Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22145 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16901-2018 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 77,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GIULIA CANNATA, rappresentata e

difesa dagli avvocati ALESSANDRO VETTORI, MASSIMO BONI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA SAVINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CESARE GASBARRI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

NUOVA CALCESTRUZZI SRL, T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1541/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal controricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il 7 maggio 2009, P.O. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Viterbo, M.T., affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni per l’inesatto adempimento di un contratto di appalto, conseguente ai vizi della pavimentazione in cemento stampato, eseguita dal convenuto nel 2006 nel piazzale antistante l’abitazione dell’attrice, in (OMISSIS).

Deduceva altresì che dall’accertamento tecnico preventivo emergeva l’inesatta esecuzione dell’opera, per il formarsi di fessure e distacchi superficiali nel cemento, a causa della mancanza dei giunti di dilatazione in corrispondenza dei mutamenti di pendenza del terreno, vizi che non potevano essere eliminati se non mediante la previa demolizione del pavimento.

L’ammontare del danno era quantificato in Euro 22.500.

Il convenuto si costituiva contestando l’esistenza dei vizi e l’entità del risarcimento; chiedeva, quindi, l’autorizzazione a chiamare in causa ex art. 1670 c.c. T.L., titolare della ditta T. Pavimenti, al quale aveva subappaltato la posa in opera del pavimento, nonchè la Nuova Calcestruzzi S.R.L., che aveva fornito il calcestruzzo.

Si costituiva T.L. che eccepiva la decadenza dall’azione di regresso ex art. 1670 c.c. per decorrenza del termine di 60 giorni dalla denuncia e, nel merito, deduceva che la pavimentazione era stata eseguita con perizia, secondo le direttive e istruzioni del M., che aveva accettato l’opera senza riserve.

La Nuova Calcestruzzi S.R.L. contestava ogni pretesa, sostenendo di aver fornito materiale idoneo.

Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 541/2012, preso atto della non contestazione dei vizi da parte del M., condannava quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 22.500, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, comprensivo del costo di demolizione e di rifacimento dell’opera.

A parere del giudice di primo grado, il M., rendendosi disponibile a provvedere egli stesso alla sistemazione del piazzale, avrebbe implicitamente riconosciuto che l’esecuzione dell’opera non fosse avvenuta a regola d’arte; l’esistenza dei vizi era, poi, ulteriormente confermata dall’accertamento tecnico preventivo.

Il Tribunale dichiarava il M. decaduto dall’azione di regresso verso il subappaltatore, non essendo stata fornita prova adeguata della tempestività della denuncia dei vizi; rigettava la domanda verso la Nuova Calcestruzzi S.R.L., non essendo i vizi riferibili alla qualità del calcestruzzo. Condannava, infine, M.T. al rimborso delle spese di causa.

Il convenuto proponeva appello contro detta sentenza, lamentando l’erroneità e la superficialità dell’accertamento tecnico preventivo sul quale il giudice di primo grado aveva basato il suo convincimento.

Dalla consulenza tecnica di parte sarebbe invece emersa l’inutilità della demolizione e del rifacimento del lavoro, trattandosi di fessurazioni dell’ordine di 0,50/1 mm, fisiologiche nel tipo di pavimentazione a cemento stampato, che non pregiudicano la fruibilità o durata della pavimentazione e che si riprodurrebbero anche nell’ipotesi di rifacimento dell’opera. L’appellante, pertanto, chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, anche al fine di determinare i lavori necessari per il risanamento delle micro – fessurazioni.

Contestava l’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, in assenza di vizi dell’opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, in violazione dell’art. 1668 c.c.; così come la condanna al risarcimento per equivalente, in violazione dell’art. 2058 c.c., che prevede la regola della reintegrazione in forma specifica, a condizione che non sia eccessivamente onerosa per il debitore (ipotesi non sussistente a suo parere); infine, lamentava l’erronea declaratoria di decadenza dall’azione di regresso.

In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda della P., non potendo desumersi dalla sua disponibilità a sistemare il piazzale un atteggiamento di non contestazione dell’esistenza dei vizi, trattandosi, viceversa di un tentativo di risolvere la controversia in un’ottica conciliativa; in subordine, chiedeva la riduzione della somma dovuta, una volta accertata la non necessarietà della rimozione totale della pavimentazione; infine, reiterava la richiesta di condanna dei terzi chiamati a sollevarlo da qualsiasi responsabilità.

P.O. eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., come modificato dalla riforma del 2012, non avendo indicato l’appellante le parti della sentenza che intendeva appellare con le modifiche richieste nella ricostruzione del fatto, nè le circostanze dalle quali derivava la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, limitandosi a una generica contestazione della sentenza di primo grado. Concludeva, quindi, per la conferma della sentenza impugnata e per il rigetto dell’istanza di rinnovazione della CTU.

