Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22140 del 03/08/2021

Cassazione civile sez. un., 03/08/2021, (ud. 25/05/2021, dep. 03/08/2021), n.22140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Presidente di sez. –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35425/2019 R.G. proposto da:

P.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Mascoli,

con domicilio eletto in Roma, Largo Orazi e Curiazi, n. 3, presso lo

studio dell’Avv. Vittorio Olivieri;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, domiciliato ex lege in Roma, via Baiamonti n. 25;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte dei conti, sezione terza

giurisdizionale centrale d’appello, n. 154/2019, depositata il 27

agosto 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio

2021 dal Consigliere Dott. Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza impugnata la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, previa loro riunione, rigettava gli appelli proposti da D.L. e P.L., rispettivamente segretario generale e sindaco pro tempore del Comune di (OMISSIS), avverso la sentenza n. 168/2017 della sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata il 20 aprile 2017.

La Corte osservava che i motivi di gravame proposti dagli appellanti, in parte comuni, non erano fondati ed in particolare:

– che l’art. 90 TUEL, doveva essere interpretato nel senso che, non essendo più dipendente comunale, la Dott.ssa F.M. ben poteva essere assunta nello staff del sindaco quale collaboratrice esterna, ma soltanto con un contratto a tempo determinato, il cui contenuto economico doveva essere parametrato al contratto collettivo nazionale del personale degli Enti locali (comma 2 della citata disposizione legislativa);

-che nel caso di detta assunzione doveva comunque escludersi l’applicabilità dell’art. 90, comma 3 TUEL, secondo il quale la giunta comunale avrebbe potuto liberamente determinare il compenso spettante alla F. in base ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, mentre appunto in base ai primi due commi di tale disposizione legislativa si poteva con la medesima stipulare esclusivamente un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con i limiti di intesa economica suddetti;

– che non aveva rilievo scriminante della responsabilità erariale addebitata agli appellanti il fatto che il contratto de quo fosse stato vistato dal funzionario contabile competente, nemmeno sotto il profilo dell’assenza di “colpa grave” per il sindaco P.;

– che non potevasi riconoscere in favore di quest’ultimo la sussistenza della c.d. “scriminante politica” (L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 ter) né quella derivante dalla complessità tecnica della materia attinta dalla nomina in esame in rapporto alla bassa acculturazione del sindaco stesso;

– che infine la determinazione del quantum debeatur dei primi giudici era corretta, anche in relazione all’eccezione di compensatio lucri cum damni.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.L. deducendo un motivo unico, poi illustrato con una memoria.

Resiste con controricorso la Procura generale presso la Corte dei conti.

Il D. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia la violazione dei “limiti esterni” della giurisdizione del giudice contabile per “sconfinamento” nell’area riservata all’amministrazione, la violazione degli artt. 103,113,24 Cost, la violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1, per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché il giudice contabile di appello ha travalicato il limite della “insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.

A sostegno della censura ricorda il ricorrente di avere evocato nel gravame rigettato la questione della c.d. “esimente politica” prevista dalla L. n. 20 del 1994, art. 1 concretandosene a suo parere una violazione di legge per difetto di giurisdizione; più specificamente, afferma che l’atto da cui è tratto il titolo della sua responsabilità per danno erariale (decreto n. 10 del 16 giugno 2008), per un verso, era meramente esecutivo dell’art. 73, del regolamento generale dell’Ente rappresentato e poi concretizzato con il contratto stipulato dagli uffici essendo di loro esclusiva competenza, per altro verso, era pienamente discrezionale e dunque appunto di natura essenzialmente “politica”.

Da tali circostanze di fatto e di diritto il ricorrente derivava dunque l’affermata violazione dei “limiti esterni” della giurisdizione del giudice contabile.

La censura è infondata.

La L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1, prevede che “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali”.

Questa Corte ha interpretato tale disposizione legislativa nel senso che “Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest’ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l’agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9680 del 05/04/2019, Rv. 653785 – 01; conf. Cass., Sez. U, Sentenza n. 6462 del 06/03/2020, Rv. 657223 – 01; Sez. U -, Ordinanza n. 30527 del 22/11/2019, Rv. 656072 – 01).

Orbene, è del tutto evidente che nel caso di specie la sentenza impugnata si è mantenuta nei limiti della sua giurisdizione come interpretativamente configurati nel principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale.

E che peraltro la censura presenti addirittura profili di inammissibilità, ponendosi in contrasto con l’ulteriore principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale non investe un eventuale “error in iudicando”, essendo circoscritto al controllo dell’eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17660 del 19/07/2013, Rv. 627546 – 01).

La sezione di appello della Corte dei conti infatti ha qualificato la fattispecie concreta, nella parte che qui rileva ossia quella relativa al decreto sindacale in base al quale è stato poi stipulato il contratto di collaborazione di staff oggetto della contestazione, come violazione dell’art. 90 TUEL, quindi escludendo, nel merito, che si trattasse di “atto politico insindacabile” riconducibile alla diversa fattispecie normativa astratta di cui alla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 1.

Tale tipo di giudizio rientra pienamente nel perimetro della potestà giurisdizionale di quella Corte, sicché non è ulteriormente revisionabile in questa sede secondo il mezzo proposto.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese stante la natura meramente formale della qualità di parte della Procura controricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

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