Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22145 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 02/11/2016), n.22145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26794-2014 proposto da:

F.H., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PASQUALE PERTICARO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

QUESTURA DI PERUGIA, PREFETTURA DI PERUGIA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 3138/14 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA

del 06/08/2014, depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato PASQUALE PERTICARO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e insiste per l’accoglimento.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il sig. F.H., cittadino (OMISSIS), propose ricorso avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Perugia l’11 giugno 2014, lamentando, tra l’altro, il difetto di traduzione del provvedimento in arabo, unica lingua a lui nota.

Il Giudice di pace di Perugia ha respinto il ricorso sull’assunto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la norma che prevede l’imperatività di procedere a traduzione nella lingua dell’espellendo può essere soggetta a sindacato da parte del Giudice che deve applicarla nel caso concreto”, e che il provvedimento prefettizio era stato tradotto in lingua francese, lingua ampiamente conosciuta nel paese d’origine del ricorrente, benchè lingua ufficiale del medesimo sia l’arabo.

2. – Il sig. F. ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.

A seguito del rinnovo della notifica del ricorso, disposto da questa Corte, l’autorità intimata ha resistito con controricorso.

3. – E’ fondato e assorbente il primo dei motivi di ricorso, con cui viene reiterata l’eccezione di nullità del provvedimento espulsivo per difetto di traduzione in lingua conosciuta dall’interessato.

E’, infatti, manifestamente errata in diritto l’affermazione, che si legge nell’ordinanza impugnata (e assolutamente estranea alla giurisprudenza di questa Corte), di un potere del giudice di “sindacare” la norma di legge (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7) che impone la traduzione del decreto espulsivo in lingua nota alla persona espulsa; nè la necessità della traduzione in tale lingua può essere superata dall’avvenuta traduzione in altra lingua (nella specie quella francese) nota alla maggioranza degli abitanti del paese di origine dell’interessato, senza neppure affermare – e tantomeno motivare -che essa sarebbe nota anche a quest’ultimo. Sul punto, invero, le difese dell’autorità controricorrente integrano la motivazione del provvedimento impugnato, piuttosto che limitarsi a sostenerla;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato all’ultimo capoverso della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Perugia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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