Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22144 del 25/10/2011
Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19462/2009 proposto da:
N.M. ((OMISSIS)), nella qualità di genitore
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore M.
L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA 739,
presso lo studio dell’avvocato VANI Domenico, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 122/09 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
19/01/09, depositato il 20/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Vani Domenico, difensore
della ricorrente che ha chiesto preliminarmente il rinvio a nuovo
ruolo per essere la parte divenuta maggiorenne, nel merito si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- N.M., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore M.L., I. P., Ma.Lu., M.M., M.R., M.V. e Ma.Va. hanno adito la Corte di appello di Perugia allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio civile promosso il 5.12.1995 dinanzi al Tribunale di Frosinone, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da sinistro stradale.
La Corte di appello, con decreto depositato in data 20.2.2009, pronunciato nei confronti del Ministero della Giustizia, ha liquidato a titolo di indennizzo in favore dei ricorrenti la somma di Euro 7.800,00, senza, peraltro, includere nell’intestazione e nel dispositivo, il nominativo di N.M. nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore M. L.. Omissione di cui si duole la N. con ricorso affidato ad un solo motivo con il quale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso – originariamente eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anzichè presso l’Avvocatura Generale dello Stato – il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., il P.G. ha depositato memoria.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Infatti, “in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, qualora, riscontrata la nullità della notifica del ricorso, ne sia stata disposta la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il termine perentorio entro cui deve avvenire il deposito del ricorso nuovamente notificato è quello di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato dalla Corte per la rinnovazione, a mente dell’art. 371 bis cod. proc. civ., la cui inosservanza determina la pronuncia d’ufficio di improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare l’avvenuta costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori” (Sez. U, Ordinanza n. 26225 del 02/12/2005).
Nella concreta fattispecie il ricorso è stato notificato in rinnovazione il 22.2.2011 ma è stato depositato soltanto il 27.9.2001.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che Liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011