Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22141 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 34001-2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17,

presso lo studio dell’avvocato PIAZZA MANFREDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RUSSO PEPPINO;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,

M.M., D.D.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 17468/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che è stata formulata proposta per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza di questa Corte n. 17468/2017;

che il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti, che nulla hanno opposto;

letta l’ordinanza n. 17468/2017 di questa Corte, in cui compare come componente del collegio il cons. Olivieri Stefano, benchè egli fosse incompatibile in relazione a quella causa, in luogo del cons. Tatangelo Augusto, anch’egli componente del collegio dell’adunanza camerale del giorno 29 maggio 2018, composto quel giorno di cinque consiglieri oltre al Presidente.

Diritto

RILEVATO

che il collegio decidente è composto dal Presidente, dal relatore e dai tre componenti più anziani, a meno che non ci sia una incompatibilità, nel qual caso subentra al consigliere incompatibile, senza necessità di alcuna formale sostituzione, il sesto componente del collegio;

rilevato che la citata ordinanza appare affetta da errore materiale, laddove, nella intestazione della sentenza, non si è provveduto ad indicare la corretta composizione del collegio all’esito della suddetta sostituzione;

che pertanto si è proposto di eliminare l’errore materiale modificando la intestazione della ordinanza in modo che nella composizione del collegio giudicante, in luogo di Olivieri Stefano – consigliere compaia, nel rispetto dell’ordine di anzianità dei componenti Tatangelo Augusto – consigliere;

visti gli artt. 391-bis e 380-bis c.p.c., come novellati dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla L. di conv. 25 ottobre 2016, n. 197;

fissata per la correzione dell’errore materiale occorso, l’adunanza camerale de 21 marzo 2019, nel corso della quale il ricorrente non è comparso e nessuno ha presentato osservazioni.

P.Q.M.

dispone la correzione dell’errore materiale occorso nella ordinanza n. 17468/2018 in modo che, nella intestazione, laddove è scritto “Olivieri Stefano” si legga “Tatangelo Augusto”, con rispetto dell’ordine di anzianità dei componenti del collegio.

Manda alla cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale della ordinanza.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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