Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22144 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16717-2018 proposto da:

P.E.V., P.A.C.,

D.R.M.C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI

N. 22/A, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RIZZA,

rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE MARINO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.R.G.S., elettivamente domiciliata in ROMA alla

VIA CRESCENZIO 76, presso lo studio dell’avvocato ANGELO DE

VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 483/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.R.G.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica D.R.M.C., P.A.C. e P.E.V. proponendo azione di riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie del padre D.R.A., deceduto il (OMISSIS), di cui al testamento pubblico del 19 giugno 2000.

Con tale atto il de cuius così disponeva:

“Lascio a titolo ereditario a mia figlia D.R.S. la piena proprietà, della mia metà indivisa dell’appartamento al primo piano in (OMISSIS); lascio a titolo ereditario a mia figlia D.R.C. la piena proprietà della mia metà indivisa dell’appartamento al secondo piano, con la metà indivisa del vano realizzato sulla relativa terrazza di copertura dell’edificio in (OMISSIS); lego alla stessa mia figlia D.R.C. la piena proprietà della mia metà della predetta terrazza di copertura dell’edificio in (OMISSIS), a soddisfacimento del credito di lire quarantamilioni da lei vantato nei miei confronti in dipendenza di un prestito fattomi in occasione dei lavori di rifinitura dell’appartamento a secondo piano predetto; Nomino mie eredi universali, indivisamente ed in parti eguali, in tutto il resto del mio patrimonio mobiliare ed immobiliari, compresi quindi la mia casa di abitazione a piano terra in (OMISSIS), con tutto quanto in essa si trova, e la relativa corte di pertinenza; la grotta di (OMISSIS), nonchè il denaro, i depositi, gli eventuali crediti, le mie due nipoti P.A.C….. e P.E.V….. Pongo a

carico delle nominate mie due eredi universali… le spese di miei funerali e del seppellimento della salma”.

Si costituivano le convenute che contestavano la fondatezza della domanda attorea, sostenendo che il testamento avesse attribuito all’istante un legato in sostituzione di legittima, al quale non aveva rinunciato.

In via subordinata chiedevano determinarsi la disponibile, dichiarandosi disposte a rimborsare all’attrice l’eventuale differenza di valore tra la legittima e quanto ricevuto per testamento.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 224 del 30 agosto 2012 ha rigettato la domanda sul presupposto che l’attrice avesse ottenuto un legato in sostituzione di legittima al quale non aveva validamente rinunciato, il che le precludeva l’esercizio dell’azione di riduzione.

La Corte d’Appello di Catania con la sentenza non definitiva n. 893 del 15 maggio 2017 in accoglimento del gravame dichiarava che le diposizioni testamentarie erano lesive della quota di riserva dell’attrice, riducendo le diposizioni a favore delle P. nella misura del 25,31%, rimettendo la causa sul ruolo per la divisione.

I giudici di appello reputavano non condivisibile la conclusione del Tribunale secondo cui il de cuius aveva inteso soddisfare le ragioni ereditarie delle due figlie legittimarie con l’attribuzione a titolo particolare di singoli e determinati cespiti patrimoniali, in quanto l’espressione ” a titolo ereditario” che accompagnava le previsioni a favore delle figlie faceva propendere per la volontà di collegare l’attribuzione dei singoli beni ad un’istituzione di erede, specialmente ove si fosse tenuto conto dell’impiego nello stesso testamento dell’espressione “lego” in relazione al legato a titolo di adempimento fatto in favore della convenuta.

Nè contrastava con tale conclusione il fatto che per le due nipoti si fosse usata l’espressione “eredi universali”, in quanto poteva ravvisarsi l’intento del testatore di creare tre quote, di cui due a favore delle figlie (comprensiva ognuna della metà di un appartamento) ed una in favore delle nipoti, a carico delle quali erano state poste anche le spese funerarie.

L’attrice era stata quindi istituita quale erede ex re certa, determinandosi l’entità della sua quota sulla base del valore del bene assegnato rapportato al valore dell’intero.

