Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22143 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24523/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3961/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 7/4/2014, depositata il

16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania n. 3961/2014/04, depositata il 16.4.2014, che aveva rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando ininfluente l’apporto di una minima collaborazione reso da una segretaria o di un dipendente per la pulizia dei locali.

La parte intimata non ha depositato difese.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale avrebbe tralasciato di considerare l’esistenza di compensi corrisposti in favore di un lavoratore dipendente dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

La censura, pur ammissibile, è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la censura dell’Agenzia si appunta sulla mancata considerazione dell’attività di minima collaborazione di una segretaria o di un addetto alla pulizia che, proprio in forza dei principi espressi dalle s.u. non poteva integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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