Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22142 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. I, 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16018/2009 proposto da:

G.P.N. ((OMISSIS)), in persona di G.

P.F. personalmente già generalizzato, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TAURIANOVA 101, presso lo studio

dell’avvocato DAMIANI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAGLIAROLO Giovanni giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 60/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

29/04/08, depositato l’08/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 3 maggio 2004 N., L. e G.P.F., in proprio e quali eredi di G.P. O., convennero in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al versamento di un equo indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla non ragionevole durata di un processo di divisione ereditaria, nel corso del quale era stata proposta una querela di falso e un’istanza di sequestro giudiziario, instaurato da alcuni eredi di G.P.R., tra cui G.P. O., nonno dei ricorrenti, dinanzi al Tribunale di Lecce nel 1951 e definito con sentenza passata in giudicato solo in data 3 novembre 2003.

La Corte, con Decreto del 5-12 ottobre 2004, respinte le eccezioni preliminari dell’Amministrazione convenuta, rigettò il ricorso osservando: che i ricorrenti non avevano alcun diritto all’equa riparazione nella loro qualità di eredi di G.P.O., deceduto prima dell’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001; che al momento del loro intervento nel giudizio di divisione, avvenuto nell’agosto del 1976, il processo di divisione doveva ritenersi praticamente concluso alla data del 24 maggio 1971 con la dichiarazione di esecutività del progetto di divisione di origine notarile e l’esaurimento delle operazioni divisionali; che il denunciato ritardo andava piuttosto imputato al processo per querela di falso introdotto in corso di giudizio; che i ritardi del processo di divisione derivavano da una serie di rinvii chiesti dalle parti in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia sulla querela di falso; che l’ulteriore prosecuzione del processo di divisione era dovuta solo all’omologazione del progetto divisionale, alla liquidazione delle spese di custodia del compendio ereditario e alla liquidazione delle spese giudiziali, sicchè nessun danno poteva considerarsi derivante dal perdurare del giudizio divisorio per effetto della sua mancata sospensione mentre il diritto al ristoro del danno patrimoniale, consistente nel carico delle spese di custodia, doveva essere fatto valere nei confronti della controparte che aveva invocato il sequestro giudiziale e aveva proposto il giudizio per querela di falso.

Contro il decreto propose ricorso per cassazione G.P. F. in proprio e quale procuratore speciale di G.P. N. e G.P.L..

Con sentenza n. 1049 del 2007 questa Corte cassò il decreto impugnato rilevando quanto segue:

a) “la durata del processo va commisurata al tempo necessario per il concreto ottenimento del bene della vita dedotto in giudizio, il quale consiste, nel processo di divisione ereditaria, nella concreta disponibilità dei beni formanti oggetto delle quote rispettiva mente assegnate a ciascun coerede che consegue all’approvazione del processo verbale di attribuzione delle quote ai singoli coeredi (art. 195 disp. att. cod. proc. civ.)”;

b) era rimasto immune da contestazioni l’accertamento di fatto “secondo cui la durata del processo divisionale si era protratta a causa di una serie di rinvii chiesti dalle parti in attesa della definizione del giudizio di falso e pertanto imputabili esclusivamente alla loro condotta processuale della quale non poteva non tenersi conto nella valutazione della durata del processo di divisione”, motivazione condivisa alla luce dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità “secondo cui ai fini dell’accertamento del termine ragionevole di durata del processo il Giudice dell’equa riparazione non può tener conto del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti poichè la parte che si senta danneggiata dal prolungamento del processo ben può opporsi al rinvio chiesto dalla controparte sicchè, se abbia consentito, anche implicitamente, alla richiesta di rinvio non può poi dolersene pretendendo di ascrivere il ritardo che ne è conseguito al mancato esercizio da parte del Giudice dei poteri di conduzione del processo e quindi di valutarlo in termini di irragionevolezza (Cass. 5 marzo 2004, n. 4 512)”;

c) restava assorbita la denuncia relativa al diniego della sussistenza del danno non patrimoniale in considerazione della avvenuta pratica definizione del processo con la dichiarazione di esecutività del progetto di divisione, avvenuta prima dell’intervento in causa dei ricorrenti;

d) non essendo stata impugnata la statuizione relativa alla non spettanza iure hereditario dell’indennizzo per il danno non patrimoniale eventualmente maturato in favore di G.P. O., il giudice del rinvio avrebbe dovuto “provvedere a liquidare il danno spettante iure proprio ai ricorrenti conformandosi al principio di diritto secondo cui il processo di divisione ereditaria non può ritenersi definito sin quando non sia stato approvato il verbale di assegnazione delle quote ereditarie rispettivamente attribuite a ciascuno dei coeredi a norma dell’art. 195 disp. att. cod. proc. civ., non essendo sufficiente a tal fine la mera approvazione del progetto divisionale”.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Potenza, con decreto dell’8.5.2008, ha parzialmente accolto la domanda.

