Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22141 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19663-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/24/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di B.I., esercente l’attività di medico in forma associata, contro il silenzio rifiuto in tema di IRAP.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Il ricorso, fondato sulla prospettata illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l’esercizio in forma associata della professione del medico convenzionato potesse integrare il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, la CTR ha correttamente escluso che la struttura organizzativa nella quale si collocava il professionista-pediatria di gruppo fra medici convenzionati con il SSN – integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Nel far ciò la decisione della CTR è conforme ai principi di recente espressi da questa Corte a Sezioni Unite, secondo i quali l’organizzazione di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale nelle forme proprie della “medicina di gruppo”, date le peculiarità ricavabili dalla normativa speciale che regola il Servizio Sanitario Nazionale, non rientra fra le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, soggette ex lege, ed in ogni caso, ad IRAP – cfr. Cass. S.U. n. 7291/2016 -.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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