Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22142 del 02/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24201/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAMBERTO GALLETTI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/31/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 22/02/2013, depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Toscana confermava la decisone di primo grado che aveva escluso il pagamento di IRAP richiesta al contribuente C.W., medico convenzionato con il SSN, ritenendo tale attività non soggetta al tributo.

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione del giudice di appello deducendone l’erroneità per avere escluso la rilevanza della collaborazione di un dipendente all’attività del sanitario.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere applicabile detto tributo anche ai medici convenzionati con il SSN purchè ricorrano i requisiti dell’autonoma organizzazione, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale – cfr., ex plurimis, Cass. n. 1542/2015.

A tale principio non si è conformato il giudice di merito.

Va peraltro aggiunto che Cass., Sez. Un., n. 9451/2016 ha di recente chiarito la irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana la quale dovrà altresì attenersi ai principi tutti sopra riportati.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA