Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22145 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7490-2018 proposto da:

C.M., C.V., C.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PIGNATIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato NICOLA FELICE COLANGELO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

C.A., D.C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 292/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.V., C.M. e C.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 292/2017 della Corte di appello di Lecce che, respingendo la loro impugnazione, ha integralmente confermato la sentenza n. 139/2014 del Tribunale di Taranto (che, in accoglimento della domanda revocatoria proposta da Equitalia Pragma, aveva dichiarato inefficaci nei confronti di quest’ultima le vendite immobiliari poste in essere nel 2004 dai coniugi C.A. – D.C.M. in favore di essi figli ricorrenti, limitatamente ai trasferimenti operati dal debitore C.A.).

Ha resistito con controricorso l’ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie dalle parti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3 e mancato esame del fatto decisivo e controverso costituito dal fatto che gli atti di compravendita in esame erano atti dovuti (in quanto stipulati in adempimento di un contratto preliminare di compravendita trascritto ed il cui adempimento era stato da loro richiesto ex art. 2932 c.c. nei confronti dei genitori con atto di citazione 20/4/2004).

1.2. Con il secondo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. In particolare, affermano che: non era stato provato nel giudizio di merito che loro fossero consapevoli dell’esposizione debitoria del padre nè al momento della stipula del contratto preliminare e neppure al momento della stipula del contratto definitivo, tanto più che lo stesso aveva all’epoca già abbandonato la casa coniugale e non viveva più con loro; e che le presunzioni, utilizzate dalla Corte, confliggevano con le risultanze processuali.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Inammissibile è il primo motivo.

Invero, il motivo non si correla rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, quale risulta enunciata alle ultime nove righe della pagina 4 ed alle prime sei righe della pagina successiva, per cui, sotto questo profilo, si presenta come un “non motivo”, secondo il consolidato principio di diritto (affermato anche da questa sezione, con sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01, e successivamente ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7074/2017).

Al rilievo che precede si aggiunge che: a) secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. nn. 19804/2011, 11577/2008 e 9367/2006), i motivi sono inammissibili quando, come il motivo in esame, si risolvono in censure alla positiva valutazione degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria (quali l’eventus damni, il consilium fraudis del debitore e la participatio fraudis del terzo acquirente); b) i ricorrenti indicano come fatto, il cui esame sarebbe stato omesso, elementi istruttori, ma, così operando, sollecitano una diversa rivalutazione del materiale probatorio, sottoposto alla cognizione di entrambi i giudici di merito e da questi esaminato con motivazione conforme, preclusa nella presente sede processuale; c) trattandosi di doppia conforme, poichè l’atto di appello è stato proposto dopo l’11/9/2012, non può essere denunciato il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso.

Invero, alla luce della riforma del 2012, il giudizio di fatto, operato nei giudizi di merito, è sempre soggetto a riesame se irragionevole o irrazionale (art. 360 c.p.c., n. 3), ma, quando si contesti la superficialità o le lacune nel ragionamento del giudice manifestato con la motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), è soggetto a sindacato di legittimità soltanto nel caso in cui (non ricorrente nella specie) i giudizi di merito abbiano dato sul punto esiti contrastanti, nella specie neppure dedotti.

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo: esso viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, evocando risultanze probatorie senza fornirne l’indicazione specifica.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, può essere revocato anche il contratto posto in essere in esecuzione del contratto preliminare (cfr. tra le tante Sez. 3, ordinanza n. 15215 del 12/6/2018, Rv. 649407-02), salvo valutare l’elemento soggettivo al momento del preliminare e l’elemento oggettivo al momento del definitivo. E nella specie la cartella di pagamento è stata notificata prima della sottoscrizione del preliminare, ragion per cui tutte le parti erano ragionevolmente a conoscenza del debito contributivo della parte alienante. Inoltre, la Corte territoriale non è affatto incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha ritenuto presuntivamente provata la scientia fraudis argomentando sulla base: della contestualità dei preliminari e dei rogiti, del rapporto di parentela, del valore del prezzo compravenduto, nonchè della circostanza che i crediti fossero sorti in buona parte prima del preliminare e del definitivo e che la spoliazione aveva investito l’intero patrimonio dei coniugi.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, sostenute dall’Agenzia resistente e liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. Peraltro – poichè parte resistente è un’amministrazione dello Stato (nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario) – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito (Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811 – 01).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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