Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22140 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 14/10/2020), n.22140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34194-2019 proposto da:

C.E., rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il DECRETO n. 927/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositato l’8/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Roma, con il decreto in epigrafe, ha accolto l’opposizione che A.P. ed altri avevano proposto a norma della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, ed ha, per l’effetto, condannato il ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascuno degli opponenti, della somma di Euro 2.400,00, oltre interessi legali e spese di lite, che ha liquidato in Euro 1.500,00, da distrarsi in favore dell’avv. C.E. quale difensore antistatario.

L’avv. Cerio, con ricorso notificato in data 4/11/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto limitatamente alla liquidazione delle spese legali in esso contenuta.

Il ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha liquidato, a titolo di compensi professionali maturati sia nella fase monocratica sia nella fase di opposizione, la somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in suo favore quale difensore antistatario.

2.Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha tenuto conto, in relazione al tipo di procedimento, al valore della controversia ed alle fasi trattate, i parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 a norma dei quali, in effetti, tenuto conto dell’aumento per il numero di parti coinvolte ed alla riduzione per l’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, il compenso liquidabile corrisponde alla somma di Euro 7.642,00.

3. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha già chiarito, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. n. 11919 del 2015).

4. Nulla per le spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte del ministero resistente.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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