T.L. chiedeva la conferma della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la decadenza dall’azione di regresso, ribadendo di aver eseguito l’opera seguendo le istruzioni del M.. Deduceva, poi, la contraddittorietà della CTU nella parte in cui aveva affermato la necessità di rifacimento integrale dell’opera; contestava, infine, la stima del danno, in quanto non adeguatamente motivata.

Nuova Calcestruzzi S.R.L., contestata l’ammissibilità

dell’appello, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Roma, disposta la rinnovazione della consulenza d’ufficio, con la sentenza n. 1541/2018 del 9/03/2018, accoglieva parzialmente l’appello di M. e condannava lo stesso al pagamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della P., a titolo di risarcimento del danno per il ripristino dell’opera. La Corte distrettuale escludeva che i difetti per l’insufficiente apposizione dei giunti di dilatazione potessero integrare imperfezioni che, per loro natura e consistenza, costituissero vizi particolarmente gravi tali da legittimare la risoluzione del contratto, attesa l’utilizzabilità dell’opera entro limiti di accettabilità, avuto riguardo alla modesta entità dei vizi ed al fatto che non si erano prodotti ulteriori danni nel lasso di tempo di oltre 11 anni dal 2006. Concludeva, quindi, nel senso che, sebbene l’opera non fosse stata eseguita perfettamente a regola d’arte, comunque fosse sufficiente disporre la riparazione delle parti danneggiate (come confermato dalla CTU del geom. Morelli).

Condannava, altresì, T.L., in via di regresso, al rimborso di Euro 1.500 a favore del M., ritenendo tempestiva la comunicazione fatagli delle doglianze della committente, rispetto al momento del completamento dell’opera e del manifestarsi nel tempo delle alterazioni dovute agli agenti atmosferici.

Rigettava la domanda nei confronti della Nuova Calcestruzzi S.R.L., essendo pacifico e documentalmente provato che era stato fornito calcestruzzo del tipo richiesto dal M..

A fronte dell’esito del giudizio e della riduzione della condanna del convenuto, dichiarava interamente compensate, per entrambi i gradi del giudizio, le spese processuali relative al rapporto M.- T.; compensate nella metà le spese relative ai rapporti tra il M. e la P., condannando il primo alla refusione in favore della seconda della restante metà; condannava il T. al rimborso in via di regresso nella misura della metà delle spese di quanto dovuto dal M. alla P.; condannava il M. alla refusione delle spese in favore della Nuova Calcestruzzi S.R.L. Poneva le spese di ATP e CTU a carico, ed in parti uguali, di M., T. e P.. L’attrice ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, sulla base di due motivi.

Tommaso M. ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto difese nel presente giudizio gli altri intimati.

Il M. ha altresì depositato memoria in prossimità dell’udienza nella quale si è limitato a condividere la proposta del relatore, senza addurre alcuna specifica ulteriore argomentazione difensiva.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla duplice eccezione di inammissibilità dell’appello e violazione e mancata applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Con la costituzione in appello, la ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2: il M. avrebbe contestato genericamente la decisione di primo grado, senza articolare le censure in motivi separati e specifici e senza indicare le parti della sentenza che intendeva appellare e le circostanze dalle quali deriva la violazione di legge. In particolare, il M. non avrebbe impugnato in modo specifico i capi della sentenza in cui si afferma che i vizi sono imputabili alla mancanza dei giunti di dilatazione; che non era possibile realizzare una nuova pavimentazione sopra quella esistente nè riposizionare il solo strato superiore del pavimento sull’esistente massetto di calcestruzzo armato senza incorrere nel rischio della mancata tenuta del collante. La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, ha omesso ogni pronuncia in merito alle eccezioni di inammissibilità dell’appello.

In primo luogo, deve escludersi che sia denunciabile come vizio di omissione di pronuncia la mancata risposta all’eccezione di inammissibilità dell’appello da parte della Corte d’Appello, dal momento che, come il ricorrente stesso mostra di sapere, non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. a fronte di eccezioni meramente processuali (cfr. tra le altre Cass. sez. 2, ordinanza n. 1876 del 25/01/2018 e Cass., sez. 6 – 2, ordinanza n. 6174 del 14/03/2018).

Tuttavia, stante anche la possibilità per il giudice di legittimità di rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’appello, ove la questione non sia stata espressamente delibata dal giudice di appello (e ciò in ragione della possibile formazione di un giudicato in presenza di motivi difformi dal paradigma di cui all’art. 342 c.p.c.), la doglianza della ricorrente è infondata.