Quanto al riscontro della lesione, ritenuto che le affermazioni contenute sul punto nella sentenza di primo grado fossero un obiter dictum, atteso che il Tribunale aveva disatteso la domanda di riduzione, alla luce della stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, ed escluso dai debiti quello che il de cuius aveva con la figlia M.C. (essendo stato estinto con il legato), accertava che l’appellante aveva ricevuto beni di valore inferiore alla quota di legittima e per un importo, calcolato all’epoca di apertura della successione di Euro 30.056,68.

Per l’effetto andavano ridotte le disposizioni testamentarie in favore delle due nipoti P. (atteso che i beni lasciati a favore dell’altra figlia non eccedevano la sua quota di riserva), così che sui beni assegnati a quest’ultime si è venuta ad instaurare una comunione con l’attrice, che vanta una quota pari al 25,13

(e ciò alla luce dell’ammontare delle lesione in rapporto al valore dei beni attribuiti per testamento alle convenute P.). Effettuata riserva di impugnazione da parte delle convenute, con la successiva sentenza definitiva n. 483 del 1 marzo 2018, la Corte d’Appello di Catania, previo aggiornamento all’attualità del valore dei beni caduti in successione, e riscontrato che non era possibile addivenire ad un comodo progetto di divisone in natura, stabiliva che l’attrice aveva diritto a beni di valore pari ad Euro 33.591,28, somma al cui pagamento erano quindi condannate le sorelle P..

Infine, le convenute tutte erano condannate alla restituzione in favore dell’attrice delle somme che la medesima aveva loro versato in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva condannato l’istante al rimborso delle spese del giudizio di primo grado.

Avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione P.A.C., P.E.V. e D.R.M.C. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso D.R.G.S..

Il primo motivo denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omesso o erroneo esame di un documento, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte d’Appello accertato e valutato che l’espressione “nomino mie eredi universali” contenuta nel testamento pubblico rogato dal notaio I.M.E. di Scicli in data 19/6/2000 configura una disposizione testamentaria a titolo universale contrapposta alle altre disposizioni a titolo particolare che invece integrano dei legati in sostituzione di legittima in quanto rappresentano l’intenzione del de cuius di soddisfare le legittimarie con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarle all’eredità”. Assumono le ricorrenti che il solo dato testuale ricavabile dalla scheda testamentaria deponga per la soluzione alla quale era già pervenuto il Tribunale, non potendosi accedere alla tesi secondo cui fu effettuata una institutio ex certa re nei confronti dell’attrice, anche alla luce del fatto che il testamento era stato redatto da un notaio.

Il secondo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 603 c.c., comma 2 e della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 47 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per avere la Corte d’Appello proceduto all’indagine ermeneutica del testamento pubblico redatto dal notaio I.M.E. in data 19/6/2000 al fine di accertare l’intenzione del testatore e così qualificare il lascito in favore della figlia legittimaria D.R.G.S. come institutio ex re certa, dovendo piuttosto dare prevalenza al significato delle parole usate dal testatore quale elemento idoneo di individuazione della volontà del medesimo”.

Si evidenzia che nella fattispecie si è al cospetto di un testamento pubblico redatto con l’assistenza di un notaio, professionista particolarmente qualificato che ai sensi della legge notarile deve interpretare ed individuare la volontà del testatore per poi tradurla per iscritto.

In tal caso non è possibile quindi che abbia spazio l’istituto dell’institutio ex certa re, in quanto dovrebbe essere lo stesso notaio a risolvere i dubbi circa la natura giuridica delle attribuzioni testamentarie, non rimettendone la soluzione al giudice.

Il terzo motivo denuncia, in via subordinata, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 588,1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello proceduto all’indagine ermeneutica del testamento pubblico redatto dal notaio I.M.E. in data 19/6/2000, al fine di accertare l’intenzione del testatore e così qualificare il lascito in favore della figlia legittimaria D.R.G.S. come institutio ex re certa, violando i canoni di interpretazione del testamento”.

La sentenza gravata ha chiaramente violato le norme di interpretazione del contratto e specificamente del testamento ex art. 588 c.c., procedendo ad un esame frazionato delle volontà testamentarie, non rilevando che invece la volontà era quella di istituire come eredi le sole nipoti.

I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità della censura formulata in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto si assume che il fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, non sia tanto una circostanza fattuale ovvero la prova che del fatto sia stata data nel corso del giudizio, ma, come prospettato appunto nel primo motivo, quello che è stato l’esito interpretativo al quale le ricorrenti pretendono di approdare sulla base della loro esegesi delle volontà testamentarie.

La Corte distrettuale per converso ha deciso la controversia partendo appunto dalla disamina del contenuto delle volontà del de cuius, analiticamente riportate in sentenza, offrendo quindi la propria lettura delle ultime volontà, in contrasto con quanto sostenuto dalle ricorrenti ed opinato anche dal giudice di prime cure, ma senza che ciò possa evidenziare la ricorrenza del vizio di cui alla rubrica del primo motivo di ricorso.

I restanti motivi nel loro insieme mirano essenzialmente a contestare, in maniera peraltro infondata, quella che è stata l’interpretazione delle volontà testamentarie offerta da parte del giudice di appello.

In tal senso bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013; 23278/2013). In particolare, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017).

Inoltre (cfr. Cass. n. 24163/2013) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.

Nella fattispecie emerge che la sentenza gravata nel pervenire all’approdo interpretativo qui contrastato è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volontà, considerando, e ciò in linea con quanto posto a fondamento dello stesso ricorso, la circostanza che si trattava di testamento pubblico, redatto cioè con l’assistenza di un notaio, professionista particolarmente qualificato e quindi consapevole della differenza tra istituzione di erede ed attribuzione a titolo di legato.

Partendo da tale condivisibile premessa, la Corte d’Appello ha evidenziato che nel testamento era presente accanto all’espressione “Lascio a titolo ereditario” anche (per quanto concerne D.R.C.) l’utilizzo, quanto all’attribuzione della piena proprietà della metà della terrazza, del termine “lego”, sicchè, stante l’identità della formula lessicale utilizzata per l’attrice, era evidente che al testatore fosse ben presente la differenza tra il lasciare a titolo ereditario (che esprimeva una volontà di istituire quale erede) ed una diversa attribuzione a titolo particolare (nella specie ex art. 659 c.c. sub specie di legato di datio in solutum), e che quindi doveva ritenersi che il lascito effettuato in favore dell’appellante avvenisse a titolo di erede e non già quale legataria.

La differente formula utilizzata per le figlie rispetto a quella invece usata per le nipoti appare piuttosto ricollegabile alla circostanza che mentre per le figlie l’istituzione di erede, che trovava conforto nell’espressione “a titolo ereditario”, era concretizzata mediante l’individuazione di specifici beni, per le nipoti l’istituzione concerneva tutto il residuo patrimonio, del quale non avesse già prima disposto in favore delle figlie.

In tal senso, piuttosto che rinvenire un’ipotesi tipica di institutio ex re certa, nella quale è la sola attribuzione di beni a dover poi orientare in via interpretativa l’accertamento se la medesima valga come istituzione di erede ovvero come legato, nella fattispecie i giudici di appello hanno fondato la loro conclusione sul fatto che l’attribuzione avvenisse “a titolo ereditario” e non già genericamente “a titolo successorio” (distinzione questa che la Corte ha valorizzato, proprio alla luce del fatto che la redazione dell’atto era stata affidata al ministero di un notaio), e che era quindi al cospetto più propriamente di una divisione ereditaria senza predeterminazione di quote, essendosi specificamente individuati i beni destinati a comporre le quote ereditarie delle due figlie (una delle quali beneficiata anche di un legato), restando quindi determinata de residuo la quota invece assegnata alle altre due eredi (tutto il resto del patrimonio, ancorchè con l’indicazione di alcuni specifici beni che ne facevano parte), senza che però tale diversa qualificazione giuridica incida sulla correttezza della soluzione raggiunta in concreto.

Il richiamo ai differenti termini utilizzati per individuare le varie attribuzioni compiute dal de cuius costituisce un’adeguata valorizzazione della natura pubblica del testamento, emergendo in realtà come, a fronte di una logica e non implausibile interpretazione offerta dalla Corte d’Appello delle ultime volontà testamentarie, le ricorrenti aspirino ad un’alternativa soluzione, senza che però quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA