Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22142 del 02/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24201/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAMBERTO GALLETTI,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/31/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 22/02/2013, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La CTR della Toscana confermava la decisone di primo grado che aveva escluso il pagamento di IRAP richiesta al contribuente C.W., medico convenzionato con il SSN, ritenendo tale attività non soggetta al tributo.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione del giudice di appello deducendone l’erroneità per avere escluso la rilevanza della collaborazione di un dipendente all’attività del sanitario.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte è ferma nel ritenere applicabile detto tributo anche ai medici convenzionati con il SSN purchè ricorrano i requisiti dell’autonoma organizzazione, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale – cfr., ex plurimis, Cass. n. 1542/2015.
A tale principio non si è conformato il giudice di merito.
Va peraltro aggiunto che Cass., Sez. Un., n. 9451/2016 ha di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.
Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana la quale dovrà altresì attenersi ai principi tutti sopra riportati.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016