Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22140 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2098-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IL NUOVO ABITARE SRL, PREDIERI ANNA RITA, elettivamente domiciliati

in ROMA PIAZZALE CLODIO 5 presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

BONACCIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

VALENTINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 312/2010 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 25/11/20107;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il notaio P.A.R., quale sostituto d’imposta, e la società Nuovo Abitare s.r.l., quale società acquirente, impugnavano l’avviso di liquidazione notificato dall’Agenzia delle entrate con cui veniva liquidata l’imposta di registro, ipotecaria e catastale per la revoca dei benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, relativi alla compravendita di un terreno edificabile, rientrante in un piano urbanistico particolareggiato già approvato. L’avviso veniva emesso in ragione della modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 26, 27 e 28 dal T.U. delle imposte ipotecaria e catastale n. 347 del 1990, con l’inserimento nella tariffa allegata dell’art. 1 bis. La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle entrate. La CTR delle Marche respingeva l’appello dell’Ufficio, riconoscendo, come i giudici di prime cure, per effetto dell’abrogazione la riviviscenza della norma di cui all’art. 33, comma 3, e ritenendone l’applicabilità alla fattispecie. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Si sono costituite con controricorso P.A.R. e la società Nuovo Abitare S.r.l. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato in data 21.6.2017 memorie, chiedendo l’accoglimento del ricorso con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente dell’art. 15 preleggi e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 27 nonchè il vizio di falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3; il vizio di violazione dell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè dell’art. 1- bis della tariffa annessa al T.U. n. 347 del 1990, come modificati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la L. n. 244 del 2007, all’art. 1, commi 25 e 28, avrebbe inteso modificare il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, con disposizioni innovative abrogando, con l’espressa previsione del comma 27, il precedente regime, senza alcuna reviviscenza della norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, che era stata abrogata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, a sua volta abrogato, dalle disposizioni della L. n. 244 del 2007, art. 36 comma 15 citate; pertanto, attualmente con la previsione della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25-28 si disciplinerebbe una tassazione indiretta unica, per i trasferimenti di immobili, inseriti in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale comunque denominata, in ragione dell’1% per l’imposta di registro (art. 1 della Tariffa parte 1, modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 25) e in ragione del 3% dell’imposta ipotecaria e dell’1% dell’imposta catastale (art. 1 bis della Tariffa annessa al D.Lgs. n. 347 del 1990, modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 26).

2. Il motivo è fondato.

a) la controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nonchè delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’abrogazione, di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15 (c.d. decreto Bersani) e del successivo intervento legislativo, di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25, 26 e 27 (legge finanziaria per il 2008).

Parte ricorrente deduce che poichè la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 27 aveva abrogato l’art. 36, comma 15 del D.L. n. 223 cit. (che aveva ristretto le previsioni agevolative della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, alla sola edilizia residenziale convenzionata), introducendo (ai commi 25 e 26) una nuova disposizione agevolativa, e poichè quest’ultima disposizione presentava degli elementi di differenziazione rispetto alla norma abrogata, avrebbero fatto rivivere, secondo la tecnica “dell’abrogazione dell’abrogazione”, le previsioni di cui alla L. n. 388 citata, art. 33, comma 3, con il risultato che attualmente coesisterebbero due distinti alternativi regimi agevolativi per i trasferimenti di immobili siti in piani urbanistici particolareggiati, in quanto la L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e le nuove norme della finanziaria per il 2008, avrebbero un ambito applicativo, in talune ipotesi non coincidente.

b) Non può non rilevarsi che nel caso in esame, l’evoluzione normativa si orienta nel senso che la volontà del legislatore sia quella di abrogare la precedente normativa e di dettare una nuova disciplina “a regime”, atteso che sono state modificate direttamente le tariffe allegate rispettivamente al D.P.R. n. 131 del 1986(imposta di registro) e al D.Lgs. n. 347 del 1990 (imposta ipotecaria e catastale). Infatti, le modifiche introdotte in merito ai piani urbanistici particolareggiati in seno alla L. n. 244 del 2007 propongono una nuova disciplina in materia, non solo prescindendo da quella precedente, ma anche prevedendone l’abrogazione espressa, senza alcun richiamo alle norme precedenti (salvo che per finalità abrogativa) e travolgendo anche la misura fissa dell’imposta catastale. Una diversa interpretazione, oltre che priva di riferimenti normativi, andrebbe in maniera ingiustificata a creare differenti statuti di agevolazione fiscale, laddove la fattispecie oggetto della nuova normativa, relativa alle predette agevolazioni, si riferisce ai trasferimenti di immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, ma che debbono essere diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati; pertanto, non è reputato più meritevole di incentivo fiscale, la circostanza che il terreno acquistato ricada in un piano particolareggiato di iniziativa privata (quand’anche approvato dal comune e sottoscritto dalle parti), come previsto originariamente dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, se non inserito e diretto all’attuazione di un programma di edilizia residenziale: in tal caso, le agevolazioni fiscali sono state comunque ridotte, in quanto le imposte ipotecarie e catastali debbono essere corrisposte non più in misura fissa ma in misura proporzionale (il 3% quella ipotecaria e 11% quella catastale)(Cass. n. 25101 del 2016).

3. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti. Il recente consolidarsi della giurisprudenza sulle questioni oggetto del ricorso, giustifica la compensazione delle spese di lite di ogni fase e grado.

PQM

 

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti; compensa integralmente tra le parti le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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