Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2214 del 30/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2214 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

vendita

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDIL EUROPA 86 di Pasquale Cardone & C. $.a.s., in persona del legale rappresentante

pro tempore,

nonché

CARDONE Pasquale, GIGLIO Lucia, CARDONE Franca, CARDONE
Daniela e PRISMA SERVICE di Scullino Ninetto & C.
s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dagli Avv. Antonio Luongo e Francesco Paolo Jossa, elettivamente domiciliati nello studio
di quest’ultimo in Roma, via Pier Luigi da Palestrina,
n. 47;
– ricorrenti nei confronti di

Data pubblicazione: 30/01/2013

MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. (succeduta alla NUOVA MAA
ASSICURAZIONI s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Carlino

lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ronciglione, n.
3;

controricorrente –

e contro
CHIAVAZZA Paola, CHIAVAZZA Bernardo, BROCCO Ezio, EDIL
GENERAL CONSULT s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli
Avv. Claudio Bernardini e Alessandra Giovannetti, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in
Roma, via Bissolati, n. 76;
– controricorrenti e sul ricorso proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. (succeduta alla NUOVA MAA
ASSICURAZIONI s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante

pro

tempo-

re, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale
a margine del controricorso, dagli Avv. Carlino Scofone

e Filippo Sciuto, elettivamente domiciliata nello studio
di quest’ultimo in Roma, via Ronciglione, n.

– 2 –

3;

Scofone e Filippo Sciuto, elettivamente domiciliata nel-

- ricorrente in via incidentale contro
EDIL EUROPA 86 di Pasquale Cardone & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, nonché

Daniela e PRISMA SERVICE di Scullino Ninetto & C.
s.a.s., in persona del legale rappresentante

pro tempo-

re;
– intimati nonché contro
CHIAVAZZA Paola, CHIAVAZZA Bernardo, BROCCO Ezio, EDIL
GENERAL CONSULT s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli
Avv. Claudio Bernardini e Alessandra Giovannetti, elettivamente domiciliati studio di quest’ultimo in
Roma, via Bissolati, n. 76;
controricorrenti

e sul ricorso proposto da:
CHIAVAZZA Paola, CHIAVAZZA Bernardo, BROCCO Ezio, EDIL
GENERAL CONSULT s.r.l. in liquidazione, in persona del
liquidatore pro tempore,

rappresentati e difesi, in for-

za di procura speciale in calce al controricorso, dagli
Avv. Claudio Bernardini e Alessandra Giovannetti, elet-

3

CARDONE Pasquale, GIGLIO Lucia, CARDONE Franca, CARDONE

tivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in
Roma, via Bissolati, n. 76;
– ricorrenti in via incidentale

condizionata –

contro

ASSICURAZIONI s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante

pro

tempo-

re;
– intimata e contro
EDIL EUROPA 86 di Pasquale Cardone & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro

tempore,

nonché

CARDONE Pasquale, GIGLIO Lucia, CARDCNE Franca, CARDONE
Daniela e PRISMA SERVICE di Scullino Ninetto & C.
s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, I
Sezione civile, n. 493 del 22 marzo 2006.
Udita

la relazione della causa svolta nell’udienza

pubblica del 17 dicembre 2012 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
uditi gli Avv. Lorenza Girone, per delega dell’Avv.

Francesco Paolo Jossa, Alessandra Giovannetti e Filippo
Sciuto;

-4

MILANO ASSICURAZIONI s.p.a. (succeduta alla NUOVA MAA

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone, che ha
concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale e del ricorso incidentale della Milano Assi-

cassazione con rinvio della sentenza.
Ritenuto in fatto
1. – Con atto notificato il 22 ed il 24 aprile
1997, Paola Chiavazza, Bernardo Chiavazza, Ezio Brocco e
la s.r.l. Edil General Consult (oltre a Silvio Lasagna,
Micaela Lasagna, Laura Lasagna, Bianca Maria Ferraro,
Italo Rocca e Maria Rocca, successivamente rinuncianti)
esposero quanto segue.
Con scrittura privata in data 24 maggio 1991 essi
attori sì erano impegnati a cedere alla Edil Europa 86
di Pasquale Cardone & C. s.a.s. la totalità delle azioni
della s.p.a. Transcostruzioni, società proprietaria di
un lotto di terreno sito in Orbassano, sul quale la società promissaria acquirente aveva intenzione di edificare un fabbricato ad uso commerciale e direzionale di
quattro piani fuori terra (per complessivi 23.300 mq.
circa) e di due piani interrati (per complessivi 9.100
mq. circa). Quale corrispettivo, era stato concordato il
trasferimento del 18% delle parti finite dell’immobile
erigendo nonché del 18% delle parti non monetizzate. La

