Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22143 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22805-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con atto di compravendita stipulato in data 11.12.2009, registrato telematicamente, la società Costruzioni Millenium s.r.l. acquistava alcuni appezzamenti di terreno edificabili siti nel Comune di Conegliano (TV), inseriti in un piano di lottizzazione ad iniziativa privata dell’area denominata “(OMISSIS)”, chiedendo l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33. L’Agenzia delle entrate revocava l’agevolazione per l’assenza di lottizzazione al momento del rogito notarile, da cui derivava l’inefficacia del piano particolareggiato ad iniziativa privata, e notificava i relativi avvisi di liquidazione, con cui veniva rettificata l’autoliquidazione delle imposte. Gli atti venivano impugnati dalla società contribuente innanzi alla CTP di Treviso, che accoglieva i ricorsi riuniti. L’Ufficio proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR del Veneto in ragione della novella legislativa di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi da 25 a 28 che richiedeva la sola condizione del completamento dell’intervento edilizio nei cinque anni dalla stipula dell’atto, senza pretendere la preventiva approvazione degli strumenti attuativi. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. Le parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25, artt. 26, 27 e 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Parte ricorrente si duole del fatto che la CTR avrebbe sostenuto che la difesa dell’Ufficio si fonda esclusivamente sulla normativa più datata, che prevedeva l’esistenza di un piano particolareggiato regolarmente approvato, mentre, alla luce delle recenti disposizioni, l’unica condizione per la concessione dell’agevolazione è che l’intervento sia completato nel termine di cinque anni dalla stipula dell’atto, mentre ai fini della concessione dell’agevolazione è necessario che l’immobile sia inserito in un piano particolareggiato valido ed efficace.

1.1. Il motivo è infondato.

a) la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, consente le agevolazioni ai trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e di canoni di locazione, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Questa Corte, con numerose decisioni (ex plurimis v. Cass. sent. n. 16835 del 2008; id. n. 11786 del 2008, id. n. 28010 del 2009, id. n. 829 del 2012; ord. n. 7438 del 2009, sent. n. 29612 del 20119) ha dedotto la ragione della norma nella “inequivoca intenzione del legislatore di agevolare non solo l’attività propriamente edificatoria (per i noti riflessi economici anche collettivi), ma anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo sviluppo equilibrato del territorio (Cass. n. 20864 del 2008, ord. n. 7438 del 2009; Cass. 6-5 ord. n. 722 del 16.1.2015).

b) In altri termini, scopo dell’agevolazione fiscale sull’imposta di registro è quello di favorire l’armonica urbanizzazione di lotti inutilizzati attraverso l’attuazione di piani edilizi convenzionati, e, dunque, incentivare lo sviluppo del territorio secondo i parametri e gli schemi individuati dall’ente locale nello strumento urbanistico (v. Cass. n. 7438 del 2009, n. 18679 del 2010, n. 722 del 2015).

c) Il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, convertito in L. n. 248 del 2006 dispone: “la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30 stabilisce: ” nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applicano, in ogni caso, a seguito di sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore” deve essere intesa quale norma di interpretazione autentica (in senso atecnico) non già del comma 3 detto ma della sua vera ratio, nel senso appunto delineato dai principi affermati da questa Corte di dare rilievo non al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare (Cass. n. 20864 del 2010; Cass. n. 16835 del 2008; Cass. civ. n. 15974 del 2014).

La L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25 prevede: “Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, parte 1^, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga compiuto entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento” (termine prorogato di tre anni dal D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 23, convertito dalla L. n. 10 del 2011).

d) Ciò premesso, questa Corte ha stabilito che il beneficio si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (Cass. n. 4086 del 2015; Cass. n. 3289 del 2012; Cass. n. 20864 del 2010), potendo tale convenzione essere stipulata in un momento successivo.

E’ necessario, dunque, per beneficiare dell’agevolazione, che al momento dell’atto gli immobili siano inseriti in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, ferma restando che l’edificazione, la quale necessariamente presuppone la stipula della convenzione con il comune sui prezzi di cessione e sui canoni di locazione, deve intervenire entro i cinque anni, pena la revoca dell’agevolazione medesima. (Cass. n. 25491 del 2015).

e) Nella specie, come precisato a pag. 16 del ricorso dall’Agenzia delle entrate, l’atto è stato stipulato in data 11.12.2009, e registrato il 5.1.2010, mentre la convenzione è stata stipulata in data 11.3.2011. Ne consegue che la CTR, sul presupposto incontroverso che il terreno fosse inserito in piano urbanistico particolareggiato diretto all’attuazione di un programma di edilizia convenzionata ha correttamente motivato la decisione, affermando che la norma esigeva bensì l’utilizzazione edificatoria nel quinquennio, ma non era necessaria, ai fini dell’agevolazione, la preventiva approvazione degli strumenti attuativi rispetto all’atto di acquisto. L’approvazione della convenzione, infatti, può intervenire successivamente, come accaduto nel caso di specie.

2. Per quanto sopra illustrato, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

 

La Corte rigetta ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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