveva operato il
riassorbimento come previsto dalla contrattazione collettiva. Non sussiste pertanto alcuna
carenza motivazionale. Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00, nonché in euro
3.500,00 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.6.2014

sentenzq impugnata) dell’avvenuta, nel 2002, abrogazione del precedente Contratto di

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