Ha osservato la Corte di merito che essendo intervenuti gli istanti nel processo divisionale nell’agosto 1976 ed essendosi susseguiti rinvii su istanza delle parti, il periodo da prendere in considerazione andava individuato tra la data del 17.1.1996 (nella quale il difensore dei ricorrenti aveva per la prima volta evidenziato l’intervenuta pronuncia della sentenza della Cassazione sulla querela di falso e aveva sollecitato la trattazione della causa) e quella del 19.9.2002, data della sentenza che aveva definito il giudizio e, per tale periodo di ritardo, ha liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 5.660,00 per ciascun ricorrente a fronte della somma di Euro 25.000,00 richiesta.

Non spettava, infine, il danno patrimoniale perchè quello genericamente riferito, nella domanda originaria, ai rendimenti di conto da parte del custode del compendio immobiliare oggetto di sequestro nel giudizio presupposto doveva essere richiesto alla parte che aveva chiesto malamente il sequestro e proposto querela di falso.

Erano inammissibili le ulteriori richieste di danno patrimoniale specificate solo in sede di giudizio di rinvio.

Contro tale decreto G.P.F. in proprio e quale procuratore speciale di G.P.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c., il P.G. ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula il quesito: “se la Corte di appello di Potenza non abbia violato il combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, e art. 6, par. 1 CEDU richiamata, in combinato disposto dell’art. 175 c.p.c., nonchè dell’art. 384 c.p.c., comma 2, allorchè, nel caso di specie, ed avuto riguardo al principio di diritto enunciato, rigetta in parte la domanda di equa riparazione, ritenendo addebitabile al comportamento processuale delle parti di un processo di divisione, la eccessiva durata dello stesso, quante volte questo si protragga per tutto il periodo necessario (intercorso dal 1971 al 1995) alla definizione di una questione pregiudiziale, mediante, in alcuni casi, richieste di rinvio formulate (per tenere luogo di una non operata sospensione) ed, in certi altri casi, numerosi rinvii di ufficio o di adempimenti processuali”.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e formula il quesito: “se la Corte di appello di Potenza non abbia violato il combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè infine degli artt. 2056, 1226 e 2697 c.c., allorchè, nel caso di specie, ed avuto riguardo al principio di diritto enunciato, ha rigettato la domanda di equa riparazione del danno patrimoniale nonostante l’espressa richiesta di ristoro del pregiudizio subito dai ricorrenti, per aver conseguito i beni oggetto di divisione in stato di documentato gravissimo degrado e per non aver potuto godere ed utilizzare gli stessi per tutto il periodo della irragionevole durata del processo e per aver dovuto sostenere ulteriori oneri ed iniziative negoziali per conseguire la materiale disponibilità di detti beni a causa della ingiustificata durata del processo omettendo di procedere ad una liquidazione del pregiudizio economico ai sensi dell’art. 1226 c.c., e nonostante dette circostanze siano state, in ossequio al principio di cui all’art. 2697 c.c., documentalmente provate”.

3.- Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

Il primo, infatti, concerne questione sulla quale si è formato il giudicato interno, così come rilevato dalla Corte di merito, perchè con la sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio è stato evidenziato che era rimasto immune da contestazioni l’accertamento di fatto “secondo cui la durata del processo divisionale si era protratta a causa di una serie di rinvii chiesti dalle parti in attesa della definizione del giudizio di falso e pertanto imputabili esclusivamente alla loro condotta processuale della quale non poteva non tenersi conto nella valutazione della durata del processo di divisione”.

Correttamente, dunque, la Corte di merito, in sede di rinvio, ha ritenuto coperto da giudicato siffatto accertamento, attribuendo rilievo soltanto al periodo successivo alla serie di rinvii richiesti dalle parti in attesa del passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio relativo alla querela di falso.

Quanto al secondo motivo, le censure sono del tutto aspecifiche rispetto alla ratio decidendi, avendo la Corte di merito evidenziato l’inammissibilità della richiesta di voci di danno patrimoniale non specificamente menzionate nell’originaria domanda di equa riparazione, essendo stata tempestivamente formulata specificamente soltanto la domanda relativa alle spese di custodia, (correttamente rigettata con capo non attinto da ricorso) mentre tutte le altre voci indicate dal ricorrente erano da considerare nuove. Il ricorso, sul punto, è privo del requisito di specificità e autosufficienza perchè non spiega in quale atto e in quali termini erano stati richiesti i danni patrimoniali relativi allo stato di degrado dei beni relitti.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiaira inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente, nella spiegata qualità, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 965,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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