Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22140 del 02/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/11/2016), n.22140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19655-2014 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI

10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DE FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOELE MELELLA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 554/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 9/12/2013, depositata il

21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Melella Gioele difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

O.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza indicata nella parte motiva, con la quale la CTR Campania ha accolto l’impugnazione dell’ufficio, escludendo il diritto al rimborso dell’IRAP versata dal contribuente, medico convenzionato con il SSN, per gli anni dal (OMISSIS), ritenendo in particolare che l’aumento delle quote di ammortamento dal (OMISSIS) al (OMISSIS), unitamente agli importi delle spese sostenute ed ai beni ammortizzabili, fra cui figuravano due automobili e due pc, e dei compensi per lavoro dipendente per l’anno (OMISSIS), giustificavano l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo.

Ed invero, la CTR ha desunto il carattere dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP in base alla generica indicazione circa l’esistenza di beni strumentali eccedenti quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività medica, inoltre indicando l’esistenza di spese e compensi a terzi di modesta entità, non solo formulando in modo assolutamente generico siffatta valutazione e parimenti omettendo di ponderare il carattere occasionale o meno dei compensi a terzi.

In tal modo il giudice di merito ha peraltro violato i principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di IRAP secondo i quali con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”- cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016 -.

Peraltro, come già chiarito da questa Corte – Cass. n. 18108/2013 – l’assoggettamento ad IRAP “richiede un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente” in riferimento alla specifica attività esercitata. Ne consegue che la “dotazione strumentale minima” del contribuente esposta in fase dichiarativa non va valutata solo sotto l’aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto qualitativo della attività esercitata, sia essa una libera professione o un’impresa. Tale valutazione, nel caso di specie, non è stata in alcun modo compiuta dalla CTR, che si è affidata a valutazioni non agganciate ad elementi fattuali precisi che il contribuente aveva invece offerto per sostenere la non assoggettabilità del medesimo ad IRAP.

Sulla base di tali considerazioni, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2016

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