– 5 –

curazioni, assorbiti gli altri motivi, con conseguente

consegna sarebbe dovuta avvenire entro 42 mesi lavorativi dalla data di comunicazione di inizio lavori e, a garanzia delle obbligazioni del cessionario, la MAA Assicurazioni Auto e Rischi diversi s.p.a. aveva emesso die-

importo complessivo di lire 7.500.000.000, escutibile a
prima richiesta, entro trenta giorni, con rinuncia alla
preventiva escussione.
Su iniziativa di Pasquale Cardone e della società
Edil – i quali avevano lamentato inadempienze dei venditori agli obblighi contrattuali – si era radicato un
procedimento per arbitrato irrituale; ma i contenuti di
questo erano, secondo gli attori esponenti, ininfluenti,
essendo state concesse varie proroghe del termine di
consegna del 18% dell’immobile erigendo e di durata delle fideiussioni.
Tanto premesso, gli esponenti lamentarono che, scaduta l’ultima proroga il 24 febbraio 1997, erano sopraggiunti, da un lato, l’instaurazione di una procedura immobiliare, a carico dell’intero immobile in costruzione,
da parte del creditore ipotecario Banca Monte dei Paschi
di Siena, in conseguenza di inadempimento della Edil alla restituzione di un finanziamento di lire 40 miliardi,
e, dall’altro, il mancato pagamento degli importi garantiti da parte della MAR.

ci polizze fideiussorie in favore degli attori, per un

Su questa base, gli attori convennero in giudizio
la MAA dinanzi al Tribunale di Torino, per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di lire
7.500.000 oltre accessori.

resistette contestando l’esposizione dei fatti contenuti
nella domanda. Dedusse, in particolare, che il giudizio
arbitrale era stato promosso dalla Echi perché, quando i
lavori erano giunti all’80% circa del totale, la Regione
Piemonte aveva negato il prescritto nulla osta, sul presupposto che la concessione era illegittima e gli

stan-

dardi urbanistici erano insufficienti; che, di conseguenza, il complesso immobiliare aveva dovuto subire
delle modifiche strutturali, con ritardi nella realizzazione e oneri economici; che il pignoramento immobiliare
in danno della Edil risaliva ad un periodo (maggio 1995)
in cui le parti avevano chiesto concordemente la proroga
della garanzia in attesa della decisione arbitrale; e
che gli attori avevano sottaciuto l’inadempimento che ad
essi era stato attribuito dal collegio arbitrale con il
lodo parziale del 22 aprile 1996 per avere garantito la
regolarità della concessione edilizia.
La MAA chiese l’autorizzazione a chiamare in causa
i debitori principali ed i coobligati (ossia: la società
Edil, Pasquale Cardone, Lucia Giglio, Franca Cardone,

Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta

Daniela Cardone, la s.a.s. Prisma Service di Scullino
Ninetto & C. s.a.s.), chiedendo il rigetto della domanda
degli attori e, in subordine, l’accertamento del diritto
di essa convenuta ad eccepire e far valere la compensa-

dil.
Si costituirono la società Edil Europa 86, Pasquale
Cardone, Lucia Giglio, Franca Cardone, Daniela Cardone e
la s.a.s. Prisma Service di Scullino Ninetto & C.
s.a.s., i quali – premesso che le controversie insorte
sull’an con i venditori erano state risolte dal collegio
arbitrale che, con il lodo parziale del 22 aprile 1996,
aveva indicato i venditori come inadempienti alle garanzie prestate “circa la legittimità della concessione edilizia relativamente alla destinazione dell’immobile
prevista nella concessione stessa” chiesero, tra
l’altro, il rigetto della domanda degli attori contro la
società assicuratrice e, accertato l’inadempimento di

zione del proprio debito con il controcredito della E-

costoro al contratto del 24 maggio 1991, la declaratoria
del diritto degli attori, per effetto del minor valore
dell’immobile compravenduto, ad un minor corrispettivo,
da compensare, anche occorrendo totalmente, con
l’ammontare dei danni derivanti dal loro inadempimento.
Gli attori, a loro volta, in via di reconventio reconventionis,

domandarono

– 8 –

che venisse accertato

A
LA

l’inadempimento della Edil Europa 86 e di Pasquale Cardone, con condanna dei medesimi, in solido tra loro,
previa occorrendo declaratoria di risoluzione del contratto preliminare, alla corresponsione dell’importo di

