Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2214 del 30/01/2010

Cassazione civile sez. III, 30/01/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 30/01/2010), n.2214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 37-2009 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato MARUCCHI GIAN LUCA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEEHAUSER ALOIS,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO in persona del legale rappresentante

pro-tempore e Presidente della provincia, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato

COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FADANELLI LAURA, BEIKIRCHER STEPHAN, VON GUGGENBERG RENATE, CRISTINA

BERNARDI, giusta Delib. Giunta Provinciale 20 dicembre 2004, n. 4691

e giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

Sezione Distaccata di BOLZANO del 14.11.07, depositata il 24/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Michele Costa che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 16 dicembre 2008 S.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 novembre 2007 dalla Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano che, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone, aveva respinto in toto la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale avanzata nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.

L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – La formulazione dei due motivi di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.; omessa, carente e insufficiente motivazione per un fatto controverso e decisivo.

La censura, che tratta congiuntamente violazioni di legge e vizi di motivazione, non postula – come sarebbe stato corretto – l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e di validità generalizzata circa i rispettivi limiti di applicabilità delle norme di cui ha denunciato la violazione e falsa applicazione (che, peraltro, non sono sinonimi e, quindi, vanno specificamente argomentate), ma prospetta la sussumibilità della fattispecie nello schema normativo dell’art. 2051 c.c. sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione; infatti assume che la Corte. territoriale non ha considerato elementi di fatto dimostrativi della sussistenza di un vero e proprio rapporto di custodia della strada.

In tal modo, da un lato, viene impedito alla Corte di affermare la corretta regola juris regolatrice del caso concreto e, dall’altro lato, viene sollecitata l’applicazione dell’art. 2051 c.c. sulla scorta non di un principio di diritto, ma di un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito.

D’altra parte merita considerazione la corretta tesi difensiva della resistente. Questa sostiene che sul punto si è formato il giudicato poichè già il Tribunale, pur affermando la colpa concorsuale, aveva applicato l’art. 2043 c.c. e, a fronte dell’appello della Provincia, il S. si era limitato a chiedere la conferma della sentenza anzichè proporre appello incidentale finalizzato all’applicazione dell’art. 2051 c.c..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta anomalia sulla strada provinciale – conoscenza da parte della P.A.; omessa specifica segnalazione – responsabilità della P.A.; omessa, carente e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Indica il fatto controverso nell’anomalia di un breve tratto di strada nella zona teatro del sinistro. Ma le argomentazioni poste a sostegno della censura implicano esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività riservate al giudice di merito. In definitiva, essa attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro che la Corte territoriale ha addebitato in via esclusiva alla velocità non adeguata alle condizioni – ritenute normali in considerazione della stagione – della strada.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.900,00, di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2010

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