L’atto di appello del M. indica in modo non equivoco le doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado; in primis contesta il fondamento del convincimento del giudice in quanto basato sulla CTU, piuttosto che sulle risultanze della CTP, adducendo una serie di argomentazioni a sostegno della sua tesi, tra le quali l’assoluta inutilità del rifacimento integrale dell’opera suggerito dal consulente d’ufficio, stante l’inevitabile ricomparsa delle fessurazioni anche dopo una nuova gettata di cemento; contesta, poi, l’errata applicazione degli artt. 1668 e 2058 c.c.; deduce, infine, la tardività della denuncia al subappaltatore, adducendo che emergeva la prova, al contrario, di aver denunciato tempestivamente i vizi.

Non sembra, pertanto, ravvisabile alcuna violazione dell’art. 342 c.p.c., dopo la modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1 (convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134), così come interpretata da questa Suprema Corte a sezioni unite, con la sentenza n. 27199 del 2017, la quale ha precisato che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o vincolate; ma è sufficiente che l’appellante ponga il giudice in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando perchè siano censurabili (cfr. Cass., sez. 6 – 3, ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a causa dell’erronea applicazione dell’art. 1668 c.c..

La Corte d’Appello avrebbe condannato il M. al pagamento della somma necessaria al ripristino dei luoghi e all’esecuzione a regola d’arte, una volta accertato che i vizi non fossero particolarmente gravi da giustificare la risoluzione del contratto. A detta della ricorrente, la Corte avrebbe confuso la domanda di risoluzione del contratto con quella di garanzia per vizi, valorizzando il criterio della gravità, previsto dal legislatore per le ipotesi in cui sia richiesta la risoluzione del contratto ex art. 1668 c.c., comma 2, rispetto ai criteri del danno effettivo e delle somme necessarie al ripristino, che avrebbe dovuto utilizzare in presenza di una domanda ex art. 1668 c.c., comma 1, e ciò sebbene la domanda di risoluzione non costituisse oggetto dell’azione della ricorrente.

Innanzitutto, si esclude la sussistenza di una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte non si è pronunciata sulla risoluzione del contratto, domanda che fuoriuscirebbe dall’oggetto del giudizio, ma sulla sola domanda di garanzia per vizi e difformità dell’opera. E ciò è avvalorato dallo stesso dispositivo della sentenza, da cui risulta la condanna al pagamento della somma di Euro 3.000 a titolo di risarcimento danni per l’opera di ripristino.

Nel confermare l’accoglimento della domanda, la Corte d’Appello di Roma, tuttavia, si è discostata dalla quantificazione delle spese necessarie ad eliminare i vizi e le difformità dell’opera, adottata dal Tribunale, in quanto ha ritenuto di limitare in via equitativa l’importo a Euro 3.000, valorizzando il fatto che i vizi non fossero così gravi da rendere l’opera del tutto inidonea alla sua fruizione.

In assenza di clausole contrattuali utili a definire l’interesse delle parti ed i margini di possibili errori con le relative responsabilità, la Corte non ha dato rilievo alle esigenze estetiche, privilegiando il fatto che, sotto il profilo tecnico, l’opera, ancorchè connotata da imperfezioni nella distribuzione dei giunti e dal non corretto posizionamento della rete di armatura, non fosse totalmente inutilizzabile per superamento di limiti oggettivi di accettabilità, avuto riguardo al fatto che gli inconvenienti rilevati erano di modesta entità e non si erano manifestati ulteriormente nel lasso di tempo di 11 anni a far data dalla realizzazione dell’opera (cfr. sentenza della Corte d’Appello di Roma p. 11).

Il fatto che la Corte abbia utilizzato un parametro di valutazione coincidente con quello previsto dall’art. 1668 c.c., comma 2 non significa che abbia statuito su una domanda di risoluzione del contratto.

Inoltre, la scelta dei criteri da utilizzare ai fini della liquidazione in via equitativa della somma da risarcire corrisponde a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia affetta da vizi logici e motivazionali (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 24070 del 13/10/2017; Cass., sez. 1, sentenza n. 5090 del 15/03/2016; Cass. sez. 3, sentenza n. 4788 del 02/04/2001).

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Roma ha dato conto in modo esauriente dei parametri ed elementi di valutazione adottati ai fini della liquidazione del danno, pertanto la motivazione non è affetta da vizi idonei a determinare la nullità della sentenza, emergendo quindi l’inammissibilità anche di tale motivo per non avere colto il reale contenuto della sentenza impugnata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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