Con sentenza in data 12 marzo 2004 il Tribunale di
Torino respinse le domande degli attori nei confronti
della MAA e dei terzi chiamati, mentre, in accoglimento
delle domande avanzate dai terzi chiamati, condanna gli
attori, operate le dovute compensazioni, al pagamento, a
titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 954.667,91.
2. – La Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 marzo
2006, ha accolto l’impugnazione di Paola Chiavazza, Bernardo Chiavazza, Ezio Brocco e della Edil Generai Consult s.r.l. e, per l’effetto, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado, ha dichiarato la risoluzione
del contratto del 24 maggio 1991 per inadempimento dei
contraenti Edil Europa 86 e Cardone Pasquale, condannando i predetti, nonché la s.p.a. Milano Assicurazioni
(già Nuova MAA e prima ancora MAA), quale fideiussore, a

corrispondere in via solidale le somme capitali di euro
142.154,76 a Paola Chiavazza, di euro 142.154,76 a Bernardo Chiavazza, di euro 418.175,15 ad Ezio Brocco, di

lire 7.500.000.000, oltre accessori.

euro 968.356,69 alla s.r.l. Edil generai Consult s.r.1.,
oltre accessori; ha assolto gli attori appellanti dalle
domande riconvenzionali avanzate nei loro confronti dai
terzi chiamati; ha accolto per quanto di ragione – re-

Assicurazioni e, per l’effetto, in ulteriore parziale
riforma, ha dichiarato tenuti e condannato, in via tra
loro solidale, la Edil Europa 86 nonché Pasquale Cardone, Lucia Giglio, Franca Cardone, Daniela Cardone e la
s.a.s. Prisma Service a rimborsare alla s.p.a. Milano
Assicurazioni le somme capitali e gli interessi che dalle medesima fossero versati in favore degli attori appellanti, oltre accessori; ed ha regolato le spese del
giudizio.
2.1. – La Corte d’appello ha dato atto, preliminarmente, che il collegio arbitrale, con lodo irrituale
parziale depositato il 22 aprile 1996, “non definitivamente pronunciando”, dichiarò che i cedenti non avevano
adempiuto alle garanzie, prestate al punto 8 della
scrittura del 24 maggio 1991, circa la legittimità della
concessione edilizia relativamente alla destinazione
dell’immobile ivi prevista, e dispose, con separata ordinanza,
merito.

che la procedura arbitrale proseguisse per il

spingendolo nel resto – il gravame proposto dalla Milano

La Corte territoriale ha inoltre sottolineato: (a)
che i terzi chiamati in manleva dalla convenuta MAA impostarono le domande riconvenzionali rivolte agli attori
(in punto di quanti ninoris

e risarcimento del danno)

mettere dal giudice ordinario (non sulla base del lodo
parziale, di cui non vollero manifestamente avvalersi e
al quale, peraltro, i coobbligati solidali nemmeno avevano partecipato, bensì) a seguito di valutazione autonoma; (b) che gli attori, a loro volta, impossibilitati
ad impugnare il lodo parziale prima del lodo definitivo
ed evidentemente controinteressati all’efficacia dello
stesso nel giudizio in corso, non eccepirono
l’incompetenza del Tribunale adito (con riferimento alla
esistenza della clausola arbitrale e alla pendenza del
relativo procedimento), ma accettarono il contraddittorio, domandando al giudice ordinario la decisione
sull’eventuale esistenza di un inadempimento.
Su questa premessa, la Corte del merito ha ritenuto
che il comune comportamento delle parti contrapposte fu
nel senso di non ritenere definitivo ed irretrattabile
il lodo irrituale parziale emesso dal collegio arbitrale e di demandare al giudice ordinario (originariamente
investito della domanda diretta all’escussione della polizza fideiussoria) anche la pronuncia sulla regolarità

sulla declaratoria di inadempimento dei medesimi, da e-

degli adempimenti relativi al rapporto garantito e,
quindi, sull’an e sul quantum fra le parti della scrittura del 24 maggio 1991.
2.2. – Procedendo all’accertamento circa la sussi-

1991 reciprocamente addebitatisi dalle parti, la Corte
d’appello ha in primo luogo escluso che i venditori avessero assunto alcuna garanzia in ordine
all’accoglimento della domanda di variante, ed ha rilevato che la circostanza della presentazione, da parte
della Transcostruzioni s.p.a., della domanda di variante, alla quale il Cardone era fortemente interessato,
era stata enunciata in contratto quale mero dato storiC O.

Premesso che i cedenti avevano garantito la destinazione terziario-commerciale del terreno oggetto di
trasferimento e che la concessione edilizia n. 662/C/91
risultò compatibile, in quanto a destinazione d’uso, con
la variante al PRGC adottata con la delibera del consiglio comunale n. 518 del Comune di Orbassano, la Corte
territoriale ha sottolineato che la mancanza del nulla
osta regionale (prescritto dall’art. 26 della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, recante Tu-

tela ed uso del suolo) non può essere prospettata né come inadempimento dei cedenti ad un’obbligazione prevista

– 12 –

stenza degli inadempimenti alla scrittura del 24 maggio

in contratto (dove era stata, invece, contemplata una
superficie coperta esattamente corrispondente a quella
autorizzata con la concessione del 27 luglio 1997) né
come danno da risarcire o come riduzione del prezzo pat-

vendita, giacché l’oggetto della compravendita era
l’intero capitale sociale della s.p.a. Transcostruzioni
(costituito da n. 1.500.000 azioni da nominali lire
1.000 cadauna) e ciò che doveva essere invocato a titolo
di riduzione del prezzo (pattuito in lire 7.500.0000,
essendo stato attribuito a ciascuna azione il prezzo di
lire 5.000) era il minor valore delle azioni cedute e
non il minor valore commerciale dell’immobile, nel senso
di fabbricato eseguito con una destinazione risultata
difforme rispetto a quella garantita.
In considerazione dell’inadempimento degli acquirenti Edil Europa 86 e Pasquale Cardone alla consegna
del 18% del fabbricato realizzato, la Corte d’appello ha
quindi dichiarato risolta tra le parti la scrittura del
24 maggio 1991.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
di Torino la Edil Europa 86, con Pasquale Cardone e gli
altri consorti indicati in epigrafe, ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 luglio 2006, sulla base di
tre motivi.

– 13 –

tuito per il minor valore del bene oggetto della compra-

Vi ha aderito, con controricorso, la Milano Assicurazioni, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale,
affidato a quattro motivi.
Paola e Bernardo Chiavazza, Ezio Brocco e la socie-

corsi, al ricorso principale della Edil Europa 86 ed a
quello della Milano Assicurazioni.
In prossimità dell’udienza, la ricorrente principale ed i controricorrenti Paola Chiavazza ed altri hanno
depositato memorie illustrative.

Considerato In diritto
l. – Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti, essendo le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.
2. – Con il primo motivo del ricorso principale
(violazione e falsa applicazione degli artt. 1967 cod.
civ. e 807 e 823 cod. proc. civ.) si censura che la Corte d’appello abbia ritenuto possibile rinunciare in modo
implicito e per fatti concludenti al lodo reso a conclusione dell’arbitrato irrituale, quando invece sarebbe
necessaria, a tale effetto, la forma scritta. Ad avviso
dei ricorrenti, il lodo del 22 aprile 1996 – che, essendo irrituale, integra un contratto – costituirebbe un
atto per il quale è richiesta la prova scritta ad

sub-

stantiam, per cui la pretesa rinuncia ad esso, operata

– 14 –

tà Edil General Consult hanno resistito, con controri-

da una delle parti, dovrebbe essere provata per iscritto
e non desunta da fatti concludenti.
Il secondo mezzo (violazione degli artt. 24 Cost.,
113 e 132 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e con-

controversia prospettato dalle parti; violazione
dell’obbligo di motivazione) lamenta che la Corte di Torino, omettendo di prendere in esame il contenuto della
comparsa di costituzione e risposta del 24 ottobre 1997
della Edil Europa 86 e degli altri consorti, avrebbe,
con motivazione carente e contraddittoria, dichiarato
rinunciato il lodo parziale vigente tra gli attori ed i
terzi chiamati, lodo che riconosceva l’inadempimento degli attori, precludendo ogni diversa valutazione relativa all’an debeatur tra le parti.
Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 cod. civ.; violazione degli artt. 24
Cost., 113 e 132 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia prospettato dalle parti; violazione
dell’obbligo di motivazione) – premesso che la pratica
urbanistica fu condotta dai venditori delle azioni fino
al rilascio della concessione edilizia – i ricorrenti in
via principale si dolgono che la Corte d’appello, non
considerando la specifica garanzia contrattuale contenu-

