Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22142 del 04/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero
31958 del ruolo generale dell’anno 2018, sollevato dal Tribunale di
Roma con ordinanza in data 4/6 novembre 2018 nel giudizio iscritto
al n. 40735/2018 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente
tra:
G.G. (C.F.: (OMISSIS))
e
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore;
ROMA CAPITALE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale
rappresentante pro tempore;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Mistri
Corrado, che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace
di Roma;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 9
maggio 2019 dal consigliere relatore Dott. Tatangelo Augusto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio promosso da G.G. nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per ottenere la dichiarazione di invalidità di due iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e portati da dieci cartelle di pagamento, giudizio riassunto davanti al Tribunale di Roma a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Roma, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 4/6 novembre 2018 (all’esito di riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 25 ottobre 2018).
E’ stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380-ter c.p.c..
Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Roma, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione della regolarità di due iscrizioni ipotecarie effettuate sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada e portati da dieci cartelle di pagamento, la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma.
Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alle conseguenti iscrizioni ipotecarie, sussisterebbe la competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di iscrizioni avvenute in virtù di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, in relazione alle quali risulta contestata la regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione dell’ipoteca, questioni in ordine alle quali sussisterebbe la competenza per materia (con limite di valore, nella specie non superato) dello stesso giudice di pace. Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudice di pace, l’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 01: “la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio; nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in favore del tribunale e in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sollevare regolamento di competenza di ufficio per violazione delle regole sulla competenza per materia”).
La competenza per materia spetta effettivamente al locale giudice di pace, in quanto, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 – 01). Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi applicabile, oltre che all’ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, anche con riguardo alla contestazione dell’analoga misura dell’iscrizione ipotecaria, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, ed è inoltre valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 – 01). Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale, diversamente da quanto sembra affermare l’ufficio rimettente, in un passaggio della motivazione dell’ordinanza che ha sollevato il presente regolamento che non ha peraltro rilievo ai fini della decisione e che va comunque, per quanto occorra, corretto nel senso appena chiarito.
Va di conseguenza dichiarata la competenza per materia sulla controversia del Giudice di Pace di Roma.
Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede, quindi nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Roma;
– nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019