Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22143 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 04/09/2019), n.22143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9418-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso

lo studio dell’avvocato AZZARO ANDREA MARIA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI, 6, presso lo studio

dell’avvocato LUCA GRATTERI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

UNIPOL BANCA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1155/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione, in due motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Roma che ne ha respinto il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento;

la curatela ha replicato con controricorso;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,161 e 162 in ordine alla valutazione circa l’adeguatezza della relazione del professionista attestatore del concordato e la fattibilità della proposta: sostiene che, a fronte di un concordato liquidatorio, le anomalie riscontrate nella relazione erano tali da incidere solo sulla percentuale di soddisfacimento, sicchè supponevano un giudizio di fattibilità economica riservato ai creditori;

col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione delle medesime norme e il vizio di motivazione per non avere la corte d’appello attentamente considerato la circostanza, rilevante ai fini della valutazione di ammissibilità della proposta suddetta, che l’attivo della società era superiore al passivo; donde non si sarebbe potuto affermare che la proposta medesima fosse affetta da manifesta inettitudine a realizzare la finalità liquidatoria del concordato preventivo;

il ricorso è inammissibile, non essendo le censure conferenti alla ratio decidendi della sentenza;

la corte territoriale non ha espresso una valutazione sulla fattibilità economica del piano concordatario; essa ha ritenuto inammissibile la proposta in considerazione della inadeguatezza della relazione del professionista;

in particolare ha condiviso il giudizio del tribunale in ordine al “difetto di una inequivoca formula attestativa” (v. del resto il ricorso, a pag. 2), poichè taluni specifici passaggi di questa, confortando “il legittimo dubbio circa la correttezza e la veridicità dei dati di fatto posti a base della relazione”, ne rendevano incongrua la parte certificante la fattibilità del piano;

ora il menzionato giudizio si colloca nell’esatto confine della valutazione giuridica, avendo questa Corte già affermato che in tema di concordato preventivo, nel valutare l’ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell’attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio” rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire per l’appunto la corretta formazione del consenso dei creditori (per tutte Cass. n. 5825-18);

ogni diversa affermazione della ricorrente circa le caratteristiche della relazione – anche a voler tacere della mancanza di autosufficienza del ricorso, nel quale il tenore della relazione non è compiutamente riportato – impinge nella valutazione di fatto, istituzionalmente riservata al giudice del merito;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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