Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22140 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 04/09/2019), n.22140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12791-2018 proposto da:

R. GESTIONI HOTELS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASINI

RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

M.F., M.G., B.C., B.M.,

MI.NA., BE.CA., B.P.R.,

B.E.M., M.A., P.D., B.S.,

S.A., L.V.M., B.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato BELLO ETTORE FRANCESCO;

– controricorrenti –

contro

G.E., COMUNE DI MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La società R. Gestione Hotels (avente causa dalla Russottfinance s.p.a.) ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 139/2018 con la quale la Corte di appello di Messina – rigettando l’appello proposto dalla Russottfinance s.p.a. e l’appello proposto dal Comune di Messina nei confronti di Mu.Ga., M.G. e G.E. (tutti quali eredi di M.F. ed i primi due anche quali coeredi, in ragione di un terzo, di Mu.Ga.), nonchè nei confronti di Mi.Na. e di M.R. (quali eredi di M.M. e coeredi, in ragione di un terzo, di Mu.Ga.) – ha confermato la sentenza n. 110/2009 emessa dal Tribunale di Messina (nel procedimento pendente tra le parti ed avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima).

2.Hanno resistito i controricorrenti Be.Ca. ed altri, nelle rispettive qualità.

Nessuna attività difensiva risulta essere stata svolta dal Comune di Messina.

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza, la società ricorrente deposita memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. La società ricorrente con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nella parte in cui la corte di merito ha ritenuto la sua responsabilità solidale sull’erroneo presupposto dell’esistenza di una delega conferita dal Comune di Messina ad essa società in vista del compimento degli atti espropriativi, senza considerare che dalla documentazione prodotta risultava l’estraneità della Russottfinance s.p.a. (già Fratelli R. S. e G. s.p.a.) rispetto alla fase di esecuzione degli espropri e liquidazione delle relative indennità, che spettava al Comune (e non alla concessionaria), come si poteva desumere dal fatto che lo stesso aveva già versato agli attori la somma di 147 milioni delle vecchie lire a titolo di acconto dell’indennità espropriativa.

1.2. Con il secondo motivo, sempre articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1292 c.c. nella parte in cui la Corte di merito ha respinto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva argomentando sul fatto che l’ultimazione dell’opera era sì avvenuta in periodo di occupazione legittima, ma l’impresa, essendo stata incaricata di espletare entro il termine dell’occupazione legittima la procedura necessaria per trasformare l’occupazione in espropriazione, avrebbe avuto l’onere di far sì che il decreto di esproprio intervenisse tempestivamente. Sostiene che la Corte non ha indicato in che cosa sarebbe consistito il suo inadempimento per mancata armonizzazione dell’attività amministrativa con l’attività materiale, avendo al contrario essa concessionaria sollecitato il comune al tempestivo pagamento delle indennità dovute e all’emissione del decreto di esproprio. Deduce che la responsabilità avrebbe dovuto essere attribuita esclusivamente al Comune di Messina, non risultando provata l’esistenza di una concessione traslativa.

1.3. Con il terzo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in quanto, in considerazione della fondatezza degli altri motivi di ricorso, le spese processuali, relative ad entrambi i gradi di giudizio di merito, avrebbero dovuto essere poste a carico delle controparti.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Si premette che la Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha a sua volta affermato la responsabilità solidale di entrambe le parti convenute sulla base del fatto che anche la società concessionaria aveva posto in essere atti o comportamenti omissivi certamente concorrenti alla sua integrazione ed alla determinazione danni. Ciò in quanto dall’atto di concessione dei lavori – prodotto dalla concessionaria nel corso del giudizio di secondo grado – erano risultati (cfr. in particolare p. 8 e p. 31) i compiti assegnati alla stessa e in particolare il fatto che alla stessa era stato dato l’incarico di svolgere tutta l’attività preordinata alla espropriazione. E, d’altra parte, la R., pur avendo realizzato l’opera nel periodo di occupazione legittima, non aveva provato che le procedure esecutive fossero interamente a carico del comune (per cui non poteva affermarsi che nel caso di specie si fosse trattato di una concessione traslativa ovvero tutti i poteri ablatori fossero rimasti in capo al Comune).

2.2. Tanto premesso, inammissibile è il primo motivo.

Invero, la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. non è stata dedotta nel rispetto di quanto indicato, per l’art. 115 c.p.c., da questa Sezione con sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, e di quanto ribadito, per entrambe le norme denunciate, dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01, la quale si è così espressa nel paragrafo 14 della motivazione:

“Il motivo non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.c. e di quello dell’art. 115 c.p.c., bensì lamenta soltanto erronea valutazione di risultanze probatorie. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016)”.

Nella specie, la società ricorrente non denuncia affatto che il giudice di merito abbia attribuito l’onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata e neppure denuncia che il giudice di merito abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi consentiti, ma sollecita una valutazione delle risultanze probatorie, considerate nella illustrazione del motivo, così esorbitando dai limiti del controllo sulla questio facti consentiti nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 secondo i principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

2.3. Inammissibile è anche il secondo motivo, che suppone la fondatezza del primo, atteso che le argomentazioni in iure che in esso il ricorrente svolge presuppongono la diversa ricostruzione della quaestio facti, per l’appunto sollecitata dal primo motivo.

2.4. Inammissibile è infine il terzo motivo, che è nella sostanza un non motivo, atteso che auspica la caduta della statuizione delle spese come conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi. Al riguardo si rileva che la condanna al pagamento delle spese di giudizio è stata per la R. conseguenza della sua ritenuta responsabilità solidale.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate e distratte come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

– distrae le spese processuali, come sopra liquidate, a favore del difensore di parte resistente, che si è detto antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA