Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22144 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24749/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 281/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 14/04/2014, depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Umbria n. 281/2014/4, depositata il 23.4.2014, che aveva accolto l’appello di F.G., medico convenzionato presso il SSN, contro la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso per IRAP.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando ininfluente l’apporto di una minima collaborazione di un dipendente con mansioni di non particolare qualificazione per poche ore alla settimana.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Va dichiarata l’estinzione del giudizio in relazione alla rinunzia al ricorso depositata dall’Agenzia in data 8.7.2016. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti l’art. 375 c.p.c..

Dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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