– 15 –

traddittoria motivazione circa un punto decisivo della

ta nella scrittura del 24 maggio 1991, sia giunta alla
conclusione che la mancanza del nulla osta regionale non
poteva essere prospettata come inadempimento dei cedenti. E sostengono che le previsioni dell’art. 1490 cod.

da una clausola pattizia, sarebbero destinate a trovare
applicazione fino a quando non sia acquisita la prova di
un fatto o di un atto imputabile all’acquirente che impedisca l’adempimento da parte del venditore.
3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale
(violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. e degli artt. 1346, 1372 e 1419 cod. civ.,
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), la Milano Assicurazioni sostiene che l’assunto
della concorde e manifesta volontà delle parti di rinunciare al lodo per una nuova ed autonoma valutazione dei
medesimi elementi da parte del Tribunale non troverebbe
alcuna giustificazione alla luce delle difese e delle
deduzioni rassegnate in giudizio. La sentenza sarebbe
inoltre erronea nella parte in cui ha riconosciuto validità ed efficacia ad un dissenso espresso dalle parti in
forma diversa da quella prevista.
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e 1375 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, n. 3, e

– 16 –

civ., per di più quando rafforzate, come nella specie,

164, quarto comma, cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) si censura la sentenza
nella parte in cui ha escluso l’inadempimento dei venditori, ritenendo che gli stessi non avessero garantito la

urbanistico, del complesso voluto dalla Edil Europa sul
terreno della Transcostruzioni. I quesiti che accompagnano il motivo sono i seguenti: “se il giudice del merito nell’interpretare il contratto debba indagare sulla
comune intenzione delle parti avendo riguardo al loro
comportamento complessivo e senza limitarsi al senso
letterale delle parole”; “se il giudice del merito
nell’interpretare le domande proposte in giudizio dalle
parti possa avere riguardo esclusivamente al dato letterale ovvero se debba fare riferimento a quanto emergente
dal complesso delle difese e prospettazioni svolte negli
atti di causa in fatto ed in diritto”.
Con il terzo motivo, rubricato “violazione e falsa
applicazione degli artt. 1453, secondo comma, e 1458
cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, ci si
duole che la sentenza realizzi il risultato di pronunciare la condanna di una delle parti (e per essa della

sua garante) a rendere la prestazione contrattuale (sia
pure sotto forma di denaro anziché del previsto trasfe-

– 17 –

realizzabilità, sotto un profilo amministrativo-

rimento della porzione dell’immobile) anche se nel contempo il contratto viene dichiarato risolto.
Il quarto motivo del ricorso incidentale della Milano Assicurazioni prospetta la violazione degli artt.

zio di motivazione. Vi si sostiene che costituisce pretesa abusiva, suscettibile di legittimare l’exceptio doli, la domanda formulata dal beneficiario della garanzia
nei confronti del garante successivamente alla pronunzia, nell’ambito del procedimento arbitrale pendente tra
il medesimo beneficiario ed il debitore principale, di
un lodo arbitrale che accerta l’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni del contratto garantito. Ad
avviso della ricorrente in via incidentale, si sarebbe
verificata una causa di decadenza della garanzia fideiussoria, correlata alla scadenza della stessa, dopo
le reiterate proroghe, prima della proposizione della
domanda.
4. – Il secondo motivo del ricorso principale ed il
primo motivo del ricorso incidentale della Milano Assicurazioni – i quali, ponendo la medesima censura, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.
E’ pacifico che il collegio arbitrale, con il lodo
parziale irrituale in data 22 aprile 1996, componendo
negozialmente la controversia insorta tra Pasquale Car-

– 18 –

1939 e 1957 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nonché vi-

done ed la Edil Europea 86, da una parte, e Paola Chiavazza ed altri, dall’altra, ha accertato che questi ultimi sono rimasti inadempienti alle garanzie da essi
prestate al punto 8 della scrittura 24 maggio 1991 circa

alla destinazione dell’immobile prevista nella concessione stessa.
Tanto premesso, la conclusione della Corte
d’appello – che (dopo avere sottolineato che entrambe le
parti interessate vollero il lodo nei termini parziali
in cui venne emesso) ha poi ritenuto superato
l’accertamento del collegio arbitrale, per avere i terzi
chiamati in manleva dalla MAA inteso devolvere al giudice ordinario, con la loro domanda riconvenzionale, la
valutazione dell’inadempimento dei venditore, e quindi
rimesso in discussione l’esito dell’amichevole composizione arbitrale – poggia su di un’errata lettura delle
risultanze processuali.
Con la loro comparsa di costituzione e risposta,
depositata dinanzi al Tribunale di Torino in data 27 ottobre 1997, la Edil Europa 86 con Pasquale Cardone e gli
altri chiamati in causa hanno infatti impostato tutta la
loro difesa sul richiamo della forza vincolante
dell’accertamento negoziale compiuto dal collegio arbitrale, sottolineando: (a) che “la portata di tale lodo

– 19 –

la legittimità della concessione edilizia relativamente

parziale è di rilevantissima importanza non solo per
quanto riguarda i rapporti fra le parti originarie del
contratto 24 maggio 1991, ma anche ai fini del presente
giudizio”; (b) che, essendo “stato . accertato

essere richiesta di adempiere alle proprie obbligazioni”; (c) che “la produzione nella presente causa del lodo parziale emesso dal collegio arbitrale il 22 aprile
1996 rappresenta . . un elemento – oltre che . . . di
assoluta rilevanza – certamente chiarificatore per la
decisione della stessa”.
Emerge pertanto per

tabulas

che, proponendo verso

gli attori la domanda riconvenzionale

quanti minoris

e di risarcimento del danno), i chiamati in causa non
hanno rinunciato al lodo per una autonoma e nuova valutazione, da affidare al Tribunale, dei medesimi elementi
già considerati ed accertati negozialmente per effetto
del lodo arbitrale parziale, ma hanno inteso far valere
le loro richieste chiedendo al giudice di prendere atto
delle volontà dei paciscenti come racchiuse per mezzo di
quella composizione privata, emettendo le conseguenti
pronunce in punto di quantum.
Del resto, una cosa è il venir meno del patto compromissorio per avere i chiamati in causa Edil Europa 86
e Pasquale Cardone, con la proposizione della domanda

– 20 –

l’inadempimento dei venditori”, “la Edil Europa non può

riconvenzionale, accettata da controparte (che ha azionato anche una

reconventio reconventionis),

devoluto

all’autorità giudiziaria l’oggetto di una controversia
deferibile agli arbitri; altro è – come invece ha rite-

della proposizione di quella domanda riconvenzionale si
sia inteso porre nel nulla anche il compromesso contenente l’accertamento sull’an dell’inadempimento, quando
su questo aspetto non vi era pendenza di procedimento
arbitrale, bensì, appunto, pregressa pronuncia di un lodo nei termini in cui era stato voluto dalle parti.
5. – L’accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale e del primo motivo del ricorso incidentale
assorbe l’esame delle altre censure veicolate con l’uno
e l’altro ricorso, da considerare logicamente ~ordinate.
6. – Non v’è da pronunciare su alcun ricorso incidentale condizionato di Paola Chiavazza ed altri.
Costoro hanno qualificato il loro atto di resistenza al ricorso incidentale della Milano Assicurazioni
“controricorso e ricorso incidentale condizionato”, ma
in realtà con tale atto non viene sollevata alcuna specifica censura nei confronti della sentenza della Corte
subalpina, ma ci si limita a chiedere il rigetto, “per
inammissibilità e/o infondatezza” del “controricorso in-

– 21 –

nuto, erroneamente, la Corte di merito – che per effetto

cidentale della Milano Assicurazioni s.p.a., occorrendo,
ed in via di controricorso incidentale condizionato,
previa modifica dell’impugnata pronuncia”.
7. – La sentenza impugnata è cassata.

la Corte d’appello di Torino.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi,

accoglie

il secondo

primo

motivo del

motivo del ricorso principale ed il

ricorso incidentale dalla Milano Assicurazioni, assorbiti gli altri motivi;
via

cassa la sentenza impugnata e rin-

la causa, anche per le spese, ad altra sezione del-

la Corte d’appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 17 dicembre 2012.

La causa deve essere rinviata ad altra sezione del-

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