Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2214 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2214 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 23894/11, proposto da:
APO Capo D’Orlando Associazione Tra Produttori Ortofrutticoli, in persona del
legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. Giuseppe Amendolia, che la
rappres. e difende, con procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
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CONTRO
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 148/02/2010 della Commissione tributaria regionale
della Sicilia, depositata il 29/6/2010;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 22 maggio 2017.

RILEVATO CHE
L’A.P.O. impugnò, innanzi alla Ctp di Messina, con distinti ricorsi, gli avvisi di
rettifica IVA inerenti agli anni 1995, 1996 e 1997, aventi ad oggetto rilievi per
operazioni inesistenti.
Si costituì l’ufficio, resistendo ai ricorsi.
La Ctp , previa riunione, accolse i ricorsi.
L’Agenzia delle entrate propose appello, accolto dalla Ctr che ritenne legittimo
l’operato dell’ufficio e i rilievi formulati, respingendo le eccezioni preliminari.

Data pubblicazione: 30/01/2018

L’A.P.O. ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.
L’Agenzia non ha depositato controricorso, costituendosi al fine dell’eventuale
partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunziato la violazione e falsa
applicazione delle norme circa l’inammissibilità dell’appello, eccependone la

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione e falsa
applicazione degli artt. 54 e 56 del d.p.r. n.633/72, nonché degli artt. 2697
c.c. e 115 c.p.c., eccependo di non essere stata a conoscenza della fittizietà
delle operazioni delle altre società , e di non essere stata parte delle stesse.
Con il terzo motivo, è stata denunziata l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine alla suddetta questione.
Con il quarto motivo, è stata denunziata l’omessa motivazione in ordine ad un
fatto controverso, lamentando l’insussistenza dei presupposti in merito
all’accertamento induttivo.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non merita accoglimento. Al riguardo, la ricorrente ha
lamentato che il giudice d’appello non accolse l’eccezione d’inammissibilità
dell’appello, perché proposto oltre il termine annuale, non essendo applicabile
la sospensione dei termini, di cui al predetto art. 16,6°c., della I. n. 289/02.
Risulta applicabile al caso concreto la suddetta norma, laddove prevede che le
liti che possono essere definite ai sensi delle relative disposizioni sono sospese,
sino all’i giugno 2004, “salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione dei ricorsi, appelli..”.
Ora, dagli atti non emerge che il contribuente propose istanza di trattazione,
per cui è applicabile alla proposizione del ricorso in appello la sospensione
suddetta, con la conseguente ammissibilità dell’impugnazione.
Il secondo motivo è inammissibile, perché diretto al mero riesame del merito.
Al riguardo, la ricorrente ha inteso censurare le ragioni poste a sostegno della
motivazione della sentenza impugnata, lamentando l’insussistenza di
presunzioni legittimanti gli accertamenti contestati, per cui la doglianza
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tardività.

avrebbe dovuto essere sussunta nell’ambito del vizio di motivazione e non in
quello relativo alla violazione di legge.
Il terzo motivo è infondato, in quanto la ricorrente ha dedotto il vizio di
motivazioni con argomentazioni dirette al riesame del merito della causa.
Invero, la ricorrente ha lamentato l’omessa o insufficiente motivazione circa la
sussistenza dei presupposti dell’operatività delle presunzioni, ma la Ctr ha

espletate dalla G.d.f. era emerso che le società cedenti del contribuente
fossero società di comodo, operanti secondo lo schema dell’interposizione
fittizia, non essendo munite di alcuna potenzialità produttiva, sia dal punto di
vista dei mezzi strumentali che della disponibilità di lavoratori dipendenti, e
prive dell’indispensabile organizzazione amministrativo-bancaria; non era stata
provata l’effettiva movimentazione finanziaria delle fatture emesse.
Il quarto motivo è inammissibile, sussumendo nel vizio di motivazione una
doglianza che, in sostanza, riguarda la contestazione del merito
dell’accertamento dell’ufficio.
In particolare, la ricorrente ha inteso censurare la rilevanza probatoria degli
elementi acquisti nel processo verbale di constatazione attraverso argomenti
afferenti al merito, senza evidenziare alcuna carenza argomentativa della
motivazione della sentenza impugnata che precludesse la comprensione del
percorso logico seguito dal giudice d’appello.
Rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato controricorso, nulla per
le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. nailaRm

,

Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2017.
Il Presidente
Il giudice est.

•AJ

motivato adeguatamente il proprio convincimento, rilevando che: dalle indagini

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