Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22145 del 12/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22145
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12079/2017 R.G. proposto da:
P.E., in qualità di titolare dell’omonima impresa,
rappresentato e difeso dall’Avv. Domenica Paola Valtancoli, con
domicilio eletto in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7, presso lo
studio dell’Avv. Nicola Marcone;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO TRASPORTI FAENZA SOC. COOP. P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore p.t. Dott.
B.S., rappresentato e difeso dagli Avv. Isotta Farina e Guido
Fabbri, con domicilio eletto in Roma, via Emilia, n. 88, presso lo
studio dell’Avv. Federica Corsini;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Ravenna depositato il 6 aprile
2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio
2018 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Fatto
RILEVATO
che P.E., in qualità di titolare dell’omonima impresa, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto emesso il 6 aprile 2017, con cui il Tribunale di Ravenna ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso lo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Trasporti Faenza Soc. Coop. p.a., ed avente ad oggetto l’ammissione al passivo in prededuzione di un credito, già ammesso in via privilegiata, per servizi di trasporto resi in favore del Consorzio dopo la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, poi rinunciata, che aveva preceduto l’apertura della liquidazione coatta amministrativa;
che il Commissario liquidatore ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 e art. 161, comma 7, osservando che, nel ritenere che la rinuncia alla domanda di ammissione al concordato escludesse la consecuzione tra le due procedure, il decreto impugnato non ha considerato che, per effetto dell’abrogazione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 11, comma 3, il beneficio della prededucibilità dei crediti derivanti dalla gestione interinale non viene meno neppure nel caso in cui alla presentazione della domanda di ammissione al concordato segua l’apertura di una procedura diversa;
che, ad avviso del ricorrente, la rinuncia alla domanda di ammissione al concordato non esclude la continuità delle procedure concorsuali, la quale non viene meno neppure in caso di revoca della domanda o quando tra le due procedure sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, purchè le stesse costituiscano esiti diversi e progressivi del medesimo stato d’insolvenza;
che con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 e art. 161, comma 7, lamentando inoltre l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il deposito del piano concordatario costituisse un presupposto imprescindibile ai fini della valutazione dell’inerenza e della funzionalità delle prestazioni rese dal creditore, senza tenere conto degli elementi addotti da esso ricorrente a sostegno dell’essenzialità delle prestazioni rese e della funzionalità delle stesse alle esigenze della procedura concordataria, soprattutto in un’ottica di conservazione del valore aziendale;
che le censure proposte dal ricorrente sollevano le seguenti questioni, in ordine alle quali risulta opportuno un approfondimento, all’esito della discussione della causa in udienza pubblica: a) la sorte del credito maturato da un terzo per prestazioni rese nel periodo interinale concesso al debitore per lo scioglimento della riserva apposta alla domanda di ammissione al concordato preventivo, b) il valore del mancato riscontro, nel corso della procedura, dei presupposti richiesti dalla L. Fall., art. 111 ai fini della prededuzione, in ragione della riconducibilità della prestazione ad un atto di ordinaria amministrazione, c) il collegamento teleologico della prestazione resa dal terzo con la procedura di concordato e la soluzione della crisi d’impresa, d) l’incidenza della rinuncia alla domanda di concordato sula configurabilità della consecutio fra le procedure concorsuali, e) la rilevanza dell’affidamento riposto dal terzo, nella specie anche socio della società debitrice, in ordine alla collocazione del credito in prededuzione.
PQM
dispone la trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile, ai fini della trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018