Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2214 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 309/2016 R.G. proposto da:

La Charlotte Ventures LLC, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio

Ciufo per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata

in Roma presso il suo studio al piazzale Medaglie d’Oro n. 72;

– ricorrente –

contro

Vesta Finance s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria

Pagani e Rosamaria Mariano per procura in calce al controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio della seconda

alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

DoBank s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Valentino Benedetti

per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in

Roma presso il suo studio al largo Messico n. 7;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.M.L.E. e F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 7827,

depositata il 29 dicembre 2014.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone nell’udienza

pubblica del 13 dicembre 2019;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Pepe Alessandro, che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi;

uditi l’Avv. Claudio Ciufo e, per delega dell’Avv. Valentino

Benedetti, l’Avv. Alessandra Tuzj.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Charlotte Ventures LLC convenne presso il Tribunale di Roma i coniugi D.M.L.E. e F.G. per ottenere nei loro confronti sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare del 27 luglio 2001 tramite il quale essi si erano obbligati alla vendita di alcuni cespiti immobiliari siti in via (OMISSIS).

Intervenne in giudizio Banca di Roma s.p.a., tramite la mandataria Capitalia Service 3V s.r.l., quale creditrice dei coniugi D.M.- F., per far dichiarare la simulazione assoluta del preliminare od ottenerne, in subordine, la revocatoria; interveniva successivamente, per spiegare analoghe domande, Vesta Finance s.r.l., quale creditrice del D.M..

Il Tribunale accoglieva la domanda di La Charlotte e respingeva quelle delle intervenienti.

Proponeva appello Aspra Finance s.p.a., cessionaria dei crediti di Banca di Roma, e appello incidentale Vesta Finance s.r.l., entrambe per reiterare le domande di simulazione e revocatoria.

In accoglimento del gravame principale di Aspra Finance, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato nullo il preliminare del 27 luglio 2001 per simulazione assoluta, e quindi ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da La Charlotte; del pari, ha rigettato l’appello incidentale di Vesta Finance.

La Charlotte Ventures LLC ricorre per cassazione sulla base di sedici motivi, illustrati da memoria.

Resiste mediante controricorso DoBank s.p.a., incorporante Aspra Finance s.p.a..

Vesta Finance s.r.l. ha proposto ricorso incidentale con unico motivo.

I coniugi D.M.- F. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omissione di pronuncia sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva di Banca di Roma s.p.a.; il secondo denuncia omesso esame circa la persistenza del mandato a Capitalia Service JV s.r.l. dopo la cancellazione di Banca di Roma s.p.a..

1.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati.

L’omessa pronuncia è la completa mancanza del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (tra molte, Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

L’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è la mancata considerazione del fatto decisivo, non di qualche elemento istruttorio che lo riguarda (fin da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il giudice d’appello ha vagliato tanto la legittimazione attiva di Banca di Roma, quanto l’estensione del mandato a Capitalia Service JV (pag. 16-17 della sentenza), sicchè non l’omissione della pronuncia e dell’esame censura effettivamente La Charlotte, quanto il contenuto – ad essa sfavorevole – della pronuncia e dell’esame.

Per completezza, a proposito dei riflessi processuali delle vicende societarie di Banca di Roma, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., la fusione è vicenda non estintiva, ma evolutivo-modificativa, che assicura la continuità, anche processuale, tra gli enti interessati (fin da Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637).

2. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2702,2719 e 2697 c.c., art. 214 c.p.c.; il quarto denuncia violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c.; entrambi per non aver il giudice d’appello stigmatizzato l’utilizzo in primo grado della copia di documenti prodotta da Capitalia Service JV nonostante la contestazione di La Charlotte.

2.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati.

Il giudice d’appello ha osservato che la contestazione di La Charlotte era stata assolutamente generica (pag. 17 e pag. 19 della sentenza); lo stesso ricorso di La Charlotte trascrive una contestazione di stile (“contesta ogni elemento cartaceo depositato da controparte e ne eccepisce la non conformità”: pag. 18).

Vale il principio per cui il disconoscimento delle copie, a norma dell’art. 2719 c.c., pur non soggetto a vincoli formali, è inefficace ove non evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali rispetto all’originale, essendo insufficienti clausole di stile e generiche asserzioni (tra molte, Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 20 giugno 2019, n. 16557).

3. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c.; il sesto denuncia omissione di pronuncia; entrambi per aver il giudice d’appello utilizzato documenti prodotti da Aspra Finance solo in fase di gravame nonostante l’eccezione di tardività sollevata da La Charlotte.

3.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati.

Per come trascritta nel suo stesso ricorso (pag. 22), l’eccezione di tardività sollevata da La Charlotte riguardava i documenti prodotti in copia davanti al Tribunale: è stata legittima, quindi, la produzione degli autentici in grado d’appello, essa avendo natura meramente integrativa rispetto alla produzione in copia avvenuta in primo grado (Cass. 9 marzo 2010, n. 5668).

L’impiego del documento integrativo esclude un’omessa pronuncia riguardo all’eccezione di tardività della relativa produzione, tenuto conto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto (tra molte, Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).

4. Il settimo motivo del ricorso principale denuncia carenza di motivazione; l’ottavo denuncia omissione di pronuncia; entrambi per non aver il giudice d’appello dichiarato la nullità delle fideiussioni rilasciate a Banca di Roma dai coniugi D.M.- F..

4.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili.

Anche il ricorrente per cassazione che denunci un vizio di omessa pronuncia ha l’onere di illustrarne il carattere decisivo, non essendo ipotizzabili annullamenti inutili ed astratti (Cass. 2 agosto 2016, n. 16102).

A fronte di un credito vantato da Banca di Roma verso i coniugi D.M.- F. per un importo assai elevato (oltre cinque milioni di Euro) e per poste di eterogenea tipologia (ipotecaria e chirografaria) – credito ben descritto dalla sentenza d’appello (pag. 17-18) -, La Charlotte avrebbe dovuto documentare che le impugnate fideiussioni sono all’origine dell’intero rapporto obbligatorio, poichè anche solo una posta creditoria ad esse estranea sarebbe stata sufficiente per legittimare Banca di Roma all’azione di simulazione.

5. Il nono motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa l’esistenza del credito di Banca di Roma verso i coniugi D.M.- F..

5.1. Il motivo è infondato.

L’omesso esame non sussiste, poichè, come già veduto, la sentenza d’appello descrive minuziosamente le fonti documentali, i titoli giudiziali e le coperture ipotecarie del credito di Banca di Roma (pag. 17-18).

6. Il decimo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa il trasferimento del credito nei vari passaggi evolutivi di Banca di Roma; l’undicesimo denuncia omesso esame circa la forza probatoria dei documenti prodotti in copia; il dodicesimo omissione di pronuncia “quanto ai punti trattati nei motivi 2, 9, 10 e 11”.

6.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili.

Essi si risolvono nell’iterazione di censure già respinte, senza manifestare rispetto ad esse un qualche margine di autonomia, idoneo a prospettare un esito diverso.

7. Il tredicesimo motivo del ricorso principale denuncia mancanza di motivazione circa il rigetto dell’eccezione di genericità dei motivi d’appello formulati da Aspra Finance.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Il giudice d’appello ha esaminato l’eccezione di genericità dei motivi di gravame e l’ha respinta con una motivazione congrua, correlata alla dedotta esistenza di crediti chirografari, laddove il Tribunale aveva fatto leva sulla natura satisfattiva delle garanzie ipotecarie (pag. 17 della sentenza d’appello).

Ciò che contesta il motivo in scrutinio non è, quindi, l’esistenza della motivazione, bensì la sua sufficienza, ciò che non è più consentito in sede di legittimità (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

8. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 1414 ss., 2697 c.c.; il quindicesimo denuncia mancanza di motivazione; il sedicesimo ancora violazione degli artt. 1414 ss. e 2697 c.c.; tutti per aver il giudice d’appello dichiarato la simulazione assoluta del preliminare del 27 luglio 2001 in difetto dei relativi presupposti.

8.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili.

La prova della simulazione contrattuale dedotta da terzi è normalmente desumibile soltanto da presunzioni, la selezione e valutazione delle quali, traducendosi in mera quaestio voluntatis, sono rimesse al giudice di merito (Cass. 5 aprile 1971, n. 975; Cass. 6 settembre 2002, n. 12980; Cass. 27 marzo 2018, n. 7512).

La sentenza d’appello inferisce la simulazione del preliminare del 27 luglio 2001 da univoci indizi (pag. 19-21): permanente pluriennale godimento degli immobili da parte dei promittenti venditori malgrado il pagamento quasi integrale del prezzo; rapporti esistenti tra La Charlotte e società riconducibili alla famiglia D.M.- F.; ulteriore acquisto immobiliare di La Charlotte dai coniugi D.M.- F. nonostante la loro pregressa inadempienza.

Sotto l’apparenza della denuncia per violazione di legge e mancanza di motivazione, le doglianze in scrutinio tendono ad ottenere una riedizione del giudizio induttivo, che invece appartiene istituzionalmente al giudice di merito.

9. Il ricorso incidentale di Vesta Finance denuncia violazione degli artt. 105,268 c.p.c., per aver il giudice d’appello confermato la preclusione dell’interveniente rispetto alle deduzioni istruttorie.

9.1. Il ricorso incidentale è infondato.

La preclusione stabilita dall’art. 268 c.p.c., comma 2, a norma del quale l’interveniente non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti alle altre parti, mentre non opera sul piano assertivo, impedisce l’ingresso tanto alle prove costituende quanto alle documentali, giacchè le preclusioni istruttorie delle altre parti valgono per entrambi i tipi di prova (Cass. 22 agosto 2018, n. 20882); non ne viene lesa l’effettività della tutela giurisdizionale dell’interveniente, poichè questi può far valere le sue ragioni in perfetta parità con le altre parti mediante un giudizio autonomo o l’opposizione di terzo (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24529).

Assume Vesta Finance che la preclusione istruttoria non possa riguardare la documentazione del suo credito verso D.M., giacchè questa costituisce il titolo stesso della legittimazione ad intervenire.

La tesi non può essere accolta, in quanto la produzione documentale altererebbe comunque la scansione del processo, imponendo di riattivare un contraddittorio istruttorio già definito, con negative ricadute sulla ragionevole durata: per osservare la sua natura rebus sic stantibus, l’intervento che sopravvenga alla definizione del thema probandum non deve esigere attività istruttoria neppure ai fini della legittimazione attiva, la quale dovrà essere, quindi, autoevidente ovvero comprovata dal materiale già acquisito al processo.

10. Devono essere respinti sia il ricorso principale che l’incidentale, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato per entrambi.

La Charlotte, D.M. e F., in solido tra loro, quali parti del contratto simulato, devono essere condannati a rifondere le spese processuali della controricorrente DoBank.

Tra ricorrente principale e ricorrente incidentale le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e l’incidentale.

Condanna La Charlotte Ventures LLC, D.M.L.E. e F.G., in solido tra loro, a rifondere a DoBank s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Dichiara